Corte costituzionale

Sentenza n. 182/1996

Questione dichiarata infondata · depositata il 31/05/1996 · relatore Cesare Ruperto

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 279, quarto

comma, seconda parte, del codice di procedura civile, promosso con

ordinanza emessa il 28 giugno 1995 dal giudice istruttore del

tribunale di Casale Monferrato nel procedimento civile vertente tra

Gatti Laura e Badarello Anna ed altro, iscritta al n. 583 del

registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Udito nella camera di consiglio del 17 aprile 1996 il giudice

relatore Cesare Ruperto.

Motivazione

Ritenuto in fatto Il tribunale di Casale Monferrato, in un giudizio di divisione

ereditaria, dopo aver emesso sentenza non definitiva sui capi di

domanda relativi alla titolarità dei diritti sui beni, rimetteva la

causa, con separata ordinanza, al giudice istruttore perché

procedesse ad ulteriore istruttoria in ordine ad alcuni aspetti,

prevalentemente tecnici, della controversia. Avverso la predetta

sentenza proponevano appello immediato alcune delle parti, che

avanzavano altresì istanza di sospensione dell'istruttoria al

giudice istruttore. Quest'ultimo, preso atto dell'opposizione della

controparte, rigettava la richiesta, disponendo la nomina di un

consulente tecnico.

Dopo una serie di differimenti dell'udienza derivanti dalla

difficoltà di acquisire i fascicoli di parte depositati presso la

corte di appello, il giudice istruttore, a fronte di una nuova

richiesta di sospensione, con ordinanza emessa il 28 giugno 1995, ha

sollevato - in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione -

questione di legittimità costituzionale dell'art. 279, quarto comma,

del codice di procedura civile, nella parte in cui subordina il

potere del giudice istruttore di sospendere la prosecuzione

dell'ulteriore istruttoria della causa sino alla definizione

dell'appello avverso sentenza non definitiva, all'istanza concorde

delle parti, anziché alla richiesta della (sola) parte interessata.

Il rimettente, dopo aver rilevato che il provvedimento negatorio

della sospensione è astrattamente revocabile, premette che tra

l'oggetto del contendere in appello e quello della residua lite

pendente in primo grado vi è rapporto di dipendenza, ma osserva che

la norma impugnata subordina la sospensione della prosecuzione

dell'ulteriore istruzione alla concorde istanza delle parti. Così

disponendo, la norma stessa evidenzierebbe anzitutto un difetto di

ragionevolezza, in quanto equipara una situazione processuale simile

a quella posta a base della sospensione necessaria ex art. 295 cod.

proc. civ. - in cui il giudice può sospendere, anche d'ufficio, il

processo - a quella della sospensione così detta volontaria ex art.

296 cod. proc. civ., che richiede l'istanza di tutte le parti.

Inoltre, se si pone mente al contenuto dell'art. 129-bis disp.

att. cod. proc. civ. - che in caso di ricorso per cassazione avverso

la sentenza di riforma di sentenza non definitiva subordina la

sospensione dell'istruzione ulteriore, oltre che al vincolo di

dipendenza logica delle res judicandae, all'istanza di una sola parte

interessata - si rileva come tale regola sia modellata su un regime

processuale che configurava come provvisoriamente esecutiva ex lege

soltanto la sentenza di secondo grado. Ma in ragione delle modifiche

degli artt. 337, primo comma, e 282 cod. proc. civ., potrebbe

accadere che in tempi anche ravvicinati si producano due dispositivi

entrambi dotati di pari forza esecutiva, uno dei quali, quello cioè

definitivo di primo grado, contrastante nei suoi presupposti logici

con quanto deciso dal giudice di grado superiore. Rafforzerebbe tale

tesi anche la nuova formulazione dell'art. 336, secondo comma, cod.

proc. civ., secondo cui gli effetti della riforma si estendono ad

atti e provvedimenti dipendenti dalla sentenza riformata

indipendentemente dal passaggio in giudicato della sentenza di

appello.

