Corte costituzionale

Sentenza n. 149/1983

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 08/06/1983 · relatore Alberto Malagugini

Norme in gioco

dichiarata illegittima

  • art. 11r.d. 3282/1923

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11 del r.d.

30 dicembre 1923, n. 3282 (sul gratuito patrocinio) promosso con

ordinanza emessa il 10 febbraio 1976 dalla Corte di cassazione nel

procedimento civile vertente tra Saldarini Ugo e il Consiglio degli

Orfanotrofi e Pio Albergo Trivulzio di Milano, iscritta al n. 469 del

registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 239 dell'8 settembre 1976.

Visti l'atto di costituzione del Consiglio degli Orfanotrofi e Pio

Albergo Trivulzio di Milano e l'atto di intervento del Presidente del

Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 20 ottobre 1982 il Giudice relatore

Alberto Malagugini;

udito l'avvocato dello Stato Carlo Salimei, per il Presidente del

Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con atto notificato il 4 maggio 1965 Saldarini Ugo, ammesso al

gratuito patrocinio, citava davanti al Tribunale di Milano i

beneficiari delle disposizioni testamentarie della sua defunta sorella

Giuseppina Vittoria, deducendone l'invalidità per incapacità

d'intendere e di volere di costei.

Ai fini del relativo accertamento, veniva tra l'altro disposta, in

istruttoria, una consulenza tecnica; ed in relazione a questa il

Saldarini eccepiva l'illegittimità costituzionale dell'art. 11 del

R.D. 30 dicembre 1923, n. 3282 (legge sul gratuito patrocinio) in

relazione agli artt. 61, 87, 194 e 201 c.p.c., per contrasto con l'art.

24 Cost., in quanto non prevede "la possibilità di prenotazione a

debito della spesa occorrente per il consulente di parte e, di

conseguenza, menoma il diritto di difesa del non abbiente".

Tale eccezione veniva dichiarata manifestamente infondata sia dal

Tribunale che dalla Corte d'Appello di Milano, i quali, nel merito,

rigettavano la domanda. La Corte di Cassazione invece, cui la questione

veniva riproposta nei motivi di ricorso, la riteneva rilevante e non

manifestamente infondata. Più precisamente, con l'ordinanza di

rimessione pronunciata il 10 febbraio 1976 la Corte dubitava, in

riferimento agli artt. 24 e 3 Cost., della costituzionalità del citato

art. 11 R.D. n. 3282/1923, "per la parte in cui, nel disciplinare gli

effetti dell'ammissione al gratuito patrocinio, non prevede la

possibilità di nomina di un consulente di parte che, al pari del

consulente d'ufficio, presti la sua opera gratuitamente (tenuto conto

del concreto sistema attuato col R.D. in esame), con possibilità, per

le spese effettivamente sostenute dal consulente, di anticipazione da

parte dello Stato".

La rilevanza della questione, ad avviso della Corte rimettente,

discendeva dall'ammissione (e valorizzazione delle risultanze) della

consulenza tecnica d'ufficio ai fini dell'affermazione della capacità

d'intendere e di volere della testatrice; nonché dalla deduzione, da

parte dell'attore, della nullità di tale mezzo istruttorio, per la

violazione del principio del contraddittorio conseguente al non essersi

egli potuto avvalere, a differenza dei convenuti, della opera di un

consulente di parte.

Nel merito, la Corte - rilevato che il consulente di parte è

figura non contemplata dall'ordinamento processuale vigente al tempo

dell'emanazione del R.D. del 1923, e che nell'attuale ordinamento la

sua nomina è rimessa alla libera determinazione della parte (art. 201

c.p.c.) - escludeva innanzitutto che tale nomina, in mancanza di una

norma espressa, possa costituire titolo sia per la imposizione a terzi,

estranei al processo, dell'obbligo di prestazione gratuita della

propria opera, sia per l'anticipazione da parte dello Stato delle spese

occorrenti per l'esecuzione dell'incarico.

Nel sistema del R.D. del 1923, infatti, le prestazioni gratuite e

le anticipazioni di spese ivi previste presuppongono, tutte, il

carattere pubblico della funzione esercitata nel processo: carattere

"che, nei riguardi dei difensori e dei periti (corrispondenti,

nell'odierno processo civile, ai consulenti tecnici d'ufficio) si

collega all'esistenza di un formale atto di nomina da parte di un

organo pubblico (le apposite commissioni, per i difensori, e il giudice

per i consulenti tecnici)".

