Corte costituzionale

Sentenza n. 278/1990

Questione dichiarata infondata · depositata il 31/05/1990 · relatore Ettore Gallo

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 42, 228,

comma secondo, e 198 del codice penale militare di pace in relazione

all'art. 52 del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 14

novembre 1989 dal Tribunale militare di Padova, nel procedimento

penale a carico di Aleci Mario, iscritta al n. 78 del registro

ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 9, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Udito nella Camera di consiglio del 3 maggio 1990 il Giudice

relatore Ettore Gallo;

Motivazione

Ritenuto in fatto Con ordinanza 14 novembre 1989, il Tribunale militare territoriale

di Padova sollevava questione di legittimità costituzionale

dell'art. 42 del Codice penale militare di pace in relazione all'art.

52 del codice penale, e con riferimento agli artt. 2, 3 e 52 della

Costituzione, nonché degli artt. 228, comma secondo, e 198 codice

penale militare di pace, in riferimento ai parametri predetti e

all'art. 27, comma primo, della Costituzione.

La questione veniva sollevata al termine dell'istruttoria

dibattimentale nel processo a carico del soldato Aleci Mario,

imputato di insubordinazione con ingiuria, e insubordinazione con

minaccia, aggravata e continuata (artt. 189, commi primo e secondo,

codice penale militare di pace e 81, secondo comma, codice penale)

per avere, in una camerata della Caserma di Villa Opicina, sede del

2° Gruppo squadroni meccanizzato "Piemonte Cavalleria", quale soldato

del detto reparto, verso le ore 23 del 9 gennaio 1989 dapprima

offeso, mediante volgari espressioni e in sua presenza, il prestigio,

l'onore e la dignità del superiore caporale Damiano Gualdi (così

viene corretta la rubrica all'esito dell'istruttoria dibattimentale),

e subito dopo, con più azioni esecutive del medesimo disegno

criminoso, minacciato allo stesso ingiusto danno gridandogli: "Ti

spacco la testa, ti aspetto fuori".

Per dare giusta dimensione al grave episodio, l'ordinanza

correttamente premette che il Gualdi, assieme ad altro collega

caporale, tale Momentè, soleva da qualche tempo dedicarsi ad

attività vessatorie nei confronti dei commilitoni dell'ultimo

contingente, secondo quel malvezzo, chiamato "nonnismo", ben noto

alla cronaca meno lusinghiera delle caserme.

I pretesti per le vessazioni erano - come suole - tra i più

futili. Quella notte il Gualdi, facendo seguito alle prepotenze delle

notti precedenti, era entrato nella camerata, dove le reclute erano

già in branda e molti anche già addormentati, protestando che

nessuno dei più giovani si era offerto di rifare la branda ad un

anziano. Per tale motivo, aiutato dal collega Momentè, andava

rovesciando dalle brande dormienti e non (cosidetto "sbrandamento").

Dopodiché avevano costretto alcune reclute ad indossare certe

speciali calzature militari (dette "anfibi") e a recarsi nei locali

dei servizi igienici a pulire il pavimento, che essi stessi avevano a

bella posta previamente insudiciato. Successivamente avevano

scagliato contro un soldato, tale Crescenti che dormiva in branda, un

sacchetto di plastica pieno d'acqua (il cosidetto "gavettone").

Il soldato Aleci, che era fra le vittime, aveva dapprima, durante

le operazioni di sbrandamento cui aveva resistito, pronunciato

ingiurie nei confronti del caporale Gualdi. E quando poi questi, non

pago della bella impresa, aveva promesso che nella stessa nottata o

nella notte successiva, avrebbe ripetuto le vessazioni, intimando,

fra l'altro, "dormite preoccupati", "piangerete", "scoppierete",

"state muti", l'Aleci avrebbe anche pronunziato le minacce sopra

riportate.

