Prodotti di consumo (direttiva 2013/59/((Euratom)), articolo 20; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 18-bis). L'aggiunta intenzionale, direttamente o mediante attivazione, di materie radioattive nella produzione e manifattura di prodotti di consumo, nonche' l'importazione o l'esportazione di tali prodotti, sono soggette, su istanza dell'interessato, ad autorizzazione del Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con i Ministeri della salute, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali, sentito l'ISIN. L'autorizzazione e' richiesta anche se dette materie radioattive hanno valori di attivita' e di concentrazione per unita' di massa inferiori a quelli stabiliti nell'allegato I. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' rilasciata quando la pratica risulta giustificata ai sensi dell'articolo 4. L'autorizzazione stabilisce anche le modalita' di smaltimento, di riciclo o di riutilizzo dei prodotti di consumo contenenti materie radioattive e specifici oneri di informazione a favore del consumatore finale. Le disposizioni per il rilascio, la modifica e la revoca dell'autorizzazione di cui al comma 1, i criteri per la giustificazione di nuove classi o nuovi tipi di pratiche relativi a beni di consumo e le informazioni da allegare alle relative istanze sono stabiliti nell'allegato IX. Copia dei provvedimenti relativi al rilascio, alla modifica e alla revoca dell'autorizzazione e' inviata dall'amministrazione che emette il provvedimento alle altre amministrazioni, agli organismi tecnici consultati nel procedimento e all'ISIN. Le informazioni incluse nell'istanza di autorizzazione prevista dal decreto di cui al comma 1, riguardanti nuovi tipi o nuove classi di pratiche, nonche', a richiesta, la decisione presa e i relativi presupposti, sono trasmessi dal Ministero dello sviluppo economico al punto di contatto delle autorita' competenti degli altri Stati membri dell'Unione europea. Sono, in ogni caso, vietate la vendita e la messa a disposizione del pubblico di prodotti di consumo non giustificati.

Testo vigente dal 18 gennaio 2023

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Che cosa è cambiato dal 18 gennaio 2023

Confronto con la versione in vigore dal 12 agosto 2020 al 18 gennaio 2023. 19 parole aggiunte.

aggiunto: Prodotti di consumo (direttiva 2013/59/Euratom, articolo 20; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 18-bis). L'aggiunta intenzionale, direttamente o mediante attivazione, di materie radioattive nella produzione e manifattura …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-07-31;101~art38 · fonte del testo

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