Corte costituzionale

Sentenza n. 9/1982

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 01/02/1982 · relatore Alberto Malagugini

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 428, comma

primo, cod. proc. pen. (assistenza all'udienza dell'imputato libero),

promosso con ordinanza emessa il 23 maggio 1975 dal Tribunale di

Varese, nel procedimento penale a carico di Valmaggia Antonio ed altri,

iscritta al n. 466 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 306 del 19 novembre 1975.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica dell'11 novembre 1981 il Giudice

relatore Alberto Malagugini;

udito l'avvocato dello Stato Giuseppe Angelini Rota, per il

Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con ordinanza emessa all'udienza dibattimentale del 23 maggio 1975

nel procedimento penale a carico di Valmaggia Antonio ed altri, il

Tribunale di Varese - premesso che l'imputato Paga Luigi, già

interrogato, non era comparso perché legittimamente impedito (in

quanto sottoposto il giorno prima ad appendicectomia presso un

ospedale) - sollevava questione di legittimità costituzionale

dell'art. 428, primo comma, c.p.p., assumendone il contrasto con gli

artt. 3 e 24 Cost.

Ad avviso del Tribunale, detta disposizione - nella parte in cui

non consente (secondo la costante interpretazione della Corte di

cassazione, peraltro suffragata dalla relazione, del Guardasigilli al

codice vigente) la sospensione o il rinvio del dibattimento nel caso in

cui l'imputato, dopo l'interrogatorio, si astenga dal comparire (o si

allontani dall'udienza) per legittimo impedimento - si risolverebbe in

una chiara compromissione del diritto di difesa, garantito dall'art. 24

Cost. non solo sotto il profilo della difesa tecnica ma anche sotto

quello dell'autodifesa. A sostegno di tale assunto, il Tribunale

richiamava la sentenza n. 205 del 1971 di questa Corte, ove si afferma

che "l'autodifesa mediante risposte all'interrogatorio, discolpe e

dichiarazioni in genere, è certamente diritto primario dell'imputato

garantito dalla Costituzione, immanente a tutto l'iter processuale,

dalla fase istruttoria a quella del giudizio (artt. 367, 441 e 443

c.p.p.) sino al momento di chiusura del dibattimento in cui l'imputato

deve avere per ultimo la parola (art. 468 c.p.p.)".

Secondo il giudice a quo, inoltre, la norma in questione

contrasterebbe anche con l'art. 3 Cost., in quanto dà luogo ad una

disparità di trattamento tra imputato libero ed imputato detenuto,

"cui, per contro, l'art. 427 cpv. c.p.p. assicura in qualsiasi momento

e, quindi, anche dopo l'interrogatorio, in presenza di legittimo

impedimento, il diritto alla sospensione o al rinvio del dibattimento".

Tale diversità di trattamento giuridico non è, ad avviso del

Tribunale, razionalmente giustificabile, essendo le due situazioni

omogenee nel loro nucleo essenziale (stato di legittimo impedimento) e

dovendosi considerare irrilevante, perché marginale e secondario,

l'elemento differenziatore costituito dallo stato di detenzione o di

libertà dell'imputato.

La rilevanza della questione sarebbe poi indubbia, "vietando

l'attuale normativa la possibilità di sospensione o rinvio del

dibattimento e non prevedendo l'ordinamento giuridico altro mezzo

succedaneo di tutela del diritto di autodifesa".

L'ordinanza, notificata e comunicata come per legge, veniva

pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 306 del 19 novembre 1975.

L'Avvocatura dello Stato, intervenuta nel giudizio, negava che la

norma impugnata contrastasse con l'art. 24 Cost., osservando che "la

pienezza della difesa è assicurata non solo dalla circostanza del già

reso interrogatorio, nel quale l'imputato ha potuto fare, presente ai

giudici ogni utile elemento a suo favore, ma anche dalla permanenza

dell'assistenza.del difensore". Infatti quest'ultimo, tra l'altro,

potrà sempre sollecitare l'esercizio da parte del giudice delle

facoltà previste dagli artt. 431 e 432 c.p.p., ove cioè si profili

una ipotesi di assoluta necessità, quale potrebbe essere la ulteriore

presenza dell'imputato al dibattimento.

