Art. 39 — Divieto di pratiche (direttiva 2013/59/EURATOM, articoli 20 e 21; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 98)
Divieto di pratiche (direttiva 2013/59/((Euratom)), articoli 20 e 21; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 98). E' vietata l'aggiunta intenzionale di sostanze radioattive, direttamente o mediante attivazione, nella produzione di:
- a)prodotti per l'igiene e cosmesi;
- b)oggetti di uso domestico o personale;
- c)giocattoli;
- d)alimenti e bevande;
- e)mangimi per animali;
- f)dispositivi antifulmine. Sono altresi' vietati:
- a)l'importazione, l'acquisizione tramite commercio elettronico, l'esportazione, il commercio, la distribuzione, l'impiego, la manipolazione dei prodotti di cui al comma 1 ai quali sono deliberatamente aggiunte materie radioattive, direttamente o mediante attivazione;
- b)le pratiche implicanti l'attivazione di materiali che comportano un aumento dell'attivita' nei prodotti di consumo;
- c)le pratiche che comportano l'attivazione di materiali usati nei giocattoli e negli oggetti d'uso personale, nonche' l'importazione e l'esportazione di tali prodotti o materiali;
- d)l'uso sulle persone di sorgenti di radiazioni ionizzanti che non e' effettuato a scopo diagnostico, terapeutico o di ricerca scientifica clinica, salvo quanto disposto dall'articolo 169;
- e)la produzione, l'importazione, l'impiego o comunque l'immissione sul mercato di puntatori e mirini montati su armi destinate al commercio, o facsimili di armi usati a scopo ludico, che emettono radiazioni ionizzanti a livelli superiori a 0,1 microSv/ora alla distanza di 10 cm.
Testo vigente dal 18 gennaio 2023
