Esposizioni accidentali e indebite ( ((Direttiva 2013/59/Euratom)), articolo 63; decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187, articolo 11). L'esercente e il responsabile dell'impianto radiologico adottano tutte le procedure ragionevoli per ridurre al minimo la probabilita' e l'entita' delle esposizioni accidentali o indebite delle persone soggette a esposizione medica. L'esercente attua, per tutte le esposizioni mediche, un sistema appropriato per la registrazione e l'analisi di eventi implicanti o potenzialmente implicanti esposizioni accidentali o indebite, commisurato al rischio radiologico associato alla pratica. I professionisti sanitari che svolgono aspetti pratici delle procedure comunicano tempestivamente al responsabile dell'impianto radiologico, secondo le modalita' da questi definite, ogni situazione, anche solo potenziale, di esposizione accidentale o indebita occorsa. Le istruzioni per il funzionamento e i protocolli scritti di cui all'articolo 161, comma 3, nonche' quanto previsto dai programmi di garanzia della qualita' dovranno essere redatti anche in considerazione della prevenzione delle esposizioni accidentali e indebite. Nelle pratiche radioterapeutiche, lo specialista in fisica medica definisce procedure di valutazione dei rischi di esposizioni accidentali e indebite e fornisce al responsabile dell'impianto radiologico le indicazioni necessarie a prevenirle; tali indicazioni sono elaborate sulla base delle raccomandazioni e delle informazioni disponibili a livello internazionale. Sulla base delle indicazioni di cui al comma 4, il responsabile dell'impianto radiologico adotta tutte le misure ragionevolmente attuabili, tenendo conto dei fattori economici e sociali, per ridurre l'entita' e la probabilita' che dosi, accidentali o indebite, siano assorbite dai pazienti nel corso di pratiche radioterapeutiche. Nell'ambito della formazione continua prevista all'articolo 162, commi 2 e 3, per il personale coinvolto nelle procedure di radioterapia devono essere previsti percorsi formativi che comprendano, per quanto di competenza delle rispettive figure professionali:

  • a)la gestione del rischio clinico specifico;
  • b)lo sviluppo della sensibilita' e della capacita' di segnalare gli eventi avversi;
  • c)lo sviluppo della capacita' di implementare metodiche di prevenzione e di analisi proattiva del rischio. Il responsabile dell'impianto radiologico:
  • a)informa il medico prescrivente, il medico specialista e il paziente o un suo rappresentante su eventuali esposizioni indebite o accidentali clinicamente significative e sulle conseguenze da esse derivanti;
  • b)nel caso di esposizioni indebite o accidentali avvenute nell'ambito di trattamenti radioterapeutici, informa la funzione aziendale deputata alla gestione del rischio clinico, cosi' come prevista dall'Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 20 marzo 2008 concernente la gestione del rischio clinico e la sicurezza dei pazienti e delle cure (Rep. atti n. 116/CSR), ai fini della comunicazione dell'evento al sistema informativo per il monitoraggio degli errori in sanita' (SIMES) istituito presso il Ministero della salute. I risultati delle indagini e le misure correttive adottate sono comunicati al Ministero della salute entro un anno dal verificarsi dell'evento. Il Ministero della salute provvede affinche' nell'ambito del sistema SIMES sia prevista la definizione di uno specifico evento sentinella relativo a esposizioni accidentali o indebite a radiazioni ionizzanti.

Testo vigente dal 18 gennaio 2023

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aggiunto: Esposizioni accidentali e indebite ( Direttiva 2013/59/Euratom, articolo 63; decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187, articolo 11). L'esercente e il responsabile dell'impianto radiologico adottano tutte le procedure ragionevoli per ridurre …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-07-31;101~art167 · fonte del testo

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