Sotto il profilo, poi, dell'asserito contrasto col principio di

uguaglianza, l'Avvocatura rilevava che il differente trattamento

previsto dagli artt. 427 e 428 c.p.p. è giustificato dalla oggettiva

diversità della situazione dell'imputato detenuto rispetto a quella

dell'imputato libero, giacché "lo stato di detenzione determina

sicuramente per l'imputato una diminuzione, anche sotto il profilo

soggettivo, della piena possibilità di difesa". Considerato in diritto :

1. - Il Tribunale di Varese dubita della legittimità

costituzionale dell'art. 428, primo comma, del codice di procedura

penale "nella parte in cui non consente la sospensione o il rinvio del

dibattimento ove l'imputato (libero), già interrogato, si astenga dal

comparire (o si allontani) dall'udienza per legittimo impedimento".

Secondo il giudice a quo, la disposizione di legge denunziata

contrasterebbe, anzitutto, con l'art. 24, secondo comma, Cost., perché

il diritto di difesa è ivi garantito all'imputato "nella sua

interezza, e cioè sotto il duplice profilo dell'assistenza e

rappresentanza (c.d. difesa tecnica) e della partecipazione personale

al dibattimento (c.d. autodifesa o difesa materiale)". Il divieto che

l'art. 428 c.p.p., nella interpretazione consolidata, pone al giudice

di sospendere o rinviare il dibattimento se l'imputato, libero,

comparso e già interrogato si allontani o si astenga

dall'ulteriormente comparire, anche quando l'assenza di lui è dovuta

ad assoluta impossibilità per legittimo impedimento, "si risolve",

perciò, "in una chiara compromissione dell'inviolabile diritto di

difesa, costituzionalmente garantito", in quanto impedisce il pieno

esercizio della difesa, sotto il profilo della autodifesa o difesa

materiale.

In secondo luogo, sempre secondo il Tribunale di Varese, la

disposizione di legge censurata contrasterebbe con l'art. 3, primo

comma, Cost., per l'ingiustificata disparità di trattamento riservato

all'imputato libero nei confronti di quello detenuto, dal momento che

ove quest'ultimo, per legittimo impedimento, versi nella impossibilità

assoluta di continuare a presenziare o di comparire al dibattimento pur

dopo aver reso l'interrogatorio, il giudice sospende o rinvia, anche di

ufficio, il dibattimento stesso (art. 427 cpv. in relazione all'art.

497, primo comma, c.p.p.).

2. - Questa Corte, chiamata a decidere questioni di legittimità

costituzionale prospettate con riferimento all'art. 24, secondo comma,

Cost., ha avuto modo di rilevare che tale disposto costituzionale

contiene la "categorica affermazione del diritto inviolabile di

difesa", ma non anche "l'indicazione dotata di pari forza cogente del o

dei modi di esercizio di quel medesimo diritto"; con la conseguenza che

spetta al legislatore, considerate le peculiarità strutturali e

funzionari ed i diversi interessi in gioco nei vari stati e gradi del

procedimento, dettare le modalità per l'esercizio del diritto di

difesa, alla condizione, si intende, che esso venga, nelle diverse

situazioni processuali garantito a tutti su un piano di uguaglianza e

in forme idonee (sent. n. 125 del 1979 e n. 188 del 1980).

