Corte costituzionale

Sentenza n. 519/2000

Questione dichiarata infondata · depositata il 21/11/2000 · relatore Guido Neppi Modona

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 183 e 182 del

codice penale militare di pace, promossi, nell'ambito di diversi

procedimenti penali, con ordinanze emesse in data 4 settembre e

11 dicembre 1999 dal giudice per le indagini preliminari del

tribunale militare di Torino, iscritte ai nn. 695 del registro

ordinanze 1999 e 38 del registro ordinanze 2000, e pubblicate nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 52, 1ª serie speciale,

dell'anno 1999 e 8, 1ª serie speciale, dell'anno 2000.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 27 settembre 2000 il giudice

relatore Guido Neppi Modona.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ordinanza emessa il 4 settembre 1999 il giudice per le

indagini preliminari del tribunale militare di Torino ha sollevato,

in riferimento agli artt. 3, 21, 24, secondo comma, 25, secondo

comma, 52, terzo comma, e 112 della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale dell'art. 183 del codice penale militare

di pace.

La norma denunciata punisce con la reclusione militare fino a un

anno, se il fatto non costituisce un più grave reato, il militare

che pubblicamente compie manifestazioni sediziose o emette grida

sediziose.

Il giudice rimettente premette che il pubblico ministero aveva

esercitato l'azione penale nei confronti di un militare, primo

caporal maggiore effettivo ad un reggimento artiglieria da montagna,

imputandogli il reato di cui all'art. 183 cod. pen. mil. di pace,

perché "pubblicamente compiva manifestazione sediziose ed emetteva

grida sediziose uscendo dai ranghi e gridando più volte "non

vogliamo marciare vogliamo il recupero", chiedendo l'emissione di

decreto penale di condanna alla multa di lire 2.250.000.

A parere del giudice a quo i fatti, quali emergono dagli atti di

indagine, consentono di ricondurre la condotta dell'imputato a quella

prevista dall'art. 183 cod. pen. mil. di pace, ma la disposizione

incriminatrice violerebbe il principio di tassatività e

determinatezza (art. 25, secondo comma, Cost.), che impone di

formulare il precetto penale "con chiarezza in modo che sia

univocamente desumibile la norma-comando", così che il cittadino

medio possa facilmente comprendere cosa è, e cosa non è, penalmente

vietato e il giudice non goda "di arbitrio nel reprimere i

comportamenti umani", mentre la norma non definisce affatto la

nozione di "manifestazioni e grida sediziose".

Il termine sedizione, osserva il giudice a quo, non è giuridico

e il suo significato etimologico indica solo "separazione da un

qualcosa": esso rappresenterebbe un elemento normativo di carattere

vago, "fondantesi su un concetto politico che, malgrado ogni sforzo

interpretativo, non consente di individuare il parametro valutativo

cui riferirsi", così da lasciare spazio a letture soggettive del

dato normativo, condizionate da "fattori emozionali, magari legate al

contesto socio-culturale o al periodo storico".

Del resto, prosegue il rimettente, l'incriminazione

dell'attività o delle manifestazioni sediziose non è costante nelle

legislazioni penali: il fatto che non ve ne fosse alcuna traccia nel

codice Zanardelli, d'impronta liberale, e che sia stata invece

introdotta nel codice Rocco (artt. 654 e 655 cod. pen.) e nei codici

militari del 1941, dimostrerebbe che è espressione di una concezione

autoritaria dello Stato, rispetto alla quale, però, la legge e il

regolamento di riforma della disciplina militare (legge 11 luglio

1978, n. 382 e d.P.R. 19 luglio 1986, n. 545) hanno rappresentato una

radicale inversione di tendenza, avendo ricondotto la posizione

soggettiva del militare alle armi a quella di cittadino dotato di

diritti, non più solo gravato da particolari doveri.

Al riguardo non è sufficiente, a parere del giudice rimettente,

che la Corte costituzionale con le sentenze n. 120 del 1957 e n.15

del 1973 (riferite agli artt. 654 e 655 del cod. pen. comune) e con

l'ordinanza n. 57 del 1984 (riferita all'art. 183 del cod. pen. mil.

di pace), abbia affermato che "la sedizione corrisponde ad un

comportamento che ha, nella comune comprensione ed esperienza, un

preciso significato tradizionale generalmente accettato e penalmente

rilevante, che implica ribellione, ostilità, eccitazione al

sovvertimento nei confronti delle pubbliche istituzioni, così da

risultare idoneo in concreto a scuotere e porre in pericolo l'ordine

pubblico". La giurisprudenza di merito e di legittimità - prosegue

infatti il rimettente citando decisioni del tribunale superiore

militare e della Cassazione degli anni settanta -, vuoi in relazione

all'art. 183 cod. pen. mil. di pace, vuoi con riferimento agli

artt. 655 e 654 cod. pen., si sarebbe infatti richiamata a

definizioni disomogenee, spesso diametralmente opposte, della nozione

di sedizione.

