Articolo abrogato dal d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112.
Abrogato dal 6 maggio 1998
Articolo abrogato dal d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112.
Abrogato dal 6 maggio 1998
2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
È inammissibile per difetto di rilevanza ex actis la questione di legittimita` costituzionale dell'art. 72 T.U.L.P.S. (r.d. 18 giugno 1931, n. 773).
Art. 666 c.p. · Art. 69 Testo unico di pubblica sicurezza · Art. 3 Testo unico di pubblica sicurezza · Art. 68 Testo unico di pubblica sicurezza
È inammissibile, perché manifestamente irrilevante per la risoluzione del giudizio di merito, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3276, "che approva la legge dei diritti erariali sugli spettacoli" e, derivatamente, dell'art. 72 del t.u. delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, sollevata nel corso di un procedimento penale a carico dell'esercente un bar, imputato di contravvenzione agli artt. 194 del Regolamento di esecuzione del t.u. di pubblica sicurezza e 221 del t.u. di pubblica sicurezza per avere installato nel proprio esercizio e messo in uso un apparecchio da gioco lecito (flipper) senza la previa autorizzazione del questore prevista dall'art. 86 del citato t.u. di p.s. 1931, n. 773. Di fronte a questo obbligo, non assume rilievo la considerazione che la licenza di polizia, se richiesta, sarebbe stata sicuramente rifiutata non avendo l'esercente ottemperato all'art. 14 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3276 - il quale prescrive che la licenza può essere rilasciata soltanto dopo che l'interessato abbia ottenuto il nulla-osta da parte della S.I.A.E. -, giacché se quest'ultima norma, in ipotesi, non esistesse o fosse dichiarata illegittima, l'aver omesso di chiedere la licenza (il cui rilascio non è condizionato unicamente dall'adempimento previsto nel citato art. 14) e l'aver impiantato e messo in uso il flipper senza la medesima costituirebbe ugualmente reato. Ciò vale a maggior ragione per quanto attiene all'art. 72 del t.u. di p.s. dato che per detti apparecchi non sono dovuti diritti di autore.
Art. 72 Testo unico di pubblica sicurezza
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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2 versioni dal 1931
Confronto con la versione in vigore dal 26 giugno 1931 al 6 maggio 1998. 36 parole tolte, 10 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: (Art. 71 T. U. 1926).
tolto: Per le rappresentazioni di opere drammatiche, musicali, cinematografiche, coreografiche, pantomimiche e simili, la licenza dell'autorita' di pubblica sicurezza e' subordinata alla tutela dei diritti di autore, in conformita' alle leggi speciali.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 1998, N. 112
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773~art72 · fonte del testo
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