Alla nomina del consulente di parte non potrebbero d'altra parte

provvedere - ad avviso della Corte - né le attuali commissioni per il

gratuito patrocinio né il giudice della causa. Non le prime, giacché

esse in tanto nominano il difensore in quanto ad avvocati e procuratori

incombe l'obbligo del patrocinio gratuito (art. 1 R.D. cit.); e d'altra

parte la loro composizione - che comprende, oltre a magistrati, solo un

rappresentante dell'ordine forense - le rende inidonee sia ad imporre

l'obbligo di prestazione gratuita ad estranei a tale ordine, sia a

conferire gli incarichi con la necessaria competenza tecnica. Non il

secondo, essendo il potere di nomina razionalmente attribuito alla

parte in funzione di salvaguardia di una reale dialettica di posizioni.

Ciò premesso, la Corte osservava che la garanzia dei mezzi di

azione e di difesa apprestata per i non abbienti dall'art. 24, terzo

comma, Cost. costituisce applicazione nel campo particolare del

processo - in cui vige la regola dell'inviolabilità della difesa (art.

24, secondo comma) - del generale principio di uguaglianza di cui

all'art. 3 Cost.; e che l'assoluta uguaglianza delle parti, in

relazione alle facoltà processuali esercitabili per la tutela dei

propri interessi, è l'essenza del contraddittorio, cardine del

processo moderno. I suddetti principi costituzionali sarebbero perciò

violati dalla mancata previsione della possibilità di nomina di un

consulente di parte, in quanto essa costituisce una grave menomazione

del diritto di difesa del non abbiente rispetto alla controparte.

A conforto di tali considerazioni, la Corte richiamava infine le

modifiche apportate all'istituto del gratuito patrocinio, per le sole

controversie di lavoro, con la legge 11 agosto 1973, n. 533:

osservando, in particolare, che l'innovazione consistente nel porre a

carico dell'erario le spese non solo dei difensori, ma anche dei

consulenti di parte appare suggerita dall'intento di colmare una lacuna

di ordine costituzionale della preesistente normativa.

L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, veniva pubblicata

sulla Gazzetta Ufficiale n. 239 dell'8 settembre 1976.

2. - Intervenendo nel giudizio così instaurato, l'Avvocatura dello

Stato chiedeva che la questione fosse dichiarata infondata alla stregua

di quanto ripetutamente affermato da questa Corte (da ultimo con le

sentenze n. 35 e n. 58 del 1973) secondo cui ""le norme in esame non

violano l'art. 24 in relazione all'art. 3 Cost. dal momento che

l'istituto del gratuito patrocinio ed il complesso delle norme vigenti

dirette ad assicurare la difesa dei non abbienti, costituiscono "mezzi

per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione ", compresi nella

espressione " appositi istituti " adoperata dal costituente", e che

"l'opinione che un diverso ordinamento del servizio potrebbe

corrispondere meglio alle finalità previste dall'art. 24 Cost. non

può portare alla conseguenza della incostituzionalità dei mezzi ora

esistenti e che a quella finalità sono ugualmente diretti"".

È poi da escludere, secondo l'Avvocatura, che il trattamento

provvisoriamente differenziato previsto rispetto ai consulenti di parte

per le sole controversie di lavoro (art. 14 l. 533/1973) costituisca

violazione del principio d'uguaglianza. "Esso trova difatti piena

giustificazione, da un lato, nella particolarità della materia

relativa alle controversie di lavoro, la quale costituisce un

ordinamento speciale che comporta ben più incisive eccezioni alla

disciplina dell'ordinario contenzioso civile, e, da un altro lato, nel

rilievo che, se la estensione delle antiche norme sul gratuito

patrocinio nelle sole controversie di lavoro comporta per lo stato un

onere finanziario di 1.000 milioni l'anno (art. 16 della legge n. 533

del 1973), del tutto giustificato è che ogni ulteriore e generale

estensione dei benefici in parola sia attuata gradualmente e in

relazione alle effettive disponibilità finanziarie del bilancio dello

Stato".