Ulteriore tertium comparationis sarebbe poi fornito dal combinato

disposto degli artt. 187, secondo e terzo comma, e 189 cod. proc.

civ. (cui andrebbe aggiunto l'art. 190-bis per i nuovi processi), che

affidano all'apprezzamento del solo giudice istruttore se richiedere

una decisione definitiva su questioni pregiudiziali o preliminari per

evitare inutili attività istruttorie ulteriori, oppure se correre il

rischio di compiere le stesse nella prospettiva di pervenire ad una

decisione piena e definitiva nel merito.

La norma impugnata contrasterebbe infine con l'art. 97 della

Costituzione, in quanto il vincolo imposto dal giudice istruttore di

optare per la sospensione - ove ricorra il citato nesso di dipendenza

- solo in presenza di istanza concorde, lo costringerebbe a compiere

attività che ex post potrebbero rivelarsi, oltre che costose,

perfettamente improficue ai fini di una decisione definitiva. Considerato in diritto

1. - Il giudice a quo dubita della legittimità costituzionale

dell'art. 279, quarto comma, seconda parte, cod. proc. civ., là dove

richiede l'istanza concorde delle parti, e non già della sola parte

interessata, affinché sia sospesa l'ulteriore istruzione disposta

dal collegio che abbia emesso sentenza non definitiva, in pendenza di

appello avverso quest'ultima.

La norma si porrebbe in contrasto con l'art. 3 della Costituzione,

per irragionevolezza, equiparando "una situazione processuale

pressoché simile a quella posta dall'ordinamento alla base della

sospensione necessaria di cui all'art. 295 cod. proc. civ. - per la

quale il giudice può disporre la sospensione anche d'ufficio... -

viceversa a quella della sospensione così detta volontaria di cui

all'art. 296 cod. proc. civ. - che richiede l'istanza di tutte le

parti, rimettendo ogni decisione del giudice istruttore a mere

ragioni di opportunità -"; nonché con l'art. 97 della Costituzione,

imponendo "al giudice istruttore di compiere attività che, come nel

caso di specie, potrebbero ex post rivelarsi, oltre che costose,

perfettamente improficue ai fini di una decisione definitiva".

2. - La questione non è fondata.