Il reato punito dall'art. 183 cod. pen. mil. di pace sarebbe

stato, così, ritenuto a volte di pericolo concreto, ma altre volte

di pericolo astratto: ravvisandosi il delitto anche nel comportamento

meramente critico o protestatario, la cui pericolosità per

l'ordinamento militare viene presunta.

A rendere compatibile con i principi costituzionali la

fattispecie censurata non basterebbe quindi "il riferimento ad un

opinabile e generico [...] concetto tradizionale universalmente

accettato giacché è la giurisprudenza di tutti i giorni che depone

per il contrario".

Una accezione della nozione di "sediziosità" che, per la sua

indeterminatezza, consente la incriminazione di ogni critica rivolta,

seppure in maniera "forte", al sistema militare, comporterebbe

quindi, da un lato, anche la violazione dell'art. 52, terzo comma,

della Costituzione, che vuole l'ordinamento delle forze armate

improntato allo spirito democratico della Repubblica, dall'altro la

violazione dell'art. 21 della Costituzione, e cioè del diritto alla

libera manifestazione del pensiero.

Secondo il rimettente, infatti, l'incertezza sul contenuto del

precetto penale legittimerebbe ogni interpretazione che, in nome di

una male intesa esigenza di autotutela dell'ordinamento militare,

sacrificasse il diritto di libera manifestazione del pensiero.

Il "difetto di tassatività e determinatezza" della fattispecie

comporterebbe inoltre la concreta vanificazione del diritto di difesa

dell'imputato, oltre che dell'obbligatorietà dell'esercizio

dell'azione penale. L'impossibilità di conoscere con certezza ciò

che è consentito e ciò che è vietato impedirebbe infatti al

pubblico ministero di individuare i comportamenti in relazione ai

quali esercitare l'azione penale, mentre sul piano processuale

verrebbe diminuito, per colui nei cui confronti è esercitata

l'azione penale, il sistema delle garanzie, poiché alla

contestazione di un giudice "arbitro assoluto", il cittadino militare

non avrebbe da opporre argomenti certi.

Infine la violazione del principio di determinatezza

comporterebbe la violazione del principio di uguaglianza, poiché la

possibilità di differenti letture del precetto rende possibili

decisioni diverse, e dunque diversi trattamenti dei cittadini

militari, pure in presenza di identiche situazioni di fatto.

Peraltro, l'art. 3 della Costituzione sarebbe violato anche sotto

un ulteriore profilo: secondo il rimettente sussisterebbe infatti un

evidente parallelismo tra la norma denunciata e quella dell'art. 654

del codice penale comune, identica alla prima sia per la materialità

della condotta incriminata, sia per la durata della pena detentiva,

con l'unica differenza che l'una prevede un delitto, l'altra una

contravvenzione. A seguito della legge 25 giugno 1999, n. 205, che ha

tra l'altro delegato il Governo a trasformare in illecito

amministrativo la contravvenzione di cui all'art. 654 cod. pen.,

senza nulla disporre in relazione alla identica previsione del codice

penale militare di pace, si sarebbe determinata "una ulteriore

disparità di trattamento tra cittadini, a seconda che essi siano o

meno alle armi e proprio quando il legislatore sembra aver preso

contezza dello scarso disvalore sociale della manifestazione

sediziosa o, quantomeno, dell'assenza di pericolosità sociale nei

soggetti che abbiano tenuto siffatti comportamenti".

1.1. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

chiedendo che la questione sia dichiarata infondata.

L'Avvocatura richiama le decisioni della Corte che hanno ritenuto

la legittimità costituzionale delle disposizioni del codice penale

comune in materia di "sedizione" (sentenze n. 120 del 1957 e n. 15

del 1973) e la pronuncia che ha dichiarato manifestamente infondata

analoga questione sollevata sull'art. 183 cod. pen. mil. di pace

(ordinanza n. 57 del 1984).

A parere dell'Avvocatura le considerazioni svolte dalla Corte,

segnatamente in tale ultima decisione, con riferimento agli artt. 3 e

25 Cost., non possono dirsi sovvertite dal diritto "vivente" cui fa

riferimento il rimettente, che è anteriore alla pronuncia della

Corte. Sgomberato il campo dalla asserita violazione del principio di

determinatezza, non residuano spazi d'accoglimento in relazione agli

ulteriori parametri evocati dal rimettente, perché alla violazione

degli artt. 21, 24, 52 e 112 della Costituzione dallo stesso

rimettente è dato rilievo proprio e solo in quanto ulteriore e

logico sviluppo del vizio costituito dalla indeterminatezza della

fattispecie.