Muovendo da queste premesse, con riferimento al processo penale ed

alla fase dibattimentale, nella quale si tende a realizzare la pienezza

del contraddittorio, questa Corte ha osservato che in essa la difesa

dell'imputato può essere esercitata mediante attività svolte

dall'imputato stesso e/o dal suo difensore, l'una e l'altra pienamente

garantite dalle vigenti norme processuali, che, peraltro, non

disciplinano rigidamente i rapporti tra i due soggetti, di talché sono

possibili sostanziosi spostamenti nell'equilibrio delle attività

consentite vuoi all'imputato vuoi al suo difensore, senza pregiudizio

della piena autonomia delle scelte difensive, la cui incoercibilità

rappresenta, oltre che un dato di fatto, l'immediato risvolto della

inviolabilità del diritto in questione. Ha rilevato ancora la Corte

che "la possibilità di una piena difesa personale è riconosciuta

all'imputato in tutto il corso del dibattimento ed a conclusione di

esso (artt. 443 e 468, terzo comma, c.p.p.) dal momento che egli ha

facoltà di fare tutte le dichiarazioni che ritiene opportune e di

avere per ultimo la parola, incontrando il solo limite della pertinenza

delle sue dichiarazioni rispetto al giudizio nonché i limiti generali

costituzionalmente posti alla libertà di manifestazione del pensiero

(estendendosi, peraltro all'imputato l'esimente di cui all'art. 598

c.p.); ed ha inoltre facoltà di conferire con il proprio difensore

tutte le volte che lo desideri, tranne che durante l'interrogatorio o

prima di rispondere a domande rivoltegli. Veniva così riconosciuto che

"il diritto all'autodifesa, sancito dall'art. 24, secondo comma, Cost.,

quale diritto irrinunciabile dell'imputato, distinto dal parallelo

diritto di difesa tecnica" (sent. n. 186 del 1973; sent. n. 205 del

1971) trova adeguata tutela nelle vigenti norme processuali, in quanto

esse, per la fase dibattimentale, garantiscono all'imputato stesso la

possibilità di esercitarlo per tutta la durata ed a conclusione del

dibattimento medesimo.

3. - Invero, nel vigente sistema processuale penale, appunto per

questo denominato "misto", di regola, ad una fase istruttoria segreta e

documentale ispirata, non ostante i temperamenti introdotti, a criteri

inquisitori, segue una fase di stampo accusatorio, dominata dai

principi della pubblicità, dell'oralità, dell'immediatezza e della

concentrazione e nella quale il contraddittorio deve potersi realizzare

nella sua pienezza, non solo a tutela dell'imputato ma anche per il

più efficace esercizio della stessa funzione giurisdizionale. In

questo senso, in relazione al dibattimento, si parla di "garanzia del

contraddittorio", proprio perché nel dibattimento si rinnovano ed

eventualmente si completano le prove fornite nell'istruzione e si

discute la pretesa punitiva fatta valere dal pubblico ministero;

soltanto attraverso il dibattimento essendo possibile pervenire alla

condanna dell'imputato (salva l'ipotesi della condanna per decreto

penale, art. 506 c.p.p.).

Garanzia del contraddittorio significa che la legge deve assicurare

alle parti e - per quanto qui interessa - all'imputato la possibilità

di partecipare al dibattimento per l'esercizio della attività

difensiva consentita, con la conseguenza che soltanto la volontaria

rinuncia dell'imputato a presenziare al dibattimento, in quanto

espressione di una sua libera e incoercibile scelta difensiva può

giustificare, sul piano costituzionale, la limitazione del

contraddittorio che in tal modo si attua.

A questo criterio appare ispirata la normativa vigente per ciò che

concerne l'assenza dell'imputato al dibattimento. Così, il giudizio

contumaciale, è escluso quando è provato che l'assenza dell'imputato

è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per legittimo

impedimento, presumendosi negli altri casi, una volta accertata la

regolarità delle notificazioni, la volontà dell'imputato - che non

abbia chiesto o consentito che si proceda in sua assenza - di non

partecipare al dibattimento (artt. 497 e 498 c.p.p.).

