Codice penale

Art. 183 c.p. — Concorso di cause estintive

[1]Le cause di estinzione del reato o della pena operano nel momento in cui esse intervengono.

[2]Nel concorso di una causa che estingue il reato con una causa che estingue la pena, prevale la causa che estingue il reato, anche se e' intervenuta successivamente.

[3]Quando intervengono in tempi diversi piu' cause di estinzione del reato o della pena, la causa antecedente estingue il reato o la pena, e quelle successive fanno cessare gli effetti che non siano ancora estinti in conseguenza della causa antecedente.

[4]Se piu' cause intervengono contemporaneamente, la causa piu' favorevole opera l'estinzione del reato o della pena; ma anche in tal caso, per gli effetti che non siano estinti in conseguenza della causa piu' favorevole, si applica il capoverso precedente.

Testo vigente dal 26 ottobre 1930

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Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 519/2000

    Questione infondata
    21 novembre 2000

    Riuniti i giudizi, Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 183 del codice penale militare di pace sollevata, in riferimento agli articoli 25, secondo comma, 52, terzo comma, 21, 24, secondo comma, 112 e 3 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari del tribunale militare di Torino, con l'ordinanza in epigrafe; Dichiara non fond…

    Art. 183 c.p. · Art. 25 cost. · Art. 52 cost. · Art. 21 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 57/1984

    Questione infondata
    7 marzo 1984

    1) dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 183 del codice penale militare di pace, sollevata in relazione agli artt. 3 e 25, secondo comma, della Costituzione dal Tribunale militare territoriale di La Spezia con ordinanza del 10 maggio 1977; 2) dichiara manifestamente inammissibile la identica questione di legittimità costituzionale…

    Art. 183 c.p. · Art. 3 cost. · Art. 25 cost. · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Il codice stabilisce, a proposito del concorso di cause estintive, che, concorrendo una causa estintiva del reato, con una causa estintiva della pena, prevale la causa che estingue il reato, anche se è intervenuta successivamente. E quando intervengono in tempi diversi più cause di estinzione del reato o della pena, la causa antecedente estingue il reato o la pena, e quelle successive fanno cessare gli effetti tuttora sopravviventi (art. 183). Queste disposizioni parvero superflue alla Commissione parlamentare, che le qualificò intuitive. Ma le soluzioni con esse date sono così poco assiomatiche, che i giudici hanno finora dovuto occuparsi di numerose questioni concernenti il concorso di cause estintive, non senza contrasti nella giurisprudenza. Basti rammentare le questioni relative alla prevalenza della condanna condizionale o dell'amnistia o dell'indulto condizionale. È dunque opportuno che tali questioni siano decise per legge.

    Relazione al Codice penale (1930), n. 90

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art183 · fonte del testo

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