Va precisato, a questo punto, che anche i due caporali erano stati

in un primo tempo imputati di concorso in violenza contro inferiore

(art. 195, primo comma, codice penale militare di pace), nonché di

concorso in minaccia ad inferiore (art. 146 codice penale militare di

pace).

Il Momentè, però, era stato poi prosciolto, al termine

dell'istruttoria dall'imputazione di concorso in violenza, mentre per

l'altra imputazione la rubrica era stata mutata nel reato di abuso

innominato d'ufficio (art. 323 codice penale) e gli atti erano stati

trasmessi al Pretore di Trieste per difetto di giurisdizione

dell'Autorità giudiziaria militare a conoscere di quest'ultimo

delitto.

Quanto al caporale Gualdi, questi aveva chiesto, prima

dell'apertura del dibattimento, il giudizio abbreviato, incontrando

l'assenso del pubblico ministero.

Il Tribunale lo aveva, perciò, disposto ordinando la separazione

del procedimento.

Anche il soldato Crescenti era comparso in giudizio, imputato del

reato di insubordinazione con minaccia ai danni del caporale Gualdi,

ma a conclusione del dibattimento era stato assolto, con separata

sentenza, per non essere emerse a suo carico prove di reità.

Era, perciò, rimasto in causa il solo Aleci, la cui materiale

responsabilità, in ordine alle imputazioni mossegli, era rimasta

provata dall'istruttoria dibattimentale.

2. - Secondo l'ampia motivazione dell'ordinanza, l'Aleci in

sostanza avrebbe pronunciato la minaccia nei riguardi del caporale

Gualdi "a scopo difensivo, nel tentativo di indurre lo stesso

superiore ad astenersi per il futuro da comportamenti del genere nei

suoi confronti". Soggiunge, anzi, il Tribunale militare che "alla

stregua della normativa penale comune, l'Aleci verrebbe senza dubbio

assolto", perché "la stessa ingiuria e sopratutto la minaccia

dovrebbero qualificarsi legittima difesa a norma dell'art. 52 del

codice penale".

Sulla base di tale premessa, l'ordinanza costruisce la tesi del

contrasto dell'art. 42 del codice penale militare di pace con gli

artt. 2 e 52, ultimo comma, della Costituzione perché non consente,

in via di principio, la difesa di diritti diversi da quelli

concernenti la vita e l'integrità fisica.

Un contrasto che si riverberebbe altresì sull'art. 3 della

Costituzione per le limitazioni che pone, nell'ambito

dell'ordinamento militare, alla tutela dei diritti di cui il

cittadino è portatore.

3. - Quanto poi all'insubordinazione con ingiuria, lamenta il

Tribunale che, a fronte di quanto compiuto dal caporale Gualdi,

quell'ingiuria non trovi nel codice penale militare una scriminante

pari alle situazioni previste dal codice penale comune, quando il

fatto venga compiuto nello stato d'ira determinato dal fatto ingiusto

altrui (art. 559, comma primo, del codice penale), oppure come

reazione al comportamento del pubblico ufficiale, che abbia ecceduto

con atti arbitrari i limiti delle sue funzioni (art. 4 del decreto

luogotenenziale 14 settembre 1944 n. 288).

Secondo il Tribunale, l'esclusione dell'esimente della

provocazione per il reato in esame sarebbe un unicum, che non

acquisterebbe sufficiente razionalità per il fatto che nella

fattispecie sia coinvolto il rapporto di gerarchia militare.

Resterebbe, infatti, pur sempre da spiegare la diversità di

trattamento rispetto ad analoghe fattispecie del codice ordinario,

dove pure l'offesa riguarda autorità e persone rivestite di

pubbliche funzioni, così come dovrebbe essere chiarito perché mai

sia diverso il trattamento scriminante previsto nell'art. 228 codice

penale militare di pace in ordine ai reati di cui agli artt. 226 e

227, rispetto a quello usato per il fatto contemplato nell'art. 189,

secondo comma, codice penale militare di pace, il quale pure si

sostanzia in un'ingiuria. Tanto più - si dice - che quando

quest'ultimo fatto è compiuto nelle condizioni di cui all'art. 199

del codice penale militare di pace, la predetta disposizione penale

resta esclusa, mentre ritorna applicabile quella dell'art. 226 e, se

del caso, dell'art. 228 codice penale militare di pace.

