Art. 183 c.p. — Concorso di cause estintive
[1]Le cause di estinzione del reato o della pena operano nel momento in cui esse intervengono.
[2]Nel concorso di una causa che estingue il reato con una causa che estingue la pena, prevale la causa che estingue il reato, anche se e' intervenuta successivamente.
[3]Quando intervengono in tempi diversi piu' cause di estinzione del reato o della pena, la causa antecedente estingue il reato o la pena, e quelle successive fanno cessare gli effetti che non siano ancora estinti in conseguenza della causa antecedente.
[4]Se piu' cause intervengono contemporaneamente, la causa piu' favorevole opera l'estinzione del reato o della pena; ma anche in tal caso, per gli effetti che non siano estinti in conseguenza della causa piu' favorevole, si applica il capoverso precedente.
Testo vigente dal 26 ottobre 1930
