[1]PROTOCOLLO FACOLTATIVO concernente la soluzione obbligatoria delle controversie relative alla Costituzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Ginevra, 1992), alla Convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni ed ai Regolamenti amministrativi Al momento di procedere alla firma della Costituzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni e della Convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Ginevra, 1992), i plenipotenziari sottoscritti hanno firmato il presente Protocollo facoltativo concernente la soluzione obbligatoria delle controversie. I Membri dell'Unione, parti al presente Protocollo facoltativo, esprimendo il desiderio di ricorrere, per quanto li concerne, all'arbitrato obbligatorio per la soluzione di ogni controversia relativa all'interpretazione o all'applicazione della Costituzione, della Convenzione o dei Regolamenti amministrativi previsti all'articolo 4 della Costituzione, hanno convenuto le seguenti disposizioni: ARTICOLO 1 A meno che non sia stata scelta di comune accordo una delle modalita' di soluzione enumerate all'articolo 56 della Costituzione, le controversie relative all'interpretazione o all'applicazione della Costituzione, della Convenzione o dei Regolamenti amministrativi di cui all'articolo 4 della Costituzione sono, a richiesta di una delle parti, sottoposte ad un arbitrato obbligatorio. La procedura e' quella dell'articolo 41 della Convenzione, il cui paragrafo 5 (numero 511) e' completato come segue:

[2]"5. Entro tre mesi a decorrere dalla data di ricevimento della notifica della richiesta di arbitrato, ciascuna delle due parti in causa nomina un arbitro. Se, allo scadere di questo termine, una delle parti non ha nominato il suo arbitro, tale nomina e' effettuata, su richiesta dell'altra parte, dal Segretario generale che procede in conformita' con le disposizioni dei numeri 509 e 510 della Convenzione".

Testo vigente dal 17 febbraio 1996

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