A conclusione del ragionamento viene sollevata la questione di

legittimità costituzionale in esame, dove però la denunzia investe

gli artt. 228, comma secondo, e 198 codice penale militare di pace,

nel senso, cioè, che si vorrebbe trasformata in scriminante la

circostanza attenuante contemplata nell'art. 198 codice penale

militare di pace, come quella prevista nell'art. 228, comma secondo.

Nessuno è intervenuto o si è costituito nel giudizio davanti

alla Corte. Considerato in diritto

1. - A fronte di gravi episodi vessatori (cosidetto "nonnismo")

commessi da due caporali in ore notturne nella camerata delle reclute

dell'ultimo contingente, uno dei soldati, vittima dei soprusi, ebbe a

pronunciare ingiurie e minacce nei riguardi di uno dei caporali,

definite nel processo come reato di insubordinazione mediante

ingiurie e di insubordinazione mediante minacce, ai sensi dell'art.

189, commi primo e secondo, del codice penale militare di pace.

Lamenta il Tribunale che, quanto alle minacce (ma anche per le

ingiurie), non sia applicabile l'istituto della legittima difesa

prevista dall'art. 42 del codice penale militare di pace, per i reati

militari, limitata, di norma, ad episodi di offesa mediante violenza.

Ciò nel presupposto che le minacce pronunziate dal soldato

rappresentino misura di difesa per indurre il superiore ad astenersi

da analoghi futuri comportamenti, che il caporale aveva

effettivamente minacciati: ed inoltre perché si ritiene che gli

episodi commessi dal caporale (e perciò anche quelli minacciati per

un tempo successivo) non rivestano gli estremi della "violenza", come

contemplata nell'art. 43 del codice penale militare di pace, ma

piuttosto di aggressione a diritti personali di diversa natura, quali

l'integrità morale e la tranquillità psicologica.

Per quanto, poi, in particolare concerne le ingiurie, il Tribunale

militare di Padova lamenta che per l'ingiuria contenuta nella

fattispecie di cui all'art. 189 non sia prevista una scriminante come

quella contemplata dall'art. 228 codice penale militare di pace per i

delitti di cui agli artt. 226 e 227 dello stesso codice. In

proposito, si riafferma che, secondo il codice penale comune, il

soldato dovrebbe essere sicuramente assolto, quanto meno in

applicazione dell'art. 4 del decreto legislativo n. 288 del 1944,

mentre non troverebbe sufficiente giustificazione razionale il

diverso trattamento stabilito per i fatti di cui all'art. 189 del

codice penale militare di pace solo perché vi è coinvolto il

rapporto di gerarchia.

Di qui la denunzia degli artt. 228, comma secondo, e 198 codice

penale militare di pace, in quanto, non comportando essi una

scriminante anche per il reato di cui all'art. 189 codice penale

militare di pace, entrerebbero in contrasto con gli artt. 2, 3, 27,

comma primo, e 52, ultimo comma, della Costituzione.

2. - Le questioni sollevate non possono essere accolte.

Va esaminata innanzitutto la questione concernente l'art. 42,

primo comma, codice penale militare di pace (legittima difesa

militare), che il Tribunale solleva principalmente in ordine all'art.

189, comma primo, codice penale militare di pace (insubordinazione

con minaccia).

