Codice penale

Art. 655 c.p. — Radunata sediziosa

[1]Chiunque fa parte di una radunata sediziosa di dieci o piu' persone e' punito, per il solo fatto della partecipazione, con l'arresto fino a un anno.

[2]Se chi fa parte della radunata e' armato, la pena e' dell'arresto non inferiore a sei mesi.

[3]Non e' punibile chi, prima dell'ingiunzione dell'Autorita', o per obbedire ad essa, si ritira dalla radunata.

Testo vigente dal 26 ottobre 1930

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 15/1973

    Questione infondata
    27 febbraio 1973

    Per l'applicabilità degli artt. 654 e 655 del codice penale, che rispettivamente puniscono le "grida e manifestazioni sediziose" e le "radunate sediziose", è necessario che ricorrano contemporaneamente due essenziali requisiti: una condotta, la cui obbiettiva sediziosità va di volta in volta accertata in relazione a circostanze di modo, di tempo e di luogo, tenendo soprattutto conto del suo specifico contenuto, e la pericolosità di tale condotta per l'ordine pubblico. - cfr. S. n. 120/1957.

    Art. 654 c.p. · Art. 655 c.p. · Art. 5 Norme di attuazione della XII disposizione transitoria e finale (comma primo) della Costituzione

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Una proposta d'indole generale è stata fatta dalla Commissione parlamentare su questo libro: che cioè vengano eliminate dal codice «le contravvenzioni che non hanno carattere strettamente giuridico o che si riferiscono a materia in continua trasformazione». Tutte le contravvenzioni hanno carattere strettamente giuridico, perchè esse, siano o no da comprendersi nel codice penale, essendo in ogni caso prevedute in norme giuridiche, sono precetti di diritto penalmente sanzionati, e quindi hanno necessariamente e sempre carattere strettamente giuridico. Se si è inteso di usare il termine «giuridico» in contrapposto a «sociale», la distinzione non può valere, perchè è proprio della maggior parte delle contravvenzioni il carattere sociale, in quanto sono stabilite per assicurare condizioni favorevoli alla buona e ordinata convivenza sociale. Se, infine, la Commissione ha voluto riferirsi alle contravvenzioni «concernenti l'attività sociale della pubblica Amministrazione», si tratta soltanto di quattro reati, compresi nel titolo II di questo libro, che non riguardano materie in continua trasformazione. Più fondata appare la proposta di escludere dal codice quelle contravvenzioni che si riferiscono veramente a materie in continua trasformazione, e le cui esigenze di regolamentazione male si conciliano con la stabilità del codice. Senonchè questa proposta era già stata fatta dalla Commissione ministeriale, che esaminò il progetto preliminare, ed in accoglimento di essa furono escluse dal progetto definitivo parecchie contravvenzioni, che erano comprese nel primo progetto. Quelle mantenute nel codice non si riferiscono a materie in continua trasformazione, e però non v'è ragione di lasciarle alle leggi speciali. TITOLO I. Delle contravvenzioni di polizia.

    Relazione al Codice penale (1930), n. 213

  • In relazione alla contravvenzione di radunata sediziosa (art. 655), la Commissione parlamentare propose di considerare il fatto come delitto, quando la radunata sia armata, perchè in tal caso il fatto è più grave e la pubblica tranquillità è già compromessa. Ma non vi è ragione di tramutare una contravvenzione in delitto soltanto perchè uno o più dei partecipanti sia armato. Le norme sui delitti contro l'ordine pubblico tutelano sufficientemente questo bene giuridico, senza contare la disposizione sulle bande armate (art. 306). Se poi i singoli partecipanti commettessero altri reati, ne risponderebbero in concorso con quello di cui si tratta.

    Relazione al Codice penale (1930), n. 214

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art655 · fonte del testo

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