Art. 96 — Depositi temporanei e occasionali (decreto legislativo 17 marzo 1995, n.230, articolo 53)
Il deposito temporaneo e occasionale di materie fissili speciali o di combustibili nucleari non irradiati, purche' conservati negli imballaggi di trasporto e nelle quantita' autorizzate per le singole spedizioni, puo' essere costituito per non oltre trenta giorni con il nulla osta del prefetto che lo rilascia secondo le procedure di cui all'articolo 50, ferme tutte le disposizioni di cui alla legge 31 dicembre 1962, n. 1860, sull'obbligo della garanzia finanziaria per la responsabilita' civile di cui agli articoli 19, 20 e 21 della stessa legge. Per i depositi di zona portuale e aeroportuale il nulla osta e' rilasciato dal comando di porto, sentito il dirigente dell'ufficio di sanita' marittima, aerea e di frontiera, o dal direttore della circoscrizione aeroportuale. Del deposito temporaneo e occasionale e' data preventiva comunicazione all'ISIN e al Comando provinciale dei vigili del fuoco e nei casi di deposito in zona portuale o aeroportuale, anche al Prefetto. La sosta tecnica in corso di trasporto effettuata per non oltre ventiquattro ore non e' soggetta alle disposizioni del presente articolo.
Testo vigente dal 12 agosto 2020
