Art. 202 — Attuazione delle misure correttive e protettive (direttiva 2013/59 EURATOM, articolo 102; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 126-bis)
Attuazione delle misure correttive e protettive (direttiva 2013/59 ((Euratom)), articolo 102; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 126-bis). Nelle situazioni che comportano un'esposizione esistente di cui all'articolo 200, comma 1, il Prefetto assume il coordinamento delle attivita' spettanti ai soggetti tenuti all'attuazione delle misure correttive e protettive, di cui all'articolo 201, avvalendosi della commissione di cui all'articolo 201, comma 2. L'attuazione delle strategie correttive e protettive, prevede periodicamente:
- a)di valutare le eventuali misure correttive e protettive disponibili per conseguire gli obiettivi e l'efficienza delle misure pianificate e realizzate;
- b)di fornire alle popolazioni esposte informazioni sui potenziali rischi sanitari e sui mezzi a disposizione per ridurre, se necessario, la relativa esposizione;
- c)di fornire le indicazioni per la gestione delle esposizioni a livello individuale o locale. Alle situazioni di esposizione esistente per le quali e' superato il livello di riferimento di cui all'allegato XXXV ed e' possibile attribuire la responsabilita' giuridica a un determinato soggetto, si applicano le disposizioni di cui ai ((Titoli)) XI e XII e il soggetto responsabile e' tenuto a darne notifica al Prefetto. In ogni caso ai lavoratori impegnati nelle misure correttive e protettive relative alle esposizioni di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui al Titolo XI.
Testo vigente dal 18 gennaio 2023
