Art. 79 — Misure per conseguire l'obiettivo di sicurezza nucleare degli impianti nucleari (decreto legislativo 17 marzo 1995, n.230, articolo 37-ter)
Il titolare dell'autorizzazione di cui all'articolo 76, comma 1, attua la difesa in profondita', ove applicabile, per conseguire l'obiettivo di cui all'articolo 78 e per:
- a)ridurre al minimo dell'impatto dei rischi esterni estremi di origine naturale o umana non intenzionale;
- b)prevenire il funzionamento anomalo e i guasti;
- c)controllare il funzionamento anomalo e l'individuazione dei guasti;
- d)assicurare il controllo degli incidenti base di progetto;
- e)assicurare il controllo delle condizioni gravi, incluse la prevenzione dell'evoluzione degli incidenti e l'attenuazione delle conseguenze degli incidenti gravi, qualificati come tali dall'Agenzia internazionale per l'energia atomica delle Nazioni Unite;
- f)predisporre le misure organizzative a norma degli articoli 89, 90 e 91. Il titolare dell'autorizzazione, conformandosi alle indicazioni e sotto il controllo dell'ISIN, adotta misure intese a promuovere e rafforzare un'efficace cultura della sicurezza nucleare. Tali misure comprendono:
- a)sistemi di gestione che attribuiscono la dovuta priorita' alla sicurezza nucleare e promuovono, a tutti i livelli del personale e dei dirigenti, le capacita' di mettere in discussione l'efficace attuazione dei principi e delle pertinenti prassi di sicurezza e di segnalare prontamente problemi di sicurezza, a norma dell'articolo 102;
- b)disposizioni del titolare dell'autorizzazione per registrare, valutare e documentare l'esperienza operativa interna ed esterna maturata nel corso dell'esercizio, significativa per la sicurezza;
- c)obbligo per il titolare dell'autorizzazione di segnalare all'ISIN eventi che possono incidere sulla sicurezza nucleare;
- d)disposizioni concernenti l'istruzione e la formazione, a norma dell'articolo 103.
Testo vigente dal 12 agosto 2020
