Art. 4 — Giustificazione delle pratiche (direttiva 59/2013/EURATOM, articolo 19; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 2, commi 1 e 2)
Giustificazione delle pratiche ( ((Direttiva 2013/59/Euratom)), articolo 19; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 2, commi 1 e 2). Nuovi tipi o nuove classi di pratiche che comportano un'esposizione alle radiazioni ionizzanti debbono essere giustificati, prima di essere adottati. I tipi o le classi di pratiche esistenti sono sottoposti a riesame per quanto concerne gli aspetti di giustificazione ogniqualvolta emergano nuove e importanti prove sulla loro efficacia o sulle loro potenziali conseguenze, ovvero nuove e importanti informazioni su altre tecniche e tecnologie; a tal fine il soggetto che svolge la pratica ne da' comunicazione all'autorita' titolare del relativo procedimento. I tipi o le classi di pratiche che comportano esposizioni professionali e del pubblico devono essere giustificati tenendo conto di entrambe le categorie di esposizione. Le pratiche che comportano esposizioni mediche devono essere giustificate:
- a)come tipo o classe di pratiche, tenendo conto delle esposizioni mediche e, ove pertinente, delle associate esposizioni professionali e del pubblico;
- b)a livello di ciascuna esposizione medica individuale, secondo quanto stabilito nel Titolo XIII.
Testo vigente dal 18 gennaio 2023