2.1. - La sospensione facoltativa prevista dalla norma impugnata

consegue direttamente alla possibilità di proporre appello immediato

avverso le sentenze non definitive, introdotta nel codice di rito

dalla legge 14 luglio 1950, n. 581, la quale ha modificato il testo

originario degli artt. 339 e 340 cod. proc. civ., lasciando solo come

facoltà della parte soccombente il differimento dell'appello avverso

le sentenze parziali, che prima potevano invece essere impugnate

soltanto insieme con la sentenza definitiva. L'innovazione pose

l'esigenza di coordinare, nel quadro della formale unità del

processo, il giudizio di primo grado con l'esito che l'appello

immediato può spiegare sull'ulteriore corso di esso. Il legislatore,

onde prevenire la possibile caducazione dell'ulteriore attività

compiuta sulla base della sentenza parziale, avrebbe potuto

provvedere disponendo la sospensione necessaria del giudizio

dipendente, sino alla formazione del giudicato sulla questione

pregiudiziale risolta con la sentenza parziale impugnata. In tal modo

avrebbe realizzato in pieno il principio di economia processuale,

però sacrificando la posizione della parte provvisoriamente

vittoriosa. Ma in modo egualmente non irrazionale avrebbe potuto

lasciare che comunque il giudizio di primo grado procedesse

autonomamente sino alla sentenza definitiva, col rischio che questa

potesse rimanere travolta dall'esito finale dell'impugnazione della

sentenza parziale. Il legislatore del 1950 optava per la seconda

soluzione, debitamente corretta, introducendo appunto nell'art. 279

cod. proc. civ. la norma ora denunciata (e, simmetricamente, con

riguardo al caso di pendenza del ricorso per cassazione avverso la

sentenza parziale emessa in grado d'appello, inserendo l'art. 123-bis

nelle disposizioni d'attuazione, di egual contenuto). Attraverso poi

la novellazione anche dell'art. 336, secondo comma, cod. proc. civ.,

recuperava pienamente la coerenza del sistema delle impugnazioni -

scompaginato nelle sue linee originarie con l'introduzione

dell'appello immediato - disponendo che la riforma estendesse i suoi

effetti ai provvedimenti e agli atti dipendenti dalla sentenza

riformata, solo dopo il suo passaggio in giudicato, e in tal modo

escludendo un costante immediato adeguamento di quei provvedimenti ed

atti. Con la successiva modifica del citato art. 336, secondo comma

- che la legge n. 353 del 1990 ha ripristinato nel testo originario,

svincolando così dalla necessità del passaggio in giudicato della

sentenza di riforma la menzionata estensione dei suoi effetti - è

stata bensì incrinata la coerenza di cui s'è detto, ma senza alcun

riflesso logico sistematico, ai fini che qui interessano, sulla norma

dell'art. 279, quarto comma, poiché immutato è rimasto l'ambito

dell'efficacia caducatoria derivante dalla riforma pronunziata con la

sentenza d'appello, essendosene solo anticipati gli effetti al

momento della pubblicazione.

2.2. - La norma denunciata, che non ha subìto ulteriori

modificazioni, nel richiedere la concorde istanza delle parti -

perché il giudice istruttore, "qualora ritenga che i provvedimenti

dell'ordinanza collegiale siano dipendenti da quelli contenuti nella

sentenza impugnata", possa "disporre... che l'esecuzione o la

prosecuzione dell'ulteriore istruttoria sia sospesa sino alla

definizione del giudizio di appello" - salvaguarda la posizione della

parte rimasta vincitrice relativamente alla pronuncia di primo grado.

La ratio del meccanismo legislativamente predisposto è quella di

escludere che la possibilità d'impugnazione immediata rallenti il

corso del processo per il solo fatto della pendenza del gravame.

L'eventualità di un accoglimento di questo deve cioè essere tale da

indurre a richiedere la sospensione anche la parte che si giova

dell'assunzione della prova dipendente dalla (ad essa favorevole)

sentenza non definitiva. E il giudice è chiamato solo ad una

valutazione del legame tra l'istruttoria che dovrebbe aver corso e

l'idoneità della possibile riforma della sentenza appellata a

vanificarla del tutto: così descrivendosi una sorta di unanimità

dei soggetti del processo, nell'assumersi il rischio di blocco del

medesimo. Per tale via lo strumento della sospensione si adegua alle

molteplici possibili articolazioni del rapporto di

pregiudizialità-dipendenza, e consente di evitare che il mezzo di

immediato gravame si risolva in un ulteriore intralcio processuale:

salvi i casi in cui attraverso la sentenza di riforma si determini

automaticamente la decisione della causa dipendente, come quando le

sentenze che abbiano rigettato eccezioni pregiudiziali di rito o

preliminari di merito siano idonee a definire il giudizio. Proprio il

carattere radicale di tali ultime ipotesi - rispetto ad altri casi,

in cui il vincolo di dipendenza comporta soltanto diversi criteri

decisori per la domanda introdotta in primo grado - può determinare

il venir meno della fisiologica contrapposizione degli interessi

delle parti, in una prospettiva di attesa analoga a quella posta a

base dell'art. 296 cod. proc. civ., con l'operatività correlativa

della riassunzione ex art. 125-bis disp. att. cod. proc. civ.

2.3. - Così individuata la matrice logico-sistematica della norma,

è da escludere la prospettata irragionevolezza di questa:

irragionevolezza, che costituisce l'unico limite all'ampia

discrezionalità del legislatore nel conformare il processo, più

volte affermata da questa Corte (v., ex plurimis, sentenza n. 471 del

1992). Il meccanismo predisposto appare come la risultante di un

equilibrato bilanciamento tra l'interesse a non compiere un'attività

istruttoria che potrebbe alla fine rivelarsi inutile e l'esigenza di

proseguire ulteriormente secondo le coordinate espresse dalle

decisioni del collegio, ma anche in funzione dell'eventuale sviluppo

della sequenza dei gravami.

Alla luce di tali premesse, risulta parimenti l'inconsistenza delle

censure espresse dal giudice a quo con specifico riferimento ad altre

norme richiamate quali tertia comparationis.

