Corte costituzionale

Ordinanza n. 173/2000

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 01/06/2000 · relatore Piero Alberto Capotosti

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 1,

della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione

della finanza pubblica), promosso con ordinanza emessa il 27 marzo

1998 dal Pretore di Taranto nei procedimenti civili vertenti tra R.C.

ed altri e l'Azienda U.S.L. TA/1 iscritta al n. 437 del registro

ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 25, prima serie speciale, dell'anno 1998.

Visti gli atti di costituzione di R.C. ed altri, di C.M. e del

S.U.M.A.I., nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio

dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 5 aprile 2000 il giudice

relatore Piero Alberto Capotosti;

Ritenuto che il Pretore di Taranto, in funzione di Giudice del

lavoro, con ordinanza emessa il 27 marzo 1998, in un procedimento

cautelare, ha sollevato questione di legittimità costituzionale

dell'art. 34, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure

per la stabilizzazione della finanza pubblica), in riferimento agli

artt. 35, 38 e 39 della Costituzione;

che, affermato il carattere preliminare della questione

rispetto all'adozione di qualsiasi ulteriore provveimento esaustivo

della fase cautelare, il giudice rimettente richiama i profili di

illegittimità costituzionale della norma impugnata, individuati in

precedenti provvedimenti emanati inaudita altera parte, di cui

dispone l'allegazione all'ordinanza di rimessione;

che, nel giudizio dinanzi alla Corte, è intervenuto il

Presidnete del Consiglio dei ministri, con il patrocinio

dell'Avvocatura generale dello Stato, ed ha eccepito in via

pregiudiziale l'inammissibilità della questione, in quanto

l'ordinanza di rimessione non consente di valutarne l'effettiva

rilevanza, sostenendo nel merito che la determinazione dei requisiti

per la definizione del trattamento riservato ai medici specialisti

ambulatoriali convenzionati costituisce il frutto di una scelta

discrezionale del legislatore, conforme ai principi costituzionali e

razionale sul piano logico-sistematico;

che si sono altresì costituiti i ricorrenti nel giudizio

principale, i quali insistono per l'accoglimento della questione, in

quanto la norma impugnata contrasterebbe con gli artt. 3, 4, 35, 36,

38, 39 e 41 della Costituzione, realizzando inoltre un'ingiustificata

disparità di trattamento rispetto agli specialisti ambulatoriali

infracinquantacinquenni ed alti altri medici convenzionati, e

prevedendo l'incompatibilità tra la prosecuzione del rapporto e la

titolarità del trattamento di quiescenza, senza tener conto

dell'entità di quest'ultimo e della sua sufficienza ai fini della

sopravvivenza;

che si è infine copstituito il S.U.M.A.I. - Sindacato

Unitario Medicina Ambulatoriale Italiana, interveniente nel giudizio

principale, svolgendo argomentazioni analoghe a quelle proposte dai

ricorrenti.

Considerato che la questione di legittimità costituzionale

sollevata dal Pretore di Taranto ha ad oggetto l'art. 34, comma 1,

della legge n. 449 del 1997, in riferimento agli artt. 35, 38 e 39

della Costituzione;

che l'ordinanza dio rimessione non costituisce alcuna

menzione dell'oggetto del giudizio principale, né la descrizione

della fattispecie sottoposta all'esame del giudice rimettente, il

quale omesso di specificare le ragioni che lo inducono a dubitare

della legislazione costituzionale della norma impugnata, limitandosi

ad indicare tale disposizione e le norme costituzionali parametro, e

ad affermare apoditticamente la rilevanza della questione ai fini

della decisione del procedimento cautelare pendente dinanzi a lui;

che tale motivazione, assolutamente carente sia in ordine

alla rilevanza che in ordine alla non manifesta infondatezza della

questione di legittimità costituzionale, non può ritenersi

integrata da quella dei decreti, precedentemente emessi nel medesimo

procedimento cautelare, di cui ilgiudice a quo ha disposto

l'allegazione all'ordinanza di rimessione, dovendo quest'ultima

risultare autosufficente ai fini dell'individuazione dei terminie dei

profili del giudizio demenadato alla Corte, nonché degli argomenti a

sostegno della denuncia d'illegittimità costituzionale della norma

impugnata (cfr. ordinanza n. 419 del 1997, sentenza n. 79 del 1996);

che pertanto la questione di legittimità costituzionale va

dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 1, della legge 27

dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza

pubblica), sollevata, in riferimento agli artt. 35, 38 e 39 della

Costituzione, dal Pretore di Taranto con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 25 maggio 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Capotosti

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 1° giugno 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2000:173 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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