Presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e' istituito l'elenco degli esperti di radioprotezione. In detto elenco sono iscritti d'ufficio, con il medesimo grado di abilitazione, i soggetti che alla data di entrata in vigore del presente decreto sono iscritti nell'elenco degli esperti qualificati istituito ai sensi dell'articolo 78 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230. L'elenco degli esperti di radioprotezione e' ripartito secondo i seguenti gradi di abilitazione:

  • a)abilitazione di primo grado, per la sorveglianza fisica delle sorgenti costituite da apparecchi radiologici che accelerano elettroni con tensione massima, applicata al tubo, inferiore a 400 kV;
  • b)abilitazione di secondo grado, per la sorveglianza fisica delle sorgenti costituite da macchine radiogene con energia degli elettroni accelerati compresa tra 400 keV e 10 MeV, o da materie radioattive, incluse le sorgenti di neutroni la cui produzione media nel tempo, su tutto l'angolo solido, sia non superiore a 104 neutroni al secondo;
  • c)abilitazione di terzo grado sanitario, per la sorveglianza fisica delle sorgenti di radiazioni diverse da quelle di cui alle lettere a) e b), esclusi gli impianti di cui all'articolo 7, numeri 16), 63), 66), 67), 68), 69) e 116), che siano utilizzate esclusivamente a fini medici all'interno di strutture sanitarie;
  • d)abilitazione di terzo grado, per la sorveglianza fisica degli impianti come definiti all'articolo 7, numeri 16), 63), 66), 67), 68), 69) e 116) e delle altre sorgenti di radiazioni diverse da quelle di cui alle lettere a), b) e c). L'abilitazione di grado superiore comprende quelle di grado inferiore. ((L'abilitazione di terzo grado, di cui al comma 2, lettera d), comprende tutte le altre abilitazioni.)) Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, sentiti il Ministro dell'universita' e della ricerca, l'ISIN, l'ISS e l'INAIL, da emanarsi entro 18 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinati i requisiti di iscrizione all'elenco, le modalita' di formazione, le modalita' di svolgimento dell'esame e l'aggiornamento professionale degli esperti di radioprotezione, nel rispetto dei seguenti criteri:
  • a)indicazione, per ciascun grado per il quale il candidato esperto in radioprotezione intende ottenere l'iscrizione, dei titoli di studio universitario occorrenti;
  • b)previsione di una formazione post-universitaria corrispondente almeno al master di primo livello per il primo grado e almeno al master di secondo livello per il secondo grado, il terzo grado sanitario e il terzo grado ovvero ad una scuola di specializzazione per tutti i gradi, che contempli anche un tirocinio pratico della durata minima di 20, 40, 60 e 80 giorni lavorativi rispettivamente per il primo, il secondo, il terzo grado sanitario e il terzo grado;
  • c)previsione dei contenuti tecnico-scientifici della prova di esame fermo restando che la stessa dovra' contemplare anche la risoluzione di un caso pratico;
  • d)aggiornamento professionale assicurato mediante corsi tenuti da universita', albi professionali, associazioni scientifiche o associazioni di categoria professionale che operano in ambito di radiazioni ionizzanti, della durata minima di 60 ore ogni tre anni o corrispondenti crediti formativi universitari;
  • e)previsione dell'impossibilita' dell'iscrizione nell'elenco per chi abbia riportata una condanna per reati contro la pubblica amministrazione e contro la fede pubblica, fermo restando che possono essere iscritti a detto elenco coloro che godono dei diritti politici e che non risultano interdetti;
  • f)((LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 25 NOVEMBRE 2022, N. 203));
  • g)indicazione delle modalita' di presentazione della domanda di iscrizione nell'elenco e della modalita' secondo cui avviene l'iscrizione e delle cause di cancellazione dall'elenco;
  • h)previsione della composizione della commissione di esame con designazione dei suoi componenti nelle seguenti proporzioni:
  • 1)due componenti designati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
  • 2)un componente designato dal Ministero della salute;
  • 3)un componente designato dall'Istituto superiore di sanita';
  • 4)un componente designato dall'INAIL;
  • 5)un componente designato dal Ministero dell'Universita';
  • 6)due componenti designati dall'ISIN; fermo il ruolo del presidente in capo ad uno dei componenti designati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
  • i)definizione dei compiti della commissione preposta a deliberare sull'iscrizione nell'elenco, fermo restando che alla stessa spetta di esprimere proposte e pareri in merito alla sospensione e alla cancellazione dagli elenchi;
  • l)individuazione nella sede del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in Roma del luogo di svolgimento degli esami finalizzati ad ottenere l'iscrizione;
  • m)annualita' della sessione d'esami ed equiparazione a rinuncia della mancata presentazione del candidato all'esame nella data stabilita. Sino all'emanazione del decreto di cui al comma 4 si applica la disciplina di cui all'allegato XXI.

Testo vigente dal 18 gennaio 2023

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Che cosa è cambiato dal 18 gennaio 2023

Confronto con la versione in vigore dal 12 agosto 2020 al 18 gennaio 2023. 23 parole tolte, 53 parole aggiunte in 4 capoversi.

… lettere a), b) e c). L'abilitazione di grado superiore comprende quelle di grado inferiore. aggiunto: L'abilitazione di terzo grado, di cui al comma 2, lettera d), comprende tutte le altre abilitazioni. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con …

b) previsione di una formazione post-universitaria corrispondente almeno al master di primo livello per il primo grado e almeno al master di secondo livello per il secondo aggiunto: grado, il terzo grado sanitario e il terzo grado ovvero ad una scuola di specializzazione per tutti i gradi, che contempli anche un tirocinio pratico della durata minima di 20, 40 tolto: e 60aggiunto: , 60 e 80 giorni lavorativi rispettivamente per il primo, il secondoaggiunto: , il terzo grado sanitario e il terzo grado;

d) aggiornamento professionale assicurato mediante corsi tenuti da tolto: istituti universitari, dagli Albi professionali o dalle aggiunto: universita', albi professionali, associazioni scientifiche o associazioni di categoria aggiunto: professionale che operano in ambito di radiazioni ionizzanti, della durata minima di tolto: 100 aggiunto: 60 ore ogni tre anni o corrispondenti crediti formativi universitari;

f) tolto: indicazione degli obblighi informativi dei soggetti presso i quali il tirocinio e' svolto aggiunto: LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 25 NOVEMBRE 2022, N. 203;

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-07-31;101~art129 · fonte del testo

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