Art. 198 c.p. — Effetti dell'estinzione del reato o della pena sulle obbligazioni civili
L'estinzione del reato o della pena non importa la estinzione delle obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo che si tratti delle obbligazioni indicate nei due articoli precedenti.
Testo vigente dal 26 ottobre 1930