Così, una volta iniziato il dibattimento, costituisce una scelta

dell'imputato detenuto rifiutare di assistervi, senza esservi costretto

da una assoluta necessità determinata da legittimo impedimento e del

pari riconducibile ad un suo comportamento volontario è l'evasione da

lui consumata (art. 427 c.p.p.) così come è il suo allontanamento -

temporaneo, o anche definitivo in caso di duplice espulsione, ma salvo

sempre il diritto a prendere per ultimo la parola - per ordine del

presidente, del pretore, o in loro assenza, del pubblico ministero

(art. 434 c.p.p., nel testo modificato dall'art. 9 del decreto legge 21

marzo 1978, n. 59, convertito con modificazioni nella legge 18 maggio

1978, n. 191).

In tutti questi casi l'imputato è rappresentato dal difensore, "ad

ogni effetto", statuiscono le pertinenti disposizioni del c.p.p. anche

se in realtà la rappresentanza vale solo ai fini del termine per

impugnare, di talché l'espressione usata sta, per il resto, a ribadire

la intatta possibilità dell'esercizio di attività difensive da parte

del difensore.

4. - Dallo schema così riassunto, che vuole garantita all'imputato

la possibilità di partecipare al dibattimento, dall'inizio alla fine e

consente si proceda senza di lui solo se l'assenza sia, in modo

esplicito od implicito, frutto di una sua libera scelta, o comunque di

un suo comportamento volontario, fuoriesce la norma denunziata di cui

all'art. 428, primo comma, c.p.p., che vieta la sospensione o il rinvio

del dibattimento quando l'imputato, libero, si allontana dall'udienza o

si astiene dal comparire, in qualsiasi momento dopo l'interrogatorio;

norma che, per giurisprudenza costante, in coerenza con il disposto del

secondo comma dell'articolo medesimo, per l'uso ivi fatto dell'avverbio

"soltanto", viene interpretata nel senso che essa comporta per il

giudice un vero e proprio divieto di sospendere o rinviare il

dibattimento anche se e quando sia stato accertato - attraverso la

libera valutazione operata dal giudice stesso della relativa prova -

che l'imputato libero e già interrogato si trova nella assoluta

impossibilità di essere presente per legittimo impedimento.

La disposizione di legge in esame con la quale, contro il parere

della Commissione parlamentare, venne modificato il sistema del codice

del 1913 (che dava facoltà al giudice, nella fattispecie considerata,

di sospendere o rinviare il dibattimento per "giusti motivi") fu

giustificata (nella relazione al re sul nuovo codice di procedura

penale, n. 138) con l'intento di evitare ritardi "non necessari" allo

svolgimento del processo, sulla base dell'assunto per cui "dopo aver

reso l'interrogatorio, l'imputato, di regola, non ha altro da dire, che

l'attività inerente alla difesa viene esercitata dal difensore". È

chiaro, per quanto si è sin qui detto, che una affermazione del

genere, se può trovare riscontri nella pratica giudiziaria, esprime

una concezione estremamente riduttiva della partecipazione personale

dell'imputato al dibattimento, che deroga alla regola generale dettata,

per questa parte, dallo stesso codice processuale penale e che si pone

in netto contrasto non solo e non tanto con i mutamenti intervenuti nei

livelli culturali e nei rapporti sociali - che si riflettono nei

rapporti tra cittadini e autorità - quanto soprattutto con il diritto

di difesa nel processo penale, sotto il profilo della difesa personale,

garantito dall'art. 24, secondo comma, Cost., e con la libertà della

scelta, appunto, difensiva che esso comporta. Ciò che l'imputato ha

(ancora) da dire dopo aver reso l'interrogatorio, non può formare

materia di presunzione: certamente non di una presunzione formulata in

termini così assoluti come quelli che si desumono dalla norma in

questione, che, si ripete, comporta il tassativo divieto di sospendere

o rinviare il dibattimento anche là dove - come ad esempio in caso di

emergenze processuali del tutto nuove - la necessità di consentirgli

di fornire ulteriori discolpe ai fini di un pieno esercizio del diritto

di difesa appaia evidente.