3. - Nel giudizio interveniva anche il Consiglio degli Orfanotrofi

e Pio Albergo Trivulzio di Milano, convenuto nel procedimento a quo

quale rappresentante dell'Orfanotrofio Maschile detto dei Martinitt,

cui era stato dalla testatrice legato ogni suo diritto su un

appartamento di cui era assegnataria quale socio di una cooperativa

edilizia.

Nell'atto di intervento veniva innanzitutto contestata la rilevanza

della questione di costituzionalità, sul rilievo che nel giudizio di

merito, tanto in primo grado che in appello, la capacità d'intendere e

di volere della testatrice era stata ritenuta sussistente

essenzialmente sulla base di prove documentali e testimoniali, mentre

la consulenza tecnico - medica aveva avuto in proposito valore "di mero

contorno e di semplice conferma". Nel merito, poi, lo interveniente

richiamava integralmente la motivazione dell'ordinanza con cui il

Tribunale di Milano, in esito al giudizio di primo grado, aveva

dichiarato manifestamente infondata la questione, ritenendo che, in

base ad una corretta interpretazione della normativa di cui al R.D. n.

3282/1923, "ben avrebbe potuto l'attore ammesso al gratuito patrocinio

richiedere ed ottenere la nomina di un consulente di parte officioso".

Il Tribunale aveva al riguardo rilevato che "all'epoca di

emanazione della legge sul gratuito patrocinio (1923) e secondo il

sistema processuale allora vigente (di cui al Codice di rito approvato

con R.D. 25 giugno 1865 n. 2376) non era previsto il consulente di

parte per le ipotesi in cui nel giudizio si ricorresse al parere di uno

o più periti (art. 252/270); d'altro canto, però, il perito o i

periti potevano essere concordemente nominati dalle parti e, soltanto

quando le parti stesse non si fossero, in proposito, accordate, essi

erano nominati dal Giudice (art. 253). Viceversa, con il nuovo

ordinamento instaurato con il Codice di rito del 1940, il consulente

tecnico è sempre nominato dal Giudice e le parti hanno, in tal caso,

la facoltà di "farsi assistere da un loro consulente tecnico" (art.

61/87 e 201). In particolare, il disposto del richiamato art. 87 del

vigente c.p.c., disponendo testualmente (nel Capo intitolato "dei

Difensori") che "la parte può farsi assistere da uno o più avvocati

ed anche da un consulente tecnico nei casi e nei modi stabiliti dal

presente codice", ha inequivocabilmente esteso l'ambito del diritto di

difesa processuale della parte (fino allora limitato alla difesa

legale) anche alla difesa tecnica (consulente tecnico di parte)".

Ora - aveva proseguito il Tribunale - la chiara dizione dell'art.

11 R.D. n. 3282/1923 è che all'ammesso al gratuito patrocinio debba

essere assicurata la "difesa gratuita"; e se oggi (a differenza che nel

1923) la "difesa" non è più soltanto "legale" ma anche (entro certi

limiti) "tecnica", "appare senz'altro rispondente alla intenzione

legislativa una interpretazione della norma che ricomprenda, nella

affermata gratuità della difesa, tutte le estrinsecazioni dei diritti

relativi che l'ordinamento vigente attribuisce alle parti (ivi

compresa, quindi, la difesa così detta tecnica introdotta dal Codice

del 1940)".

A tale interpretazione, secondo il Tribunale, non osta né la

lettera della disposizione - che è tale da ricomprendere tutte le

manifestazioni consentite dal diritto di difesa - ; né il fatto che

all'epoca della sua emanazione la difesa tecnica non esisteva, data la

naturale capacità delle norme di adeguarsi ai mutamenti ordinamentali

automaticamente recependo nel contenuto del comando le variazioni che

siano compatibili con la loro ratio. La circostanza, poi, che l'art. 1

ed altre disposizioni del R.D. del 1923 pongano solo a carico dei

"difensori" (o, ancora più specificamente, degli "avvocati,

procuratori e patrocinatori") il dovere di prestare gratuitamente la

propria opera non vale ad escludere un analogo dovere dei difensori

tecnici. Da un lato, infatti, l'art. 11 n. 3 prevede espressamente tale

dovere per i "periti": e per le ragioni ermeneutiche già enunciate

tale locuzione può e deve intendersi come riferita, nell'attuale

ordinamento, a tutti i periti (oggi, consulenti) e quindi anche ai

consulenti di parte. Dall'altra, se - come già detto - la "difesa

gratuita" comprende sia quella legale che quella tecnica, analogamente

estesa deve ritenersi la qualifica di "difensore" adottata dalla legge.

