Codice penale

Art. 189 c.p. — Ipoteca legale; sequestro

[1]Lo Stato ha ipoteca legale sui beni dell'imputato a garanzia del pagamento:

[2]1° delle pene pecuniarie e di ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato;

[3]2° delle spese del procedimento;

[4]3° delle spese relative al mantenimento del condannato negli stabilimenti di pena;

[5]4° delle spese sostenute da un pubblico istituto sanitario, a titolo di cura e di alimenti per la persona offesa, durante l'infermita';

[6]5° delle somme dovute a titolo di risarcimento del danno, comprese le spese processuali;

[7]6° delle spese anticipate dal difensore e delle somme a lui dovute a titolo di onorario.

[8]L'ipoteca legale non pregiudica il diritto degli interessati a iscrivere ipoteca giudiziale, dopo la sentenza di condanna, anche se non divenuta irrevocabile.

[9]Se vi e' fondata ragione di temere che manchino o si disperdano le garanzie delle obbligazioni per le quali e' ammessa l'ipoteca legale, puo' essere ordinato il sequestro dei beni mobili dell'imputato.

[10]Gli effetti dell'ipoteca o del sequestro cessano con la sentenza irrevocabile di proscioglimento.

[11]Se l'imputato offre cauzione, puo' non farsi luogo alla iscrizione dell'ipoteca legale o al sequestro.

[12]Per effetto del sequestro i crediti indicati in questo articolo si considerano privilegiati rispetto ad ogni altro credito non privilegiato di data anteriore e ai crediti sorti posteriormente, salvi, in ogni caso, i privilegi stabiliti a garanzia del pagamento di tributi. 116

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271

116

Il D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271, ha disposto (con l'art. 218, comma 1) che "Sono abrogate le disposizioni del codice penale che prevedono l'ipoteca legale".

Testo vigente dal 24 ottobre 1989

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 103/1982

    Ha colpito questo articolo
    27 maggio 1982

    a) Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 186 ultimo comma c.p.m.p. limitatamente alle parole "con la reclusione militare non inferiore a cinque anni se il superiore è un ufficiale e con la stessa pena da tre a dodici anni se il superiore non è un ufficiale". b) Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 189 primo comma c.p.m.p. limitatamente alle parole "con la re…

    Art. 186 c.p. · Art. 189 c.p. · Art. 27 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 367/2001

    Questione inammissibile
    16 novembre 2001

    Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 189 e 199 del codice penale militare di pace, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal giudice dell'udienza preliminare del Tribunale militare di Padova, con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6…

    Art. 189 c.p. · Art. 199 c.p. · Art. 3 cost. · Art. 341 c.p.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 73/1984

    Questione infondata
    14 marzo 1984

    dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 189, primo comma, c.p.m.p. nella parte in cui prevede la reclusione militare da tre a sette anni per il reato di insubordinazione con ingiuria o minaccia contro un superiore ufficiale, questione sollevata dal Tribunale militare territoriale di Padova, in riferimento all'art. 3 Cost., con l'ord…

    Art. 189 c.p. · Art. 3 cost. · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (5)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Rinviano a questo articolo

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Lo Stato ha ipoteca legale sui beni dell'imputato a garanzia dei crediti indicati nell'articolo 189 del codice. La Commissione parlamentare opinò che non si dovesse dire che lo Stato è il titolare dell'ipoteca legale, bensì dichiarare soltanto che «si iscrive ipoteca legale». Ma l'espressione adottata dal codice penale è conforme a quella usata nell'articolo 1969, n. 5°, codice civile, e però non ho ritenuto di doverla mutare. La stessa Commissione consigliò di stabilire che non si possa addivenire al sequestro per i fini civili, se non quando non sia possibile iscrivere ipoteca legale o l'ipoteca iscritta sia insufficiente. Questa condizione, però, è implicita nella disposizione del codice.

    Relazione al Codice penale (1930), n. 96

  • Il diritto sinora vigente (articoli 603, 606, 609 cod. proc. pen.) creava un privilegio a favore dei crediti derivanti dal reato o dal processo penale, ma non disciplinava il caso del concorso di tali crediti con altri crediti privilegiati. Io considerai che l'ordine dei privilegi deve essere determinato soltanto dalla legge, e però, in conformità alla più recente elaborazione scientifica della materia, ho aggiunto nell'articolo 189 una disposizione per la quale, in conseguenza del sequestro, i crediti indicati nell'articolo stesso devono considerarsi privilegiati rispetto ad ogni altro credito non privilegiato di data anteriore e ai crediti sorti posteriormente, salvi, in ogni caso, i privilegi stabiliti a garanzia del pagamento di tributi.

    Relazione al Codice penale (1930), n. 97

Che cosa è cambiato dal 24 ottobre 1989

Confronto con la versione in vigore dal 26 ottobre 1930 al 24 ottobre 1989.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271

    Il D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271, ha disposto (con l'art. 218, comma 1) che "Sono abrogate le disposizioni del codice penale che prevedono l'ipoteca legale".

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art189 · fonte del testo

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