All'articolo 15 della legge 22 aprile 2005, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al comma 1, le parole: «e al fine di consentire le indagini urgenti dalla stessa ritenute necessarie» sono soppresse;
  • b)dopo il comma 2, e' inserito il seguente: «2-bis. Quando risulta che la persona richiesta in consegna si trova in altro distretto, il presidente della corte di appello puo' delegare l'interrogatorio di cui al comma 2 al presidente del tribunale territorialmente competente.».

Testo vigente dal 5 febbraio 2021

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-02-02;10~art11 · fonte del testo