Art. 29 — Disposizioni in materia di acquisti all'estero di materiali per l'Amministrazione della difesa

Dopo il comma 1-bis dell'articolo 5 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, e' inserito il seguente: "1-ter. Il divieto di cui al comma 1 non si applica per gli acquisti eseguiti all'estero dall'Amministrazione della difesa, relativi a macchinari, strumenti e oggetti di precisione che possono essere forniti, con i requisiti tecnici e il grado di perfezione richiesti, soltanto da ditte straniere. Per tali acquisti possono essere concesse anticipazioni di importo non superiore ad un terzo dell'importo complessivo del prezzo contrattuale, previa costituzione di idonea garanzia".

Testo vigente dal 20 gennaio 2003

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2003-01-16;3~art29 · fonte del testo

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