Quanto alla violazione dell'art. 3 della Costituzione sotto il

profilo della disparità di trattamento tra ordinamento comune e

ordinamento militare, l'Avvocatura ritiene che, quand'anche le

situazioni fossero ritenute omogenee, esulerebbe dai poteri della

Corte una pronuncia che, intervenendo sulla norma denunciata,

producesse "l'effetto di omologare, sul terreno della riconduzione

del fatto al novero degli illeciti amministrativi piuttosto che

penali come su quello lato sensu sanzionatorio, la fattispecie

prevista dall'ordinamento militare con quella prevista

dall'ordinamento comune".

2. - Con ordinanza emessa in data 11 dicembre 1999 il medesimo

giudice ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 13, 21, 24,

secondo comma, 25, secondo comma, 52, terzo comma, e 112 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale anche

dell'art. 182 del codice penale militare di pace.

La norma impugnata, rubricata "attività sediziosa", punisce con

la reclusione militare fino a due anni il militare che svolge

un'attività diretta a suscitare in altri militari il malcontento per

la prestazione del servizio alle armi o per l'adempimento di servizi

speciali.

Il giudice rimettente premette che il pubblico ministero aveva

esercitato l'azione penale, chiedendo emettersi decreto penale di

condanna alla multa di lire 2.250.000, nei confronti di un

maresciallo ordinario dell'Esercito italiano, imputandogli il reato

di attività sediziosa continuata (artt. 81, secondo comma, cod.

pen. e 182 cod. pen. mil. di pace) perché con dichiarazioni,

pubblicate in giorni successivi da quotidiani diversi, riferendo di

uno stato di malcontento fra i quadri delle Forze armate, minacciava

di organizzare lo sciopero della mensa e insinuava che si sarebbero

dovuti dimettere i vertici della struttura militare e il Ministro

della difesa, così svolgendo attività diretta a suscitare in altri

militari il malcontento per la prestazione del servizio alle armi.

Il procedimento era sorto a seguito della segnalazione del Capo

di stato maggiore dell'esercito, che aveva trasmesso al pubblico

ministero gli articoli di stampa nei quali l'imputato, membro del

Consiglio centrale di rappresentanza (COCER) dell'Esercito,

"criticava aspramente, con linguaggio ed aggettivazioni anche

eccessive, l'inerzia del Ministro della difesa ed i vertici della

forza armata nell'assumere le difese della Brigata E.I. Folgore, e

manifestava l'intendimento di organizzare una eclatante forma di

protesta dei militari, quale l'astensione dal rancio, per esternare

il già diffuso malcontento imperante".

A parere del rimettente gli accertamenti svolti dalla procura

militare consentivano di ritenere acquisita la prova non solo della

materialità dei fatti, così come addebitati all'imputato, ma anche

della "intenzionalità richiesta dalla norma penale contestata e

costituita dall'intendimento di rafforzare un già diffuso

malcontento verso il servizio militare".

Il fatto, poi, che le esternazioni provenissero da un

appartenente al Consiglio centrale di rappresentanza dell'esercito, e

cioè da "soggetto qualificato ed eletto dalla base dei militari",

conferiva loro - secondo lo stesso giudice a quo - una valenza tale

da "obbligare il Cocer ad intervenire, successivamente al fatto,

bollando le dichiarazioni dell'odierno imputato quali inopportune e

proprio perché l'annunciato sciopero del rancio fungeva da minaccia

per fare revocare la rimozione del comandante della brigata Folgore".

Osserva, tuttavia, il rimettente che il reato contestato

configura un'ipotesi affatto peculiare di reato di pericolo presunto,

meglio di reato di pericolo di un pericolo, di "incerta offensività

per difetto strutturale di tipizzazione della fattispecie

incriminatrice".

La condotta tipica consisterebbe, secondo la giurisprudenza, in

ogni attività che, "minacciando di intaccare la compattezza del

consorzio militare attraverso la diffusione di fermenti di

disordine", pone in pericolo il bene giuridico "disciplina militare".

La fattispecie di cui all'art. 182 cod. pen. mil. di pace

configurerebbe di conseguenza, a parere del rimettente, un "delitto

di attentato a pericolo presunto", a forma libera, che consente, per

le intrinseche difficoltà ermeneutiche, una tale libertà

all'interprete da sfociare in arbitrio.

