Art. 5 — Modifiche all'articolo 8 della legge 22 aprile 2005, n. 69
All'articolo 8 della legge 22 aprile 2005, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. In deroga all'articolo 7, comma 1, il mandato di arresto europeo e' eseguito indipendentemente dalla doppia punibilita' per i reati che, secondo la legge dello Stato membro di emissione, rientrano nelle categorie di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro e sono puniti con una pena o una misura di sicurezza privative della liberta' personale pari o superiore a tre anni.»;
- b)i commi 2 e 3 sono abrogati.
Testo vigente dal 5 febbraio 2021
