Art. 6 — Modifiche all'articolo 9 della legge 22 aprile 2005, n. 69
All'articolo 9 della legge 22 aprile 2005, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 1, terzo periodo, le parole: «e la relativa documentazione di cui all'articolo 6 sono stati trasmessi» sono sostituite dalle seguenti: «e' stato trasmesso»;
- b)il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dei capi I, II, IV e VIII del titolo I del libro IV del codice di procedura penale, in materia di misure cautelari personali, fatta eccezione per gli articoli 273, 274, comma 1, lettere a) e c), 280, 275, comma 2-bis, 278, 279, 297, nonche' le disposizioni degli articoli 299 e 300, comma 4, del codice di procedura penale e dell'articolo 19, commi 1, 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448.».
Testo vigente dal 5 febbraio 2021