La suesposta interpretazione del Tribunale di Milano, secondo la

parte privata, risponde meglio di quella "meramente formalistica" della

Corte di Cassazione allo scopo perseguito dal legislatore del 1923. Ma,

anche ammesso che l'art. 11 citato davvero non permetta la prenotazione

a debito delle spese delle consulenze tecniche di parte, non perciò

esso potrebbe essere ritenuto incostituzionale. Secondo quanto

precisato da questa stessa Corte Costituzionale, ci si troverebbe

infatti di fronte, in tal caso, ad una semplice inadeguatezza della

disciplina rispetto ai fini garantiti dalla Costituzione, e quindi

all'apprestamento di mezzi insufficenti ad attuarli. Da ciò, però,

non potrebbe dedursi un vizio d'incostituzionalità, ma solo "il dovere

politico del legislatore di promulgare nuove norme integrative o

sostitutive di quelle esistenti" (sentenza 114/64). La caducazione di

quelle esistenti che si fondano sulla parzialità della disciplina,

invero, "avrebbe soltanto la conseguenza di togliere di mezzo anche la

vigente forma di assistenza" e quindi "rischierebbe intanto di condurre

ad un regresso della situazione normativa, riaprendo un vuoto che non

sarebbe colmabile in sede di interpretazione" (sentenza n. 1/69). Considerato in diritto :

1. - La Corte di Cassazione, seconda sezione civile, con

l'ordinanza indicata in epigrafe, ha sollevato questione di

legittimità costituzionale dell'art. 11 del R.D. 30 dicembre 1923, n.

3282, portante approvazione del testo di legge sul gratuito patrocinio.

La disposizione normativa in esame viene censurata, in riferimento

agli artt. 3 e 24 Cost., nella "parte in cui, nel disciplinare gli

effetti della ammissione al gratuito patrocinio, non prevede la

possibilità di nomina di un consulente di parte".

La questione, specificata come sopra si è trascritto nella

motivazione dell'ordinanza di rimessione (ivi, n. 3, comma primo), nel

dispositivo viene, invece, proposta nei termini seguenti: "questione di

legittimità costituzionale dell'art. 11 R.D. 30 dicembre 1923 n. 3282,

in relazione agli artt. 24 e 3 Cost.".

2. - Preliminarmente, va disattesa l'eccezione della parte privata

costituita nel presente giudizio incidentale, che assume la irrilevanza

- e, quindi, l'inammissibilità - della sollevata questione in base al

rilievo che le risultanze della consulenza tecnica di ufficio espletata

nel giudizio a quo - pur senza la nomina e la partecipazione del

consulente della parte ammessa al gratuito patrocinio - avrebbero avuto

un valore non determinante, ma di "mero contorno" rispetto alle

risultanze delle prove testimoniali e documentali.

Un tale assunto, in quanto attinente al merito della causa e

precisamente alla valutazione del materiale probatorio in essa

raccolto, non ha pregio nel presente giudizio di costituzionalità, nel

quale è dedotta questione concernente il diritto di difesa,

costituzionalmente garantito anche ai non abbienti, che si dubita

vulnerato dalla disposizione di legge denunziata, con conseguente

"violazione del principio del contraddittorio".

3. - Questa Corte ha ripetutamente sottolineato "la portata

generale della categorica affermazione - nell'art. 24 Cost. - del

diritto "inviolabile di difesa" ed ha rilevato che, pur se spetta "al

legislatore, considerate le peculiarità strutturali e funzionali ed i

diversi interessi in gioco nei vari stadi e gradi del procedimento,

dettare le concrete modalità per l'esercizio del diritto di difesa",

esso deve "nelle diverse situazioni processuali" essere "garantito a

tutti su un piano di uguaglianza ed in forme idonee" (sent. n. 125 del

1979 cfr. da ultimo sent. n. 188 del 1980).

In termini più specifici, la Corte ha ritenuto che "il diritto

della difesa deve essere inteso come possibilità effettiva

dell'assistenza tecnica e professionale, nello svolgimento di qualsiasi

processo, in modo che venga assicurato il contraddittorio e venga

rimosso ogni ostacolo a far valere le ragioni delle parti" (sent. n. 46

del 1957 e n. 59 del 1959). Ora, è proprio per il carattere

"inviolabile" del diritto di difesa, posto anche a garanzia del

contraddittorio, che il medesimo art. 24 Cost., al terzo comma,

statuisce che "sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti,

i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione": con ciò

intendendo "rimuovere le difficoltà di ordine economico che possono

opporsi al concreto esercizio del diritto di difesa" stesso (sent. n.

