Art. 110 — Informazione e formazione dei dirigenti e dei preposti (direttiva 59/2013/EURATOM, articoli 14, 15; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 61, comma 3)
Informazione e formazione dei dirigenti e dei preposti ( ((Direttiva 2013/59/Euratom)), articoli 14, 15; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 61, comma 3). Il datore di lavoro che svolge le attivita' disciplinate dal presente decreto, provvede affinche' i dirigenti e i preposti ricevano un'adeguata informazione, una specifica formazione e un aggiornamento ((almeno ogni cinque anni)) in relazione ai propri compiti in materia di radioprotezione. L'informazione e la formazione previste nel presente articolo sono svolte nell'ambito delle rispettive competenze dagli esperti di radioprotezione e dai medici autorizzati in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente concernente il riconoscimento della figura del formatore in materia di salute e sicurezza. I contenuti dell'informazione e formazione comprendono:
- a)principali soggetti coinvolti e relativi obblighi;
- b)definizione e individuazione dei fattori di rischio derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti;
- c)modalita' di valutazione dei rischi derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti;
- d)individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti. (( La formazione di cui al comma 1 integra quella prevista dall'articolo 37, comma 7, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per gli aspetti inerenti al rischio di esposizione alle radiazioni ionizzanti. ))
Testo vigente dal 18 gennaio 2023
