All'articolo 17 della legge 22 aprile 2005, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al comma 2, le parole: «entro il termine di sessanta giorni dall'esecuzione della misura cautelare di cui agli articoli 9 e 13» sono sostituite dalle seguenti: «nel piu' breve tempo possibile e, comunque, entro quindici giorni dall'esecuzione della misura cautelare di cui all'articolo 9 o, nel caso previsto dall'articolo 11, dall'arresto della persona ricercata» e il secondo e il terzo periodo sono soppressi;
  • b)dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. Quando, per la necessita' di acquisire le informazioni di cui all'articolo 16 o per altre circostanze oggettive, non e' possibile rispettare il termine indicato al comma 2, esso puo' essere prorogato con decreto del presidente della corte di appello sino a dieci giorni.»;
  • c)al comma 3:
  • 1)la parola: «riconosciuta» e' sostituita dalle seguenti: «o di un privilegio riconosciuti»;
  • 2)dopo le parole: «ordinamento italiano,» sono inserite le seguenti: «la corte di appello ne informa lo Stato di emissione e»;
  • 3)le parole: «non opera piu'» sono sostituite dalle seguenti: «o il privilegio non operano piu'»;
  • 4)dopo la parola: «inoltrare» e' inserita la seguente: «immediatamente»;
  • d)al comma 4, le parole: «se sussistono gravi indizi di colpevolezza ovvero se esiste una sentenza irrevocabile di condanna» sono soppresse;
  • e)il comma 7 e' sostituito dal seguente: «7. La sentenza, decorso il termine per la proposizione del ricorso previsto dall'articolo 22, comma 1, e' immediatamente comunicata al Ministro della giustizia, che provvede ad informare le competenti autorita' dello Stato membro di emissione e altresi', quando non e' stato presentato ricorso e la decisione e' di accoglimento, il Servizio per la cooperazione internazionale di polizia.».

Testo vigente dal 5 febbraio 2021

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Richiamate nel testo

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-02-02;10~art13 · fonte del testo

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