Ciò che rileva dunque, ai fini dell'osservanza del disposto

dell'art. 24, secondo comma, Cost., è garantire all'imputato la

possibilità di intervenire. In un sistema che consente all'imputato di

rendere l'interrogatorio anche rifiutandosi di rispondere, senza che

perciò, venga minimamente affievolita la sua facoltà di fare

successivamente tutte le dichiarazioni che ritiene opportune in sua

difesa o di conferire con il suo difensore, escluderlo

aprioristicamente dal prosieguo del dibattimento contro la sua volontà

in ragione della impossibilità assoluta in cui egli si trovi, per

legittimo impedimento, di presenziare ad una udienza determinata

comporta un ingiustificato sacrificio dello stesso diritto di difesa,

nell'aspetto considerato. Certamente, non sfugge alla Corte la esigenza

- al fine di garantire un'ordinata amministrazione della giustizia che

"il processo possa progredire verso la decisione finale e se ne

impedisca l'indefinito protrarsi" (sentenza n. 111 del 1970). Essa

tuttavia, non può valere a giustificare una compressione così

incisiva del diritto di difesa quale quella che discende dalla norma

impugnata. Da un punto di vista più generale, se la pienezza del

contraddittorio al dibattimento è condizione ottimale per lo

svolgimento della funzione giurisdizionale possono legittimamente

consentirsi soltanto quelle attenuazioni di siffatta garanzia posta -

si ripete, nell'interesse non solo dell'imputato ma anche della

società - che discendano dall'incoercibilità del diritto di difesa

espressione di un fondamentale diritto di libertà, intatto restando

l'obbligo del legislatore di predisporre le condizioni che ne rendano

possibile l'esercizio.

Né si può condividere l'opinione per cui all'assenza

dell'imputato nel dibattimento può sempre e comunque supplire il

difensore tecnico, posto che la rappresentanza processuale affidata a

quest'ultimo ex lege, volta a consentire, in assenza dell'imputato, uno

svolgimento non monologico del dibattimento e soprattutto al fine

pratico di cui all'art. 472, ultimo comma, c.p.p., non può fuoriuscire

dall'ambito dei compiti di "assistenza" tecnica cui è preposto il

professionista, quale ne possa essere l'ampiezza e l'incidenza,

strettamente dipendenti, peraltro, dal tipo di rapporto che in concreto

si instaura tra i due soggetti. Ed è appena il caso di ricordare che

l'unica ipotesi in cui è consentito all'imputato di farsi

rappresentare nel giudizio dal difensore è quella prevista dall'art.

125, secondo comma, c.p.p., nella quale tuttavia, è riservata al

giudice la facoltà di ordinarne la comparizione personale. Ulteriore

dimostrazione questa della ritenuta insostituibilità della presenza

dell'imputato al dibattimento (ribadita sotto un profilo sostanziale,

dall'art. 445, secondo comma, c.p.p.) e, comunque, della libertà e

della autonomia di ogni sua scelta in proposito.

La questione sollevata dal giudice a quo - nei limiti logici in cui

si propone, attesa la rigidità della norma impugnata - è dunque

fondata in riferimento all'art. 24, secondo comma, Cost., restando

assorbito l'ulteriore profilo dedotto con riferimento all'art. 3, primo

comma, Cost..

In applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, si

deve altresì dichiarare la illegittimità costituzionale dell'art.

428, secondo comma, c.p.p. limitatamente all'avverbio "soltanto".

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 428, primo

comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non consente

la sospensione o il rinvio del dibattimento ove l'imputato, già

interrogato, si astenga dal comparire o si allontani dall'udienza per

legittimo impedimento;

dichiara - in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953,

n. 87 - l'illegittimità costituzionale dell'art. 428, secondo comma,

del codice di procedura penale, limitatamente all'avverbio "soltanto".

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1982.

F.to: LEOPOLDO ELIA - EDOARDO

VOLTERRA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1982:9 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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