La violazione dei divieti di cui agli articoli 107, comma 2, 117, comma 2, 121, comma 1, 134, comma 3, 137, commi 1 e 2, e' punita con l'arresto da uno a due anni e con l'ammenda da euro 20.000,00 ad euro 90.000,00. La violazione degli obblighi e delle prescrizioni di cui agli articoli 109, comma 6, 112, comma 1, 113, commi 2 e 3, 115, 117, comma 1, 123, 124, comma 3, 125, 128, e 141, commi 1 e 2, e' punita con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da euro 5.000,00 ad euro 20.000,00. La violazione degli obblighi e delle prescrizioni di cui agli articoli 109, ((commi 2, 3 e 9)), 122 e 131, comma 2, e' punita con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da euro 1.000,00 ad euro 3.000,00. La violazione degli obblighi e delle prescrizioni di cui agli articoli 110, 111, 124, commi 1 e 2, e' punita con l'arresto da due a sei mesi o con l'ammenda da euro 1.000,00 ad euro 5.000,00. La violazione degli obblighi e delle prescrizioni di cui agli articoli 114, comma 2 lettere a), b) e c), e 118, comma 2 lettere b) e c), e' punita con l'ammenda da euro 150,00 ad euro 500,00. La violazione degli obblighi e delle prescrizioni di cui agli articoli 130, 131, comma 1, 137, comma 3, 139, comma 1 lettera a), e' punita con l'arresto da giorni quindici ad un mese o con l'ammenda da euro 300,00 ad euro 2.000,00. L'inottemperanza alle disposizioni di cui agli articoli 134, commi 1, 4 e 5, 135, comma 1, 136, commi 1, 6 e 7 e' punita con l'arresto da uno a tre mesi o con l'ammenda da euro 3.000,00 ad euro 10.000,00. La violazione dell'articolo 142, comma 1, e' punita con l'arresto da uno a due anni o con l'ammenda da euro 45.000, ad euro 60.000,00. La prosecuzione delle attivita' dopo la sospensione o la revoca dei provvedimenti autorizzatori e' punita con le pene previste per lo svolgimento dell'attivita' in assenza dei prescritti titoli autorizzatori. L'esercizio di funzioni proprie degli esperti di radioprotezione o dei medici autorizzati ad opera di soggetti non abilitati ai sensi, rispettivamente, degli articoli 129 e 138, nonche' l'utilizzo di esperti e medici non abilitati ai sensi delle stesse disposizioni e' punito con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da euro 2.000,00 ad euro 6.000,00.

Testo vigente dal 18 gennaio 2023

Corte di cassazione

2 massime che riguardano l’art. 211, dalle Rassegne del Massimario.

Leggi le 2 massime nel Massimario

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

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Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 18 gennaio 2023

Confronto con la versione in vigore dal 12 agosto 2020 al 18 gennaio 2023. 2 parole tolte, 3 parole aggiunte.

… La violazione degli obblighi e delle prescrizioni di cui agli articoli 109, commi 2 tolto: e 3aggiunto: , 3 e 9, 122 e 131, comma 2, e' punita con l'arresto da due a quattro …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-07-31;101~art211 · fonte del testo

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