La giurisprudenza, infatti, avrebbe ravvisato gli estremi della

attività "sediziosa" nelle più svariate modalità di condotta:

"propaganda orale o scritta, palese o clandestina; diffusione di

volantini in caserma, pubblicazioni di articoli che invitino i

militari a non imbracciare le armi, che censurino la politica

governativa (come nel caso di specie)", nonché nel comportamento

tendente a sollecitare i militari ad aderire a forme di protesta

"forti" quali lo sciopero del rancio o ad aumentare un malcontento

già diffuso.

A rendere problematica l'esegesi della norma si sommerebbero,

quindi, da un canto la latitudine della nozione di sedizione e

attività sediziosa, dall'altro la matrice ideologica del legislatore

che nel 1941 aveva previsto tale incriminazione contro la disciplina

militare, in relazione alla quale, tuttavia, la legge di riforma

11 luglio 1978, n. 382 e il d.P.R. 19 luglio 1986, n. 545 hanno

dettato norme sicuramente significative di un radicale mutamento di

concezione.

Con argomentazioni analoghe a quelle svolte nella precedente

ordinanza relativa all'art. 183 cod. pen. mil. di pace il giudice a

quo afferma dunque che la fattispecie è indeterminata perché il

concetto di sedizione non è giuridico, né è desumibile con

certezza dal linguaggio corrente.

L'art. 182 cod. pen. mil. di pace violerebbe in primo luogo gli

artt. 13 e 25, secondo comma, della Costituzione, con riferimento al

principio della "necessaria offensività del reato a beni di rilievo

costituzionale".

Ad avviso del rimettente, infatti, la fattispecie impugnata

integrerebbe un reato di attentato, e sarebbe perciò espressione di

una scelta di politica criminale volta ad "anticipare" la protezione

di beni ritenuti meritevoli di particolare tutela. In relazione a

tale categoria di reati in dottrina e in giurisprudenza si

registrano, secondo il rimettente, orientamenti contrapposti: accanto

a chi ritiene che il requisito della idoneità della condotta a porre

in pericolo il bene giuridico protetto sia postulato quantomeno dalla

disposizione di carattere generale dell'art. 49 cod. pen., altri

affermano che il reato consisterebbe in un fatto di "mera

disobbedienza" e sarebbe, dunque, sufficiente ad integrare la

condotta incriminata la mera possibilità che essa ponga in pericolo

il bene tutelato, non richiedendosi anche la possibilità che

l'evento (di pericolo) si realizzi.

In particolare, in relazione al reato di cui all'art. 182 cod.

pen. mil. di pace, il rimettente sostiene che la giurisprudenza

militare di merito è costante nel ritenere che "ogni critica, sol

che sia astrattamente idonea a suscitare malcontento", è idonea a

integrare un atto di "indisciplina" tale da giustificare

l'incriminazione. Secondo tale giurisprudenza, dunque, la

fattispecie, "priva di "clausole negative" [...] e priva di dizioni

da cui possa dedursi come necessaria una idoneità della condotta a

porre in pericolo il polimorfico concetto di disciplina militare",

integrerebbe un delitto di pericolo presunto, coincidente con

l'astratta disubbidienza del precetto: in aperta violazione dei

parametri costituzionali evocati, dai quali discende la necessità

che alla sanzione penale si faccia ricorso solo come rimedio estremo

e solo per la repressione di figure di reato che "devono essere

costruite in funzione offensiva di ben determinata oggettività

giuridica, procedendosi con una sorta di tipizzazione delle offese".

La disposizione violerebbe inoltre il principio di tassatività e

determinatezza della norma penale (art. 25, secondo comma, Cost.),

che impone la formulazione del precetto penale "con chiarezza in modo

che sia univocamente desumibile la norma-comando", così che il

cittadino medio possa facilmente comprendere cosa è, e cosa non è,

penalmente vietato e il giudice non goda "di arbitrio nel reprimere i

comportamenti umani", in quanto "arduo è definire realmente ciò che

si debba intendere per "attività diretta a suscitare il malcontento

fra militari", e fa "difetto una nozione di sedizione, che abbia una

significanza generale e tradizionale", come dimostrerebbe la

"giurisprudenza di tutti i giorni".

La previsione del reato di attività sediziose, consentendo, in

conseguenza di una visione autoritaria dello Stato, la incriminazione

della critica rivolta, seppure in maniera "forte", al sistema

militare, comporterebbe quindi anche la violazione, da un lato,

dell'art. 52, terzo comma, della Costituzione, che vuole

l'ordinamento delle Forze armate improntato allo spirito democratico

della Repubblica, dall'altro dell'art. 21 della Costituzione, e cioè

del diritto alla libera manifestazione del pensiero, riaffermato,

anche per i militari, dalla legge di principio sulla disciplina

militare, n. 382 del 1978.

