All'articolo 7 della legge 22 aprile 2005, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al comma 1 la parola: «dara'» e' sostituita dalla seguente: «da'» e, dopo le parole: «legge nazionale», sono aggiunte le seguenti: «, indipendentemente dalla qualificazione giuridica e dai singoli elementi costitutivi del reato»;
  • b)il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Ai fini di cui al comma 1, per i reati in materia di tasse e imposte, di dogana e di cambio, non e' necessario che la legge italiana imponga lo stesso tipo di tasse o di imposte o contenga lo stesso tipo di disciplina in materia di tasse, di imposte, di dogana e di cambio della legge dello Stato membro di emissione.»;
  • c)al comma 3:
  • 1)le parole: «Il fatto dovra' essere» sono sostituite dalle seguenti: «Il mandato di arresto europeo non e' comunque eseguito se il fatto e'» e la parola «non» e' soppressa;
  • 2)il secondo periodo e' soppresso.

Testo vigente dal 5 febbraio 2021

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Richiamate nel testo

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-02-02;10~art4 · fonte del testo