2.3.1. - Il rimettente richiama anzitutto l'art. 295 cod. proc.

civ. e lamenta la diversità di disciplina "per una situazione

processuale pressoché simile". Ma, a parte il rilievo circa la non

confrontabilità tra quella disciplina, che postula la pendenza di

un'altra controversia, e la vicenda processuale de qua, tutta interna

al processo, deve osservarsi che proprio la recente riforma della

norma citata, nell'attenuare il nesso di pregiudizialità penale in

consonanza con l'autonomia voluta dal nuovo codice di procedura

penale per le azioni civili restitutorie e risarcitorie, ha espresso,

più in generale, il disfavore nei confronti del fenomeno sospensivo

in quanto tale. Orientamento, quest'ultimo, che ha condotto altresì

la giurisprudenza a limitare le ipotesi di sospensione necessaria ai

soli casi di pregiudizialità tecnica ed a quelli in cui sia la legge

a prevedere che il giudicato di una causa si imponga sull'altra. Non

può poi trascurarsi di osservare come l'esercizio del potere ex art.

295 cod. proc. civ. trovi un suo strumento di controllo nel

regolamento necessario di competenza ora espressamente previsto

dall'art. 42 cod. proc. civ., così saldandosi il sistema in una sua

propria compiutezza, dalla quale esula del tutto, quanto a

presupposti ed esiti, la norma denunciata. E, del resto, lo stesso

rimettente non chiede che questa Corte riporti col suo intervento

additivo la fattispecie sotto la disciplina del citato articolo.

2.3.2. - A conclusioni analoghe, in termini di non comparabilità,

è agevole pervenire con riguardo all'art. 129-bis disp. att. cod.

proc. civ., anch'esso richiamato nell'ordinanza di rimessione:

preliminarmente chiarendosi, peraltro, che deve prescindersi - ai

fini dello scrutinio costituzionale da operare considerando tale

norma quale tertium comparationis - dal quesito se il suo àmbito

applicativo sia da ritenere implicitamente modificato a seguito della

recente riforma del processo civile, dalla quale il giudice a quo

trae spunto con riguardo alla generalizzata provvisoria esecutività

riconosciuta alle sentenze di primo grado ed al nuovo testo dell'art.

336 cod. proc. civ. in tema di effetti espansivi esterni della

sentenza di appello. L'ipotesi di pendenza del gravame, descritta

dalla norma denunciata, e il diverso caso previsto dal citato art.

129-bis, in cui la riforma della sentenza parziale di primo grado è

già intervenuta, e pende il ricorso per cassazione avverso la

sentenza di appello, sono con tutta evidenza nettamente distinti. La

diversa scansione temporale ben giustifica, nell'ipotesi di cui

all'art. 279, un'altra ottica in cui valutare la sorte

dell'istruttoria di primo grado, affidando la sospensione

all'apprezzamento e quindi all'istanza di una sola parte (soccombente

in appello), oltre che al giudizio del giudice istruttore sul vincolo

di dipendenza.

2.3.3. - Ancor meno pertinente si appalesa infine il richiamo agli

artt. 187, secondo e terzo comma, 189 e 190-bis cod. proc. civ.

Questi infatti attribuiscono al giudice istruttore poteri che

attengono alla conduzione del processo collocandosi in un momento

processuale diverso rispetto a quello in argomento, caratterizzato

dalla concomitante presenza di una sentenza non definitiva e di

un'ordinanza correlata che conforma l'istruttoria ulteriore, nonché

dalla pendenza di un gravame immediato.

2.4. - Quanto all'ulteriore parametro costituito dall'art. 97 della

Costituzione, basti rilevare come questa Corte abbia costantemente

affermato che il principio di buon andamento e dell'imparzialità

della amministrazione, è bensì riferibile anche agli organi di

amministrazione della giustizia, ma riguarda esclusivamente le leggi

concernenti l'ordinamento degli uffici giudiziari e il loro

funzionamento sotto l'aspetto amministrativo, rimanendo invece del

tutto estraneo al tema dell'esercizio della funzione giurisdizionale

(v., da ultimo, sentenze nn. 84 del 1996 e 313 del 1995 e ordinanza

n. 69 del 1996).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 279, quarto comma, seconda parte, del codice di procedura

civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 della

Costituzione, dal giudice istruttore del tribunale di Casale

Monferrato, con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 27 maggio 1996.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Ruperto

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 31 maggio 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1996:182 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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