A tal proposito il rimettente afferma che "alla tesi per cui la

condotta sanzionata dall'art. 182 cod. pen. mil. di pace non consiste

nella critica anche aspra degli ordinamenti militari, sorretta dalla

garanzia costituzionale della libertà di manifestazione del pensiero

(ved. sentenza Corte costituzionale n. 30 del 1982), non si è

adeguata la giurisprudenza di merito, forse perché la Consulta non

ha effettuato interventi manipolativi della norma".

Il difetto di tassatività e determinatezza della fattispecie,

lasciando arbitro il giudice nella individuazione del significato da

riconnettere alla descrizione della condotta contenuta nella norma

denunciata, comporterebbe infine - sulla base delle medesime

argomentazioni già svolte nella precedente ordinanza - la concreta

vanificazione del diritto di difesa dell'imputato, oltre che

dell'obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale per il

pubblico ministero, nonché la violazione del principio di

uguaglianza.

2.1. - È intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, rilevando che la questione parrebbe inammissibile, in quanto

il rimettente ha esposto con dovizia di argomentazioni i motivi per i

quali in astratto la norma in oggetto sarebbe in contrasto con i

precetti costituzionali, "senza scendere funditus nella

specificazione della fattispecie concreta".

Nel merito, a parere dell'Avvocatura, la questione sarebbe, poi,

infondata, alla luce di quanto affermato dalla Corte costituzionale

nella sentenza n. 30 del 1982. Gli ulteriori argomenti svolti dal

ricorrente sarebbero invero sorretti da argomentazioni di carattere

storico e sociologico piuttosto che giuridico. Considerato in diritto

1. - Vengono sottoposte al giudizio di questa Corte due questioni

di legittimità costituzionale, sollevate nell'ambito di diversi

procedimenti penali dal medesimo giudice per le indagini preliminari

del tribunale militare di Torino, relative, rispettivamente, agli

artt. 183 (manifestazioni e grida sediziose) e 182 (attività

sediziosa) del codice penale militare di pace.

Le censure di costituzionalità rivolte all'art. 183 cod.

pen. mil. di pace si basano essenzialmente sulla dedotta violazione

del principio di legalità (art. 25, secondo comma, Cost.), a causa

della assoluta mancanza di determinatezza e tassatività della

fattispecie incriminatrice: in particolare, risulterebbe impossibile

attribuire alle nozioni di grida e manifestazioni "sediziose" un

significato chiaro, preciso e univoco, sia sul terreno del linguaggio

giuridico, sia su quello del lessico corrente, e il carattere

"sedizioso" della condotta incriminata verrebbe desunto da

valutazioni soggettive, legate al contesto socio-culturale o ai

diversi periodi storici.

L'assoluta indeterminatezza della nozione di "sediziosità"

viola, ad avviso del giudice rimettente, anche altri parametri

costituzionali: l'art. 52, terzo comma, Cost., in quanto consente di

applicare l'art. 183 cod. pen. mil. di pace a mere manifestazioni di

protesta e di critica, considerate di per se stesse espressive di

ribellione nei confronti dell'autorità militare e, dunque,

pericolose per l'ordine pubblico militare, in contrasto con il

principio secondo cui l'ordinamento delle Forze armate si informa

allo spirito democratico della Repubblica; l'art. 21 Cost., perché

il cittadino militare vede compromessa la sua libertà di

manifestazione del pensiero, sacrificata dall'esigenza di tutela

della "coesione" dell'ordinamento militare; l'art. 24, secondo comma,

Cost., in quanto l'imputato del reato di manifestazioni e grida

sediziose non può opporre ad un giudice "arbitro assoluto"

dell'interpretazione della norma altro che i "difformi precedenti

giurisprudenziali"; l'art. 112 Cost., in quanto impedisce al pubblico

ministero di individuare con certezza i comportamenti incriminabili,

sacrificando così il principio di obbligatorietà dell'azione

penale; l'art. 3 Cost., sia perché, essendo possibili differenti

letture della norma, i cittadini militari sono esposti a decisioni

diverse, e quindi a diversi trattamenti processuali, pure in presenza

di identiche situazioni di fatto, sia per la diversità di disciplina

tra ordinamento penale comune e militare, in quanto, essendo stato

depenalizzato il reato di cui all'art. 654 cod. pen., le grida e

manifestazioni sediziose costituiscono reato solo per il militare.

