[1]Chiunque pone in essere le attivita' di cui agli articoli 76, 77, 94 e 95 o esegue le operazioni connesse alla disattivazione di un impianto nucleare di cui all'articolo 98 in assenza dei prescritti titoli autorizzativi e' punito con l'arresto da sei mesi a tre anni o con l'ammenda da euro 50.000,00 ad euro 100.000,00. (( Chiunque pone in essere l'attivita' di cui all'articolo 96 senza il prescritto titolo autorizzativo o in violazione delle condizioni e dei requisiti per l'esercizio dell'attivita' e' punito con l'arresto da sei mesi ad un anno o con l'ammenda da euro 30.000,00 ad euro 90.000,00. La violazione delle prescrizioni dettate nell'autorizzazione e' punita con l'arresto da due a sei mesi o con l'ammenda da euro 10.000,00 ad euro 30.000,00. )) Il titolare dell'autorizzazione di cui all'articolo 6, della legge 31 dicembre 1962, n. 1860 o il titolare del nulla-osta di cui all'articolo 77 del presente decreto che mettono in esecuzione i progetti particolareggiati di impianti nucleari senza l'approvazione di cui all'articolo 84, comma 2, sono puniti con l'arresto da sei mesi ad un anno o con l'ammenda da euro 30.000,00 ad euro 90.000,00. La pena e' dell'arresto da tre a sei mesi o dell'ammenda da euro 15.000,00 ad euro 60.000,00 nel caso in cui i progetti particolareggiati di cui all'articolo 84, comma 2, siano realizzati in difformita' da quanto approvato. Il titolare dell'autorizzazione di cui all'articolo 98 che mette in esecuzione i progetti particolareggiati ovvero i piani operativi senza l'approvazione di cui all'articolo 99, comma 6, o non rispettando le prescrizioni di cui all'articolo 99, comma 5, e' punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da euro 20.000,00 ad euro 50.000,00. La pena e' dell'arresto da uno a tre mesi o dell'ammenda da euro 15.000,00 ad euro 40.000,00 nel caso in cui i progetti particolareggiati di cui all'articolo 99, comma 6, siano realizzati in difformita' da quanto approvato. Chiunque viola le prescrizioni contenute nei titoli autorizzativi previsti dagli articoli 76, 77, 94, 95 e 98 o il regolamento di esercizio di cui all'articolo 89 oppure contravviene agli obblighi o alle prescrizioni di cui agli articoli 91, comma 1, 97, 100, comma 3, e 102, comma 2, e' punito con l'arresto da tre a nove mesi o con l'ammenda da euro 30.000,00 ad euro 90.000,00. Chiunque effettua le attivita' di cui all'articolo 87 in assenza dell'approvazione del programma generale di cui all'articolo 87, comma 4, o in mancanza del parere positivo di cui all'articolo 87, comma 5, ovvero in violazione delle prescrizioni previste dall'articolo 87, comma 6, e' punito con l'arresto da due a sei mesi o con l'ammenda da euro 20.000,00 ad euro 60.000,00. L'inottemperanza agli obblighi di cui agli articoli 79, comma 1, lettere da a)

[2]ad e), e 97, comma 1, e' punito con l'arresto da uno a tre mesi o con l'ammenda da euro 10.000,00 ad euro 30.000,00. Il personale incaricato ai sensi dell'articolo 91, comma 1, che abbandona il posto di lavoro senza preavviso e senza essere stato sostituito e' punito con l'arresto da quindici giorni a tre mesi o con l'ammenda da euro 1.000,00 ad euro 3.000,00. L'omessa attivita' di formazione e aggiornamento di cui all'articolo 103, comma 1 primo periodo, e l'omessa acquisizione dell'attestazione di cui all'articolo. 103, comma 1 secondo periodo, sono punite con l'arresto da due a sei mesi o con l'ammenda da euro 1.000,00 ad euro 5.000,00. La prosecuzione delle attivita' dopo la sospensione o la revoca dei provvedimenti autorizzatori e' punita con le pene previste per lo svolgimento dell'attivita' in assenza dei prescritti titoli autorizzatori.

Testo vigente dal 18 gennaio 2023

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 18 gennaio 2023

Confronto con la versione in vigore dal 12 agosto 2020 al 18 gennaio 2023. 4 parole tolte, 35 parole aggiunte.

… l'attivita' di cui all'articolo 96 senza il prescritto titolo autorizzativo o in violazione delle tolto: prescrizioni contenute nel titolo aggiunto: condizioni e dei requisiti per l'esercizio dell'attivita' e' punito con l'arresto da sei mesi ad un anno o con l'ammenda da euro 30.000,00 ad euro 90aggiunto: .000,00. La violazione delle prescrizioni dettate nell'autorizzazione e' punita con l'arresto da due a sei mesi o con l'ammenda da euro 10.000,00 ad euro 30.000,00. Il titolare dell'autorizzazione di cui all'articolo 6, della legge 31 dicembre 1962, n. …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-07-31;101~art210 · fonte del testo

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