Art. 99 — Modifiche all'articolo 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50

All'articolo 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al comma 1, dopo le parole: "pregiudizio alla pubblica" sono inserite le seguenti: "e privata";
  • b)al comma 6:
  • 1)al primo periodo, le parole: "lettera c)," sono soppresse;
  • 2)al secondo periodo, le parole: "calamitoso che ha comportato la" sono sostituite dalle seguenti: ", e comunque per un termine non superiore a quindici giorni dall'insorgere dell'evento, ovvero entro il termine stabilito dalla eventuale" e le parole: "legge n. 225 del 1992 e in tali circostanze" sono sostituite dalle seguenti: "legge n. 225 del 1992; in tali circostanze ed entro i medesimi limiti temporali";
  • c)il comma 7 e' sostituito dal seguente: "7. Qualora si adottino le procedure di affidamento in condizioni di somma urgenza previste dal presente articolo, nonche', limitatamente ad emergenze di protezione civile, le procedure di cui all'articolo 63, comma 2, lettera c), e vi sia l'esigenza impellente di assicurare la tempestiva esecuzione del contratto, gli affidatari dichiarano, mediante autocertificazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso dei requisiti di partecipazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura ordinaria, che l'amministrazione aggiudicatrice controlla in termine congruo, compatibile con la gestione della situazione di emergenza in atto, comunque non superiore a sessanta giorni dall'affidamento. L'amministrazione aggiudicatrice da' conto, con adeguata motivazione, nel primo atto successivo alle verifiche effettuate, della sussistenza dei relativi presupposti; in ogni caso non e' possibile procedere al pagamento, anche parziale, in assenza delle relative verifiche positive. Qualora, a seguito del controllo, venga accertato l'affidamento ad un operatore privo dei predetti requisiti, le amministrazioni aggiudicatrici recedono dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle opere gia' eseguite e il rimborso delle spese eventualmente gia' sostenute per l'esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilita' conseguite, e procedono alle segnalazioni alle competenti autorita'.";
  • d)al comma 9, dopo le parole: "di cui al comma 6," sono inserite le seguenti: "di importo pari o superiore a 40.000 euro," e dopo le parole: "ufficiali di riferimento," sono inserite le seguenti: "laddove i tempi resi necessari dalla circostanza di somma urgenza non consentano il ricorso alle procedure ordinarie,".

Testo vigente dal 5 maggio 2017

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-04-19;56~art99 · fonte del testo

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