È vero che l'ordinanza sembra voler accomunare, peraltro senza

alcuna motivazione, anche l'episodio ingiurioso nella stessa

scriminante, ma è evidente la non prospettabilità di una situazione

di legittima difesa mediante ingiuria essendo semmai questione di

altra scriminante, di cui si tratterà al paragrafo successivo. Il

Tribunale, comunque, solleva la questione perché vorrebbe che la

scriminante ex art. 42 del codice penale militare di pace fosse

estesa - come nel codice penale comune - anche alla tutela di altri

beni, come l'integrità morale e la tranquillità psicologica. Ma la

questione è inammissibile, in quanto irrilevante sotto un duplice

profilo. Perché nella specie c'è stata vera e propria "violenza"

nei sensi di cui all'art. 43 del codice penale militare di pace, sub

specie dei "maltrattamenti", e perché, ad ogni modo, l'ordinanza

stessa dà atto a chiare lettere che nella specie non sussistevano

gli estremi della legittima difesa dato che la violenza si era ormai

esaurita, e l'agente intendeva soltanto reagire alla minaccia di un

male futuro ed eventuale.

3. - Passando alla questione concernente il delitto di

insubordinazione con ingiuria (art. 189, secondo comma, codice penale

militare di pace), va ricordato che il Tribunale denuncia gli

articoli 228, secondo comma, e 198 codice penale militare di pace,

perché incompatibili con i parametri di cui agli artt. 2, 3, 52

ultimo comma e 27, primo comma, della Costituzione.

In realtà, ciò che il Tribunale auspica è che la scriminante

contemplata nell'art. 228, secondo comma, del codice penale militare

(che riguarda l'ingiuria e la diffamazione fra militari) venga estesa

anche alle ipotesi dell'art. 198, stesso codice, il quale invece

prevede soltanto una diminuente per chi, nello stato d'ira

determinato dal fatto ingiusto del superiore o dell'inferiore, e

subito dopo di esso, abbia commesso uno dei reati previsti nei capi

terzo e quarto: fra cui anche l'insubordinazione con ingiuria e con

minaccia.

Ma non si vede come si possa estendere ad altri reati la

scriminante di cui all'art. 228, secondo comma, codice penale

militare di pace, sotto pretesto di adeguamento al codice penale

comune, quando anche questo limita la scriminante ai delitti di

ingiuria e diffamazione (art. 598, terzo comma, codice penale),

esattamente com'è previsto dall'art. 228 del codice penale militare

di pace.

È ben vero che poi l'art. 4 del decreto legislativo 14 settembre

1944, ripristinando una scriminante già prevista dal codice

Zanardelli, ha statuito l'inapplicabilità delle disposizioni

concernenti gli oltraggi tutti, anche con violenza o minaccia,

dall'art. 336 all'art. 343 incluso, quando il pubblico ufficiale (o

l'incaricato di un pubblico servizio o il pubblico impiegato) abbia

dato causa al fatto, eccedendo con atti arbitrari i limiti delle sue

attribuzioni.

Ma è evidente che la ratio di una siffatta disposizione è

diversa da quella dell'art. 598, terzo comma, codice penale ed è

espressa nel contesto di altro bene giuridico: proprio per ciò, si

è dovuto ricorrere ad apposita norma, essendo manifestamente

inestensibile quella ora richiamata.

Mentre, infatti, l'art. 598 del codice penale si riferisce a

delitti contro l'onore nell'ambito dei reati contro la persona, e

perciò riguarda i rapporti fra cittadini, quella speciale

disposizione del 1944 riguarda invece il prestigio del pubblico

ufficiale nell'esercizio od a causa delle sue funzioni, nell'ambito

dei delitti contro la pubblica amministrazione: e, perciò, riguarda

il rapporto fra il cittadino e l'autorità.

Conseguentemente è diversa anche la struttura delle due

fattispecie, in quanto quella del decreto luogotenenziale non esige

lo stato d'ira (anche se di fatto è possibile che accompagni la

condotta scriminata), ma si limita a prendere atto di una situazione

oggettiva di reazione (anche se non irosa) ad un atto arbitrario del

pubblico ufficiale, eccedente i limiti delle sue attribuzioni. In

realtà, è proprio quest'ultima situazione che rende immeritevole il

pubblico ufficiale della particolare tutela che gli è accordata

quale persona fisica che rappresenta la pubblica amministrazione, in

quanto è egli stesso a lederne il prestigio commettendo atti

arbitrari.

