[1]Trasferimento della detenzione di sorgenti sigillate ad alta attivita' nel territorio italiano e di Stati membri dell'Unione europea (direttiva 2013/59/((Euratom)), articoli 87 e 88; decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52, articolo 4).
[2]1. Il detentore che, nell'ambito del territorio dello Stato italiano, cede una sorgente sigillata ad alta attivita' deve accertare che il cessionario, che a qualsiasi titolo ne assume la detenzione, e' titolare del provvedimento autorizzativo adeguato al tipo di radionuclide e all'attivita' della sorgente, secondo le disposizioni dell'articolo 62, comma 1; a tal fine il cessionario e' tenuto a consegnare al cedente copia di tale provvedimento. 2. Il detentore che a qualsiasi titolo cede una sorgente sigillata ad alta attivita' e' tenuto a consegnare al cessionario, conservandone copia per almeno cinque anni, la seguente documentazione:
- a)gli accordi di cui all'articolo 62, comma 2, lettera d);
- b)i documenti di cui all'articolo 62, comma 2, lettere a) e b);
- c)il libretto di sorgente di cui all'articolo 66. 3. La cessione di sorgenti sigillate ad alta attivita' da soggetti o a favore di soggetti appartenenti ad altri Stati membri dell'Unione europea e' soggetta al regolamento Euratom n. 1493/93 del Consiglio, dell'8 giugno 1993, sulle spedizioni di sostanze radioattive tra gli Stati membri.
Testo vigente dal 18 gennaio 2023
