Pratiche speciali ( ((Direttiva 2013/59/Euratom)), articoli. 57, comma 1, lettera d), 6, comma 1 ultimo capoverso; decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187, articolo 9). L'esercente e il responsabile dell'impianto radiologico, nell'ambito delle rispettive competenze, individuano gli interventi da attuarsi ai fini dell'applicazione del principio di giustificazione e di ottimizzazione alle pratiche che comportano, in particolare, esposizioni di soggetti:

  • a)in eta' pediatrica;
  • b)esposti nell'ambito di programmi di screening;
  • c)esposti nell'ambito di pratiche radiologiche comportanti alte dosi per il paziente, come puo' avvenire nel caso delle seguenti procedure:
  • 1)radiologia interventistica;
  • 2)tomografia computerizzata;
  • 3)medicina nucleare;
  • d)sottoposti a trattamenti radioterapeutici. Per le attivita' di cui al comma 1, lettera c), punto 1), devono essere utilizzate apparecchiature radiologiche a cio' specificatamente dedicate. Per i professionisti sanitari coinvolti nelle pratiche di cui al comma 1 devono essere previste specifiche attivita' formative, nell'ambito di quanto stabilito dall'articolo 162, commi 2 e 3. Per le esposizioni di cui al comma 1, lettere a) e b), per le quali non siano disponibili livelli diagnostici di riferimento, il responsabile dell'impianto radiologico provvede affinche' lo specialista in fisica medica esegua valutazioni dosimetriche periodiche. La documentazione relativa alle modalita' e agli esiti di tali valutazioni integra quella prevista dall'articolo 164. Per le esposizioni di cui al comma 1, lettera b), l'esercente garantisce la partecipazione agli audit clinici di cui all'articolo 168, comma 5. Per le esposizioni di cui al comma 1, lettera c), punto 1), il responsabile dell'impianto radiologico:
  • a)indica, nell'ambito del programma di controllo e garanzia della qualita', i criteri e le modalita' di follow-up sul paziente di eventuali reazioni tissutali che interessino la cute e gli annessi cutanei;
  • b)prevede specifiche attivita' di formazione e addestramento, in collaborazione con lo specialista in fisica medica, in merito all'utilizzo dell'apparecchiatura radiologica e all'ottimizzazione del suo impiego;
  • c)definisce, in collaborazione con lo specialista in fisica medica, sulla base del monitoraggio di cui al comma 7 e delle indicazioni fornite dalle norme tecniche e linee guida applicabili, i livelli diagnostici di riferimento il cui superamento implichi la verifica delle procedure di ottimizzazione o la possibilita' di un particolare follow-up per il paziente. Per le esposizioni di cui al comma 1, lettera c), punto 1, il responsabile dell'impianto radiologico provvede affinche' lo specialista in fisica medica effettui, attraverso l'impiego degli indicatori dosimetrici forniti dall'apparecchiatura radiologica, le valutazioni dosimetriche e un monitoraggio periodico, almeno annuale, delle dosi assorbite dal paziente. Per le esposizioni di cui al comma 1, lettera c), punto 1, il medico specialista informa il paziente sui rischi radiologici connessi con la procedura e si assicura che il documento di consenso sia esplicito rispetto a tali rischi. Per le esposizioni di cui al comma 1, lettera c), punto 1, lo specialista in fisica medica, nell'ambito della predisposizione delle procedure del controllo della qualita', provvede alla verifica dei dispositivi di misura previsti all'articolo 163, commi 15 e 16. Il medico specialista tiene conto delle informazioni fornite dai suddetti dispositivi, al fine di adottare le eventuali misure correttive, compatibili con le finalita' cliniche. L'esercente e il responsabile dell'impianto radiologico, per quanto di rispettiva competenza, tengono conto delle verifiche effettuate dallo specialista in fisica medica per adottare misure correttive eventualmente necessarie. Nelle attivita' di radioterapia, l'esercente e il responsabile dell'impianto radiologico, nell'ambito delle rispettive competenze, garantiscono che lo specialista in fisica medica:
  • a)effettui la pianificazione dosimetrica sulla base delle prescrizioni del medico specialista;
  • b)collabori all'ottimizzazione del processo terapeutico;
  • c)collabori alla prevenzione delle esposizioni accidentali o indebite;
  • d)predisponga le procedure per la valutazione delle dosi somministrate ai pazienti durante i trattamenti e ne verifichi la corretta applicazione.

Testo vigente dal 18 gennaio 2023

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Che cosa è cambiato dal 18 gennaio 2023

Confronto con la versione in vigore dal 12 agosto 2020 al 18 gennaio 2023. 26 parole aggiunte.

aggiunto: Pratiche speciali ( Direttiva 2013/59/Euratom, articoli. 57, comma 1, lettera d), 6, comma 1 ultimo capoverso; decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187, articolo 9). L'esercente e il responsabile dell'impianto radiologico, nell'ambito delle rispettive competenze, individuano gli interventi …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-07-31;101~art165 · fonte del testo

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