Valutazione delle dosi alla popolazione e audit clinici ( ((Direttiva 2013/59/Euratom)), articolo 66; decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187, articolo 12). L'esercente, il responsabile dell'impianto radiologico, il medico specialista, il tecnico sanitario di radiologia medica e lo specialista in fisica medica, per quanto di competenza, provvedono affinche' le indagini, i trattamenti con radiazioni ionizzanti e i principali parametri tecnici a essi relativi siano registrati singolarmente su supporto informatico, anche ai fini della predisposizione dei dati di cui al comma 3 e del confronto rispetto ai livelli diagnostici di riferimento ove applicabili. La registrazione dei dati di cui al comma 1 avviene nel rispetto delle linee guida dell'Agenzia per l'Italia digitale. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e successivamente con cadenza quadriennale, gli esercenti provvedono a trasmettere alla Regione o alla Provincia autonoma di competenza i dati definiti con decreto del Ministero della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, da adottarsi con il concorso dell'Istituto Superiore di Sanita' e delle societa' scientifiche entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Nelle more dell'emanazione di detto decreto, relativamente alle attivita' di radiodiagnostica e di medicina nucleare, si applicano le indicazioni di cui all'allegato XXIX. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono a valutare le entita' e variabilita' delle esposizioni a scopo medico della popolazione residente, tenendo conto dei dati complessivi dell'attivita' sanitaria in loro possesso. Le valutazioni dovranno essere effettuate secondo le indicazioni fornite nel documento della Commissione europea «Radiation Protection 154» o documenti successivi, secondo lo schema indicato nel decreto del Ministero della salute di cui al comma 3. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, anche sulla base delle valutazioni di cui al comma 4, promuovono la realizzazione di audit clinici, tenendo in conto le indicazioni della pubblicazione Radiation Protection 159 - European Commission Guidelines on clinical audit for medical radiological practices - e successive modifiche, finalizzati al miglioramento continuo della qualita' e della sicurezza delle prestazioni radiologiche, radioterapeutiche e di medicina nucleare erogate, nonche' delle modalita' di verifica della loro giustificazione e appropriatezza. I risultati degli audit sono trasmessi al Ministero della salute, che puo' emanare ulteriori raccomandazioni in materia. Le valutazioni di cui al comma 4 e i dati di cui al comma 3 vengono inviati dalle Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano al Ministero della salute entro quattro anni dalla data di applicazione del presente decreto, e successivamente ogni quattro anni, ai fini di una valutazione complessiva, anche a scopo epidemiologico, da effettuarsi avvalendosi dell'Istituto Superiore di Sanita'. Il Ministero della salute con l'Istituto Superiore di Sanita', sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, organizza periodicamente una valutazione del quadro nazionale di radioprotezione del paziente e richiede su tale tema una verifica inter pares internazionale, al fine di garantire che siano raggiunti elevati standard di sicurezza e qualita'.

Testo vigente dal 18 gennaio 2023

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Confronto con la versione in vigore dal 12 agosto 2020 al 18 gennaio 2023. 23 parole aggiunte.

aggiunto: Valutazione delle dosi alla popolazione e audit clinici ( Direttiva 2013/59/Euratom, articolo 66; decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187, articolo 12). L'esercente, il responsabile dell'impianto radiologico, il medico specialista, il tecnico sanitario di radiologia …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-07-31;101~art168 · fonte del testo

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