Art. 156 — Ambito di applicazione (direttiva 59/2013/EURATOM, articolo 1, articolo. 2, c. 1; decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187, articolo 1)
Ambito di applicazione ( ((Direttiva 2013/59/Euratom)), articolo 1, articolo. 2, c. 1; decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187, articolo 1). Il presente Titolo definisce i principi generali della radioprotezione delle persone per quanto riguarda le esposizioni di cui ai commi 2 e 3. Il presente Titolo si applica alle esposizioni di:
- a)pazienti nell'ambito della rispettiva diagnosi o trattamento medico;
- b)persone nell'ambito della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- c)persone nell'ambito di programmi di screening sanitario;
- d)individui asintomatici e pazienti che partecipano volontariamente a programmi di ricerca medica o biomedica, in campo diagnostico o terapeutico;
- e)persone nell'ambito di procedure a scopo non medico condotte con attrezzature medico-radiologiche. Il presente Titolo si applica inoltre alle esposizioni di coloro che coscientemente e volontariamente, al di fuori della loro occupazione, assistono e confortano persone sottoposte a esposizioni mediche.
Testo vigente dal 18 gennaio 2023
