Art. 212 — Sanzioni penali relative al Titolo XII (decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 140)
Chiunque omette di attuare le misure indicate dall'articolo 148 e' punito con l'arresto da tre a nove mesi o con l'ammenda da euro 20.000,00 ad euro 40.000,00. L'esercente o il vettore che omettono di adottare le misure o di effettuare le comunicazioni di cui all'articolo 149, commi 1, 2 e 3, e' punito con l'arresto da uno a due anni o con l'ammenda da euro 50.000,00 ad euro 100.000,00. Chiunque viola le disposizioni degli articoli 150, comma 1, e 151, commi 1, 2 e 3, e' punito con l'arresto da due a sei mesi o con l'ammenda da euro 4.000,00 ad euro 10.000,00.
Testo vigente dal 12 agosto 2020