Per quanto concerne l'art. 182 cod. pen. mil. di pace,

particolare rilievo viene riservato alla dedotta violazione degli

artt. 13 e 25, secondo comma, Cost., sotto il profilo che il reato in

esame - qualificato dal rimettente come "delitto di attentato a

pericolo presunto", nel senso che ogni critica astrattamente idonea a

suscitare malcontento può integrare gli estremi del reato -

eluderebbe il principio della necessaria offensività del reato, che

richiede appunto che le fattispecie incriminatrici siano costruite in

funzione dell'offesa a una determinata e tipicizzata oggettività

giuridica.

Le altre censure di costituzionalità fanno riferimento ai

parametri costituzionali già evocati con riferimento all'art. 183

cod. pen. mil. di pace: sarebbero dunque violati l'art. 25, secondo

comma, Cost., sotto il profilo della lesione del principio di

legalità, a causa della indeterminatezza e incertezza della condotta

incriminata, qualificata come sediziosa solo nella rubrica

dell'art. 182 cod. pen. mil. di pace e poi definita genericamente

come "attività diretta a suscitare in altri militari il malcontento

per la prestazione del servizio alle armi o per l'adempimento di

servizi speciali", cioè con espressioni di significato equivoco e

prive di sufficiente precisione; l'art. 52, terzo comma, Cost., in

quanto l'incriminazione di attività di mera protesta e critica si

porrebbe in contrasto con il principio secondo cui l'ordinamento

delle Forze armate si informa allo spirito democratico della

Repubblica; l'art. 21 Cost., perché l'indeterminatezza della nozione

di "sedizione" e la generica descrizione della condotta incriminata

comprometterebbero la libertà di manifestazione del pensiero del

cittadino militare, sacrificata dalle esigenze di tutela della

"coesione dell'ordinamento militare"; nonché gli artt. 24, secondo

comma, 112 e 3 Cost., per le medesime ragioni già esposte

nell'ordinanza di rimessione relativa al reato di manifestazioni e

grida sediziose.

Poiché le questioni oggetto delle due ordinanze di rimessione

hanno in comune la lamentata carenza di determinatezza della nozione

di sedizione, che interviene in entrambi i reati di attività

sediziosa e di manifestazioni e grida sediziose, e si basano su

censure di costituzionalità quasi sempre coincidenti, deve essere

disposta la riunione dei relativi giudizi.

2. - I due reati oggetto delle censure di legittimità

costituzionale sono contenuti nel titolo III "Reati contro la

disciplina militare", capo II "Della rivolta, dell'ammutinamento e

della sedizione militare", del codice penale militare di pace, e sono

rispettivamente rubricati "manifestazioni e grida sediziose"

(art. 183) e "attività sediziosa" (art. 182). Fanno parte, secondo

la qualificazione ad essi riservata nella relazione al progetto del

codice, delle così dette "forme minori o complementari di

sedizione", tra le quali figurano anche il reclamo collettivo previo

accordo (art. 180) e la raccolta di sottoscrizioni per rimostranza o

protesta (art. 184). Questi reati sono già stati oggetto di

interventi della Corte, grazie ai quali gli elementi costitutivi e

l'oggettività giuridica delle forme minori di sedizione militare

sono stati definiti e circoscritti con maggior precisione.

Per ciò che attiene, in particolare, alle fattispecie in esame,

è stata dichiarata la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 183 cod. pen. mil. di pace in

riferimento agli artt. 3 e 25, secondo comma, della Costituzione. Al

riguardo, la Corte ha affermato - riproducendo pressoché

testualmente il contenuto di due decisioni sul reato di grida e

manifestazioni sediziose previsto dall'art. 654 del codice penale

comune (sentenze n. 15 del 1973 e n. 120 del 1957) - che "il concetto

di "sedizione corrisponde ad un comportamento che ha, nella comune

comprensione ed esperienza, un preciso significato tradizionale

generalmente accettato e penalmente rilevante, che implica

ribellione, ostilità, eccitazione al sovvertimento nei confronti

delle pubbliche istituzioni, così da risultare idoneo in concreto a

scuotere e porre in pericolo l'ordine pubblico" (ordinanza n. 57 del

1984).

Per quanto concerne il reato di cui all'art. 182 cod. pen. mil.

di pace, la Corte, chiamata a decidere della questione di

legittimità costituzionale di tale fattispecie, sollevata con

riferimento all'art. 21 Cost., ha rilevato che la condotta sanzionata

"non consiste nella critica anche aspra degli ordinamenti militari";

critica che, in quanto tale, è sorretta dalla garanzia

costituzionale della libertà di manifestazione del pensiero

(sentenza n. 30 del 1982).