46 del 1957 cit.) e così instaurare tra le parti quella, almeno

tendenziale, "parità delle armi" che del contraddittorio medesimo è

connotato essenziale.

4. - I complessi normativi che definiscono gli "appositi istituti"

intesi ad assicurare ai non abbienti i mezzi per agire e difendersi in

giudizio, sono stati ripetutamente sottoposti al vaglio di questa Corte

in riferimento a vari parametri costituzionali, tra i quali,

ricorrente, quello di cui all'art. 24 Cost.. E la Corte medesima si è

pronunciata per la non fondatezza delle questioni allora dedotte, tutte

incentrate sulla ritenuta insufficienza o non efficienza dei mezzi a

quel fine apprestati con le disposizioni di legge denunziate,

affermando, al proposito, che "la insufficienza o scarsa efficienza di

una norma di legge rispetto agli scopi voluti dalla Costituzione, non

può condurre a riconoscerla senz'altro contraria alla Costituzione,

col risultato di far venir meno il poco già attuato (sent. n. 97 del

1970, che richiama la sent. n. 114 del 1964; sentt. n. 149 del 1972, n.

35 del 1973 e n. 58 del 1973).

La Corte non è ora chiamata a riconsiderare questa sua precedente

affermazione, riferita a censure aventi oggetto e prospettazione

diversi rispetto a quella oggi in esame, anche se non può esimersi dal

rilevare che la constatazione del "poco attuato" assume ad anni di

distanza un sapore ancora più amaro.

5. - Vero è che la questione oggi decidenda non ha per oggetto il

grado maggiore o minore di sufficienza o di efficienza di uno dei mezzi

pur assicurati dalla legge ai non abbienti perché possano agire o

difendersi in giudizio. Al contrario, ciò che si denunzia è la

mancata predisposizione legislativa di un mezzo di assistenza tecnica,

che, verificandosi determinati presupposti, appare indispensabile a

quel medesimo fine.

La Corte di cassazione, cioè, sulla base dell'interpretazione

della norma denunziata da essa stessa fornita, ritiene che non sia

possibile nominare un consulente della parte ammessa al gratuito

patrocinio, ovviamente senza oneri per la parte stessa, e in ciò

ravvisa una violazione del diritto di difesa nonché del principio di

uguaglianza di cui l'art. 24, comma terzo, Cost. "costituisce

applicazione". "Infatti" prosegue il giudice a quo "l'assoluta

uguaglianza delle parti, in relazione alle facoltà processuali che

possono essere esercitate per la tutela dei propri diritti costituisce

la essenza del contraddittorio, senza del quale cade la stessa nozione

di processo in senso moderno".

Le argomentazioni svolte a sostegno di una tale esegesi -

contrastanti con quelle che, nel medesimo giudizio, hanno indotto il

Tribunale, prima, e la Corte di Appello di Milano, dopo, a dichiarare

manifestamente infondata la medesima questione di costituzionalità -

sono state richiamate nella premessa narrativa di fatto. La conclusione

raggiunta dal giudice a quo - al quale l'ordinamento affida funzioni

nomofilattiche - nel senso di escludere che la disposizione di legge

denunziata preveda, e quindi consenta, la possibilità di nomina di un

consulente della parte ammessa al patrocinio gratuito, nei casi in cui

il giudice disponga un accertamento tecnico, costituisce il presupposto

della decisione demandata a questa Corte.

6. - Su questo presupposto e nei termini prospettati la questione

è fondata.