Ebbene, trasferendo questi rilievi nell'ambito del diritto penale

militare, è altrettanto evidente l'impossibilità di estendere la

scriminante di cui all'art. 228, secondo comma, codice penale

militare di pace, che è prevista nel contesto di delitti contro la

persona (ingiuria e diffamazione), e che riguarda, perciò, rapporti

personali fra militari, a situazioni che, come il delitto di

insubordinazione, coinvolgono il bene giuridico della disciplina

militare.

Non può essere apprezzato, a tale proposito, il tentativo

dell'ordinanza di parificare l'ingiuria contenuta nel delitto di

insubordinazione (art. 189, secondo comma) a quella prevista

dall'art. 226 codice penale militare di pace, proprio perché, anche

qui come nel codice penale comune, diverso è il bene giuridico

tutelato. Perciò, l'ingiuria che sostanzia l'insubordinazione è in

realtà un'offesa (oltre che all'onore personale del superiore) al

prestigio e alla dignità che gli provengono dall'essere espressione

dell'autorità militare, nell'ambito del rapporto gerarchico

disciplinare che intercorre, in quell'ordinamento, tra inferiore e

superiore.

Quest'ultima notazione mette poi in luce la ragione per cui non

può essere semplicemente estesa all'ordinamento penale militare la

scriminante dell'art. 4 del decreto luogotenenziale del 1944. La

prospettiva di quest'ultima, infatti, è il rapporto del cittadino

nei confronti della pubblica amministrazione, al cui rappresentante

è dovuta, al più, la deferenza di civiltà che il costume comporta

nei confronti di chi ne esercita le funzioni. Ma nell'ordinamento

militare vi si aggiunge il rispetto del rapporto

gerarchico-disciplinare cui ogni militare è soggetto nei confronti

del superiore in grado: e si tratta di un bene irrinunciabile (la

disciplina militare) che è alla base dell'ordinamento militare,

senza del quale si verifica la sovversione dell'ordinamento stesso.

Dal che discende poi la grave punizione prevista per il superiore

che commetta uno dei reati di cui al Capo IV (Titolo III, libro II).

Né l'art. 228, secondo comma, pertanto, e tanto meno l'art. 198

del codice penale militare di pace, posseggono alcuna capacità

offensiva dei parametri costituzionali invocati.

4. - Merita, comunque comprensione il tentativo di identificare

nell'ordinamento una norma che consenta di scriminare chi ha reagito,

senza violenza, ad una situazione ormai intollerabile, per la quale

l'opinione pubblica è grandemente allarmata e che dovrebbe essere

radicalmente stroncata; e, prima ancora, resa impraticabile mediante

opportuni provvedimenti di prevenzione nell'organizzazione delle

caserme.

Ma questo è compito del Giudice di merito: il quale - ove ritenga

- potrà anche considerare se, argomentando ex art. 199 del codice

penale militare di pace (cui la motivazione dell'ordinanza accenna

incidentalmente) la questione non possa essere utilmente riproposta.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 42 del codice penale militare di pace, in relazione

all'art. 52 del codice penale, con riferimento agli artt. 2, 3 e 52,

ultimo comma, della Costituzione, sollevata dal Tribunale militare

territoriale di Padova con ordinanza 14 novembre 1989;

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 228, comma secondo e 198, codice penale militare di pace,

con riferimento agli artt. 2, 3, 52, ultimo comma e 27, primo comma,

della Costituzione, sollevata con la stessa ordinanza dal Tribunale

militare territoriale di Padova.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 23 maggio 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GALLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 31 maggio 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1990:278 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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