Art. 12 — Modifiche all'articolo 16 della legge 22 aprile 2005, n. 69
All'articolo 16 della legge 22 aprile 2005, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 1, primo periodo, le parole: «la documentazione e» sono soppresse e le parole: «puo' richiedere» sono sostituite dalle seguenti: «richiede con urgenza», al secondo periodo, le parole «non superiore ai trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «tenendo conto della necessita' di rispettare i termini stabiliti dall'articolo 14, comma 4, o dall'articolo 17, comma 2-bis, per l'adozione della propria decisione» e il terzo periodo e' soppresso;
- b)al comma 2, le parole «al fine della decisione.» sono sostituite dalle seguenti: «, rispettando i termini stabiliti dall'articolo 14, comma 4, o dall'articolo 17, comma 2-bis, per l'adozione della decisione.».
Testo vigente dal 5 febbraio 2021