Prendendo in esame altri reati minori di sedizione militare, la

Corte ha poi ritenuto che vanno ricondotte alle fattispecie di

sedizione in senso stretto, quali sono quelle previste dagli

artt. 182 e 183 cod. pen. mil. di pace, le manifestazioni di dissenso

"caratterizzate dall'ostilità o ribellione verso le istituzioni o

gli ordinamenti militari" e "dall'idoneità [...] a porsi come

espressioni di violenza sovvertitrice" (v. sentenza n. 126 del 1985,

che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 180,

primo comma, cod. pen. mil. di pace - Domanda, esposto o reclamo

collettivo, previo accordo, di dieci o più militari). Non è poi

mancata la precisazione che anche ai reati minori di sedizione

militare si applica il principio dell'accertamento in concreto

dell'offensività della condotta, rimesso alla valutazione del

giudice (sentenza n. 24 del 1989, relativa al reato previsto

dall'art. 184 cod. pen. mil. di pace - Raccolta di sottoscrizioni per

rimostranza o protesta. Adunanza di militari).

3. - Alla luce degli specifici precedenti costituzionali, le

questioni sono infondate. In relazione al reato di cui all'art. 183

cod. pen. mil. di pace i dubbi di costituzionalità sollevati sotto

il profilo della violazione del principio di legalità non hanno più

ragion d'essere, ove si tenga conto del risalente e oramai

consolidato indirizzo della giurisprudenza costituzionale, seguìto

dalla giurisprudenza comune, per il quale gli estremi necessari per

qualificare come "sediziosa" la condotta incriminata risultano

determinati con sufficiente precisione.

Secondo tale indirizzo, le manifestazioni e grida "sediziose"

penalmente rilevanti sono dunque quelle che denotano oggettivamente

ostilità e ribellione nei confronti delle istituzioni e

dell'ordinamento militare, espresse in circostanze di fatto e con

modalità tali da essere idonee a suscitare reazioni violente e

sovvertitrici dell'ordine e della disciplina militare. Rimangono

escluse dal modello legale della fattispecie incriminatrice

manifestazioni o grida che esprimono generico malcontento, ovvero

forme di protesta, di critica e di dissenso che, in quanto prive di

una carica destabilizzante o di rivolta nei confronti

dell'ordinamento e della disciplina militare, rientrano

nell'esercizio del diritto di manifestare pubblicamente e liberamente

il proprio pensiero, riconosciuto anche ai militari dall'art. 9 della

legge 11 luglio 1978, n. 382, relativa alle norme di principio sulla

disciplina militare.

Conseguentemente, sono infondate le censure riferite agli altri

parametri, prospettate dal rimettente quali corollari del contrasto

con il principio di determinatezza: non risultano violati né il

diritto di difesa, né il principio di obbligatorietà dell'azione

penale, in quanto sia l'imputato, sia il pubblico ministero sono in

grado di individuare con sufficiente precisione i contenuti del

modello legale della norma incriminatrice, e neppure il principio di

eguaglianza, in quanto la tipicità della condotta esclude il rischio

di trattamenti processuali differenziati a fronte delle medesime

situazioni di fatto. Inoltre, poiché le mere manifestazioni di

critica, di protesta e di dissenso sono estranee alla condotta

incriminata dall'art. 183 cod. pen. mil. di pace, vengono a cadere le

dedotte violazioni sia del principio secondo cui l'ordinamento delle

Forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica

(art. 52, terzo comma, Cost.), sia della libertà di manifestazione

del pensiero (art. 21 Cost.).

Infine, priva di fondamento è pure la denunciata violazione del

principio di eguaglianza sotto il profilo della disparità di

trattamento tra civili e militari, per essere stato depenalizzato

solo il reato di grida e manifestazioni sediziose previsto dal codice

penale comune (v. l'art. 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1999,

n. 507, in attuazione della legge n. 205 del 1999): la diversità di

disciplina tra ordinamento penale comune e militare può infatti

rilevare in termini di violazione del principio di eguaglianza solo

ove sia dato riscontrare una assoluta identità tra il reato comune e

quello militare, sul terreno sia della condotta tipica, sia

dell'oggettività giuridica del reato (v., ex plurimis, sentenze

n. 272 del 1997 e n. 448 del 1991), mentre tra la fattispecie

prevista dall'art. 654 cod. pen. e il reato di cui all'art. 183 cod.

pen. mil. di pace è comunque riscontrabile una differenza di

oggettività giuridica, che nel reato militare si specifica in

relazione alla tutela della disciplina militare e della coesione

delle Forze armate.

