Art. 148 — Norme generali di protezione. Limitazione delle dosi e delle esposizioni (direttiva 59/2013/EURATOM, articolo 68, comma 1, lettera a); decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 99
[1]Norme generali di protezione. Limitazione delle dosi e delle esposizioni ( ((Direttiva 2013/59/Euratom)), articolo 68, comma 1, lettera a); decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 99).
[2]1. Chiunque pone in essere le attivita' disciplinate dal presente decreto deve:
- a)attuare le misure necessarie al fine di evitare che gli individui della popolazione siano esposti al rischio di ricevere o impegnare dosi superiori a quelle fissate nell'allegato XXIV, anche a seguito di contaminazione di matrici.
- b)adottare tutte le misure di sicurezza e protezione idonee ad attuare il principio di ottimizzazione come indicato all'articolo 1, comma 4, lettera b), in relazione alle dosi ricevute o impegnate dall'individuo rappresentativo della popolazione, nonche' a realizzare e mantenere un livello ottimizzato di protezione dell'ambiente. 2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a) non si applicano ai casi di cui all'articolo 146, comma 8, lettera b).
Testo vigente dal 18 gennaio 2023