È invero da "ricordare che, secondo un principio affermato dalla

Corte fin dalla sentenza n. 46 del 1957 e poi fermamente e

costantemente ribadito in numerose, successive occasioni, il diritto di

difesa è, in primo luogo, garanzia di contraddittorio e di assistenza

tecnico - professionale. Il che è quanto dire che quel diritto, di

regola, è assicurato nella misura in cui si darà all'interessato la

possibilità di partecipare ad una effettiva dialettica processuale"

(sent. n. 190 del 1970). Queste affermazioni, riferite al difensore,

vanno estese al consulente tecnico di parte, il quale - quando si

tratti di risolvere nel giudizio problemi di natura tecnica e si faccia

perciò luogo alla nomina di un consulente tecnico d'ufficio - svolge

funzioni che, secondo la comune opinione di dottrina e giurisprudenza,

sono paragonabili a quelle dell'avvocato, limitatamente al piano

tecnico. Ciò del resto, risulta già dalle norme processuali che

prevedono tale figura e ne disciplinano la facoltà (artt. 87 e 201

c.p.c.; artt. 323 e 324 c.p.p.) ed è stato riconosciuto da questa

medesima Corte quando ha affermato che "l'accertamento tecnico sia nel

procedimento civile sia in quello penale ha giuridica rilevanza di

difesa, nei limiti segnati dalle regole tecniche che ne costituiscono

l'oggetto" (sent. n. 128 del 1979): affermazione, questa, che discende

direttamente dall'essere la nomina del consulente tecnico di parte

prevista a maggior garanzia della regolarità del contraddittorio.

Ora, che il testo di legge sul gratuito patrocinio approvato col

R.D. 30 dicembre 1923, n. 3282 non contemplasse la nomina del

consulente di parte è facilmente comprensibile, dato che la nomina

stessa non era prevista nel sistema processuale allora vigente (di cui

al codice di rito approvato con R.D. 25 giugno 1865, n. 2366) per le

ipotesi in cui nel giudizio si ricorresse al parere di uno o più

"periti" (secondo la terminologia allora vigente). In tale sistema,

peraltro, la regola era che il perito o i periti fossero concordemente

nominati dalle parti, e vi dovesse provvedere il giudice solo quando

queste non si fossero in proposito accordate (art. 253). Ben diverso

è, invece, il sistema instaurato con il codice processuale del 1940,

nel quale il consulente tecnico d'ufficio è sempre nominato dal

giudice ed è data facoltà alle parti, in tal caso, di "farsi

assistere... da un consulente tecnico" (artt. 61, 87 e 201).

Nell'ambito di tale sistema, la mancata previsione della facoltà di

nomina di un proprio consulente tecnico da parte del soggetto ammesso

al gratuito patrocinio - ovviamente, nel caso in cui si faccia luogo

nel giudizio alla nomina di un consulente tecnico d'ufficio - non è

più giustificabile. Essa, infatti, costituisce un'evidente limitazione

del diritto di difesa del non abbiente, che ne menoma la possibilità

di efficacemente contraddire quando nel giudizio si controverta su

questioni di natura tecnica. Del resto, che nel vigente ordinamento sia

in generale riconosciuto, anche alla parte ammessa al gratuito

patrocinio, il diritto di avvalersi dell'opera del consulente tecnico

di parte, quando ne è consentita la presenza, risulta positivamente

dalle specifiche norme dettate in altri settori dell'ordinamento

medesimo. Così, riconosciuta dal codice di procedura penale del 1930

(art. 323) la facoltà delle parti private di nominare consulenti

tecnici, con le facoltà ivi previste (artt. 324 e 325 c.p.p.) apposita

disposizione di attuazione del codice medesimo (art. 3, comma secondo,

del R. D. 28 maggio 1931, n. 602) ha esteso il beneficio del gratuito

patrocinio alla facoltà per le parti di farsi assistere da consulenti

tecnici (cfr. anche artt. 4-6 R. D. 24 luglio 1931, n. 1071 - norme di

coordinamento delle tariffe in materia penale con quelle dei due nuovi

codice penale e di procedura penale). Ed allo stesso modo ha disposto -

all'art. 14, secondo comma - la legge sul processo del lavoro (l. 11

agosto 1973, n. 533) nel dettare, per tale settore, la nuova disciplina

del patrocinio a spese dello Stato.

La questione è dunque fondata, in riferimento all'art. 24 Cost..

La dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 11 del

R. D. n. 3282 del 1923 non può, però, che essere parziale, in quanto

riferibile soltanto a quella parte della norma denunziata che ha

rilevanza nel giudizio a quo.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 11 del R. D. 30

dicembre 1923, n. 3282, nella parte in cui non prevede che il beneficio

del gratuito patrocinio si estenda alla facoltà per le parti di farsi

assistere da consulenti tecnici.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 2 giugno 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1983:149 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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