4. - Analoghe sono le conclusioni in ordine al reato di attività

sediziosa previsto dall'art. 182 cod. pen. mil. di pace. Nel modello

legale della fattispecie incriminatrice non figura l'espresso

richiamo al carattere sedizioso della condotta, definita come

"attività diretta a suscitare in altri militari il malcontento per

la prestazione del servizio alle armi o per l'adempimento di servizi

speciali", ma il carattere "sedizioso" del comportamento penalmente

rilevante non può essere revocato in dubbio sol che si tenga conto

della rubrica del reato, significativamente intitolato "attività

sediziosa", della collocazione sistematica della disposizione,

inserita nel capo relativo alla rivolta, all'ammutinamento e alla

"sedizione militare", nonché dell'interpretazione riservata da

questa Corte a tutti i reati compresi tra le forme minori o

complementari di sedizione militare (v. soprattutto sentenze n. 126

del 1985 e 24 del 1989).

L'attività in cui si sostanzia la condotta incriminata deve

quindi essere connotata dai caratteri, già menzionati in relazione

al reato di cui all'art. 183 cod. pen. mil. di pace, che questa Corte

ha ritenuto necessari al fine di integrare gli estremi della condotta

"sediziosa"; con l'ulteriore precisazione che, mentre le

manifestazioni e grida sediziose possono esplicarsi anche mediante

episodi sporadici, l'attività sediziosa implica un minimo di

continuità e di organizzazione, requisiti necessari per rendere la

condotta idonea a suscitare il malcontento per la prestazione del

servizio militare.

Per quanto riguarda, poi, il profilo della offensività del

reato, su cui si è soffermato in modo particolare il giudice

rimettente, costituisce affermazione pacifica che la fattispecie in

esame è posta a tutela del mantenimento della disciplina militare,

fattore essenziale alle esigenze di coesione, di efficienza e di

funzionalità delle Forze armate. È però necessario precisare che

la tutela della disciplina militare non è fine a se stessa, ma

funzionale alle esigenze del servizio militare, come emerge anche

dallo spirito che informa la legge n. 382 del 1978, contenente le

norme di principio sulla disciplina militare, e, in particolare, dal

tenore del comma 1 dell'art. 2 del Regolamento di disciplina militare

(D.P.R. 18 luglio 1986, n. 545), ove viene appunto delineato il

carattere strumentale e servente degli obblighi della disciplina

militare "ai compiti istituzionali delle Forze armate ed alle

esigenze che ne derivano".

Così definita l'oggettività giuridica del reato, può essere

qualificata come sediziosa, ed è punibile ai sensi dell'art. 182

cod. pen. mil. di pace, solo l'attività in concreto idonea a ledere

le esigenze di coesione, di efficienza e di funzionalità del

servizio militare e dei compiti istituzionali delle Forze armate.

Anche nei confronti del reato in esame, opera dunque il principio

della necessaria offensività del reato, sia sul terreno della

previsione normativa, sia su quello dell'applicazione giudiziale:

alla lesività in astratto, intesa quale limite alla discrezionalità

del legislatore nella individuazione di interessi meritevoli di

essere tutelati mediante lo strumento penale, suscettibili di essere

chiaramente individuati attraverso la formulazione del modello legale

della fattispecie incriminatrice, fa riscontro il compito del giudice

di accertare in concreto, nel momento applicativo, se il

comportamento posto in essere lede effettivamente l'interesse

tutelato dalla norma (v. di recente, proprio con riferimento a un

reato previsto dal codice penale militare di pace, sentenza n. 263

del 2000, nonché sentenza n. 360 del 1995).

L'individuazione in termini di sufficiente determinatezza degli

elementi costitutivi e dell'oggettività giuridica del reato di cui

all'art. 182 cod. pen. mil. di pace rende prive di fondamento anche

le censure di legittimità costituzionale prospettate dal rimettente

con riferimento ai parametri di cui agli artt. 52, terzo comma, 21,

24, secondo comma, 112 e 3 Cost., sulla base delle medesime

considerazioni svolte in relazione alla questione di legittimità

dell'art. 183 cod. pen. mil. di pace.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 183 del codice penale militare di pace sollevata, in

riferimento agli articoli 25, secondo comma, 52, terzo comma, 21, 24,

secondo comma, 112 e 3 della Costituzione, dal giudice per le

indagini preliminari del tribunale militare di Torino, con

l'ordinanza in epigrafe;

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 182 del codice penale militare di pace sollevata, in

riferimento agli articoli 13 e 25, secondo comma, 52, terzo comma,

21, 24, secondo comma, 112 e 3 della Costituzione, dal giudice per le

indagini preliminari del tribunale militare di Torino, con

l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 15 novembre 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Neppi Modona

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 21 novembre 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2000:519 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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