Art. 198 c.p. — Effetti dell'estinzione del reato o della pena sulle obbligazioni civili

L'estinzione del reato o della pena non importa la estinzione delle obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo che si tratti delle obbligazioni indicate nei due articoli precedenti.

Testo vigente dal 26 ottobre 1930

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 135/1972

    Questione infondata
    12 luglio 1972

    Stante la diversità dei criteri e degli scopi della carcerazione preventiva e della sospensione condizionale della pena, non può ravvisarsi una ingiustificata disparità di trattamento, per quanto riguarda il recupero delle spese di mantenimento in carcere tra chi sia stato condannato a pena condizionalmente sospesa, dopo la carcerazione preventiva, e chi abbia subito analoga condanna senza l'adozione di tale cautela processuale. D'altro canto, l'obbligazione del pagamento delle spese di mantenimento in carcere, scaturendo direttamente dalla circostanza della carcerazione e della condanna, non dipende dall'eventuale revoca della sospensione condizionale. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 166 e 198 cod. pen., 274, primo comma, e 488, terzo comma, cod. proc. pen., in riferimento all'art. 3 Cost.

    Art. 166 c.p. · Art. 198 c.p. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art198 · fonte del testo

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