Qualora la corte di appello non ritenga sufficienti ai fini della decisione ((...)) le informazioni trasmesse dallo Stato membro di emissione, ((richiede con urgenza)) allo stesso, direttamente o per il tramite del Ministro della giustizia, le informazioni integrative occorrenti. In ogni caso stabilisce un termine per la ricezione di quanto richiesto, ((tenendo conto della necessita' di rispettare i termini stabiliti dall'articolo 14, comma 4, o dall'articolo 17, comma 2-bis, per l'adozione della propria decisione)). ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 10)). La corte di appello, d'ufficio o su richiesta delle parti, puo' disporre altresi' ogni ulteriore accertamento che ritiene necessario ((, rispettando i termini stabiliti dall'articolo 14, comma 4, o dall'articolo 17, comma 2-bis, per l'adozione della decisione.))

Testo vigente dal 20 febbraio 2021

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Che cosa è cambiato dal 20 febbraio 2021

Confronto con la versione in vigore dal 29 aprile 2005 al 20 febbraio 2021. 32 parole tolte, 53 parole aggiunte.

Qualora la corte di appello non ritenga sufficienti ai fini della decisione tolto: la documentazione eaggiunto: ... le informazioni trasmesse dallo Stato membro di emissione, tolto: puo' richiedere aggiunto: richiede con urgenza allo stesso, direttamente o per il tramite del Ministro della giustizia, le informazioni integrative occorrenti. In ogni caso stabilisce un termine per la ricezione di quanto richiesto, tolto: non superiore a trenta giorni. Se l'autorita' giudiziaria dello Stato membro di emissione non da' corso alla richiesta, si applica il comma 6 dell'articolo 6 aggiunto: tenendo conto della necessita' di rispettare i termini stabiliti dall'articolo 14, comma 4, o dall'articolo 17, comma 2-bis, per l'adozione della propria decisione. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 10. La corte di appello, d'ufficio o su richiesta delle parti, puo' disporre altresi' ogni ulteriore accertamento che ritiene necessario tolto: al fineaggiunto: , rispettando i termini stabiliti dall'articolo 14, comma 4, o dall'articolo 17, comma 2-bis, per l'adozione della decisione.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:2005-04-22;69~art16 · fonte del testo

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