Salvo i casi previsti dall'articolo 11, il Ministro della giustizia, ricevuto il mandato d'arresto europeo emesso dall'autorita' competente di uno Stato membro, lo trasmette senza ritardo al presidente della corte di appello, competente ai sensi dell'articolo 5. Il presidente della corte di appello da' immediata comunicazione al procuratore generale del mandato d'arresto europeo, procedendo direttamente, o tramite delega ad altro magistrato della corte, agli adempimenti di sua competenza. Il presidente della corte di appello procede con le stesse modalita' nelle ipotesi in cui il mandato d'arresto ((e' stato trasmesso)) direttamente dall'autorita' giudiziaria dello Stato membro di emissione. Il presidente, nel caso in cui insorgano difficolta' relative alla ricezione o alla autenticita' dei documenti trasmessi dall'autorita' giudiziaria straniera, prende contatti diretti con questa al fine di risolverle. Il presidente, nel caso in cui sia manifestamente competente altra corte di appello ai sensi dell'articolo 5, commi 3, 4 e 5, provvede senza indugio alla trasmissione del mandato d'arresto ricevuto. Il presidente, compiuti gli adempimenti urgenti, riunisce la corte di appello che, sentito il procuratore generale, procede, con ordinanza motivata, a pena di nullita', all'applicazione della misura coercitiva, se ritenuta necessaria, tenendo conto in particolare dell'esigenza di garantire che la persona della quale e' richiesta la consegna non si sottragga alla stessa. (( Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dei capi I, II, IV e VIII del titolo I del libro IV del codice di procedura penale, in materia di misure cautelari personali, fatta eccezione per gli articoli 273, 274, comma 1, lettere a) e c), 280, 275, comma 2-bis, 278, 279, 297, nonche' le disposizioni degli articoli 299 e 300, comma 4, del codice di procedura penale e dell'articolo 19, commi 1, 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448. )) All'atto della esecuzione della ordinanza di cui al comma 4, l'ufficiale o l'agente di polizia giudiziaria informa altresi' la persona della quale e' richiesta la consegna che ha facolta' di nominare un difensore nello Stato di emissione. Della nomina ovvero della volonta' dell'interessato di avvalersi di un difensore nello Stato di emissione il presidente della Corte di appello da' immediato avviso all'autorita' competente dello stesso. Le misure coercitive non possono essere disposte se vi sono ragioni per ritenere che sussistono cause ostative alla consegna. Si applicano le disposizioni dell'articolo 719 del codice di procedura penale.

Testo vigente dal 20 febbraio 2021

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Che cosa è cambiato dal 20 febbraio 2021

Confronto con la versione in vigore dal 18 ottobre 2016 al 20 febbraio 2021. 18 parole tolte, 52 parole aggiunte.

… di appello procede con le stesse modalita' nelle ipotesi in cui il mandato d'arresto tolto: e la relativa documentazione di cui all'articolo 6 sono stati trasmessi aggiunto: e' stato trasmesso direttamente dall'autorita' giudiziaria dello Stato membro di emissione. Il presidente, nel caso in … la consegna non si sottragga alla stessa. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni aggiunto: dei capi I, II, IV e VIII del titolo I del libro IV del codice di procedura penale, in materia di misure cautelari personali, fatta eccezione per gli articoli 273, tolto: commi 1 e 1-bis, 274, comma 1, lettere a) e c), tolto: e 280 aggiunto: 280, 275, comma 2-bis, 278, 279, 297, nonche' le disposizioni degli articoli 299 e 300, comma 4, del codice di procedura penale e dell'articolo 19, commi 1, 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448. All'atto della esecuzione della ordinanza di cui al comma 4, l'ufficiale o l'agente …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:2005-04-22;69~art9 · fonte del testo

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