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[1]L'ufficiale non puo' perdere il grado se non per rinunzia accettata con decreto Reale, o per una delle cause seguenti:
- a)perdita della cittadinanza;
- b)condanna:
[2]1° per delitto, ad una pena restrittiva della liberta' personale per un tempo maggiore di tre anni, eccettuato il caso indicato negli articoli 239 e 242 del Codice penale comune;
[4]3° per qualsiasi delitto, ad una pena restrittiva della liberta' personale di qualunque durata, quando siavi congiunta, come pena o effetto penale, la interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici, ovvero siavi aggiunta, per sanzione di legge o per disposizione del giudice, la sottoposizione del condannato alla vigilanza speciale dell'autorita' di pubblica sicurezza;
[5]4° alla degradazione, destituzione o dimissione, come pena o effetto penale, per un reato preveduto nella legge penale militare;
- c)Rimozione:
[6]1° per offesa alla Sacra persona del Re, a una delle persone della Famiglia Reale o al reggente durante la reggenza; per manifestazione pubblica di una opinione ostile alle istituzioni fondamentali dello Stato; per eccitamento alla disobbedienza alle leggi dello Stato e all'odio fra le varie classi sociali; per partecipazione ad un'associazione diretta a scopi ostili alle istituzioni fondamentali dello Stato o in qualsiasi modo in evidente contrasto col giuramento prestato come ufficiale;
[7]2° per mancanza contro l'onore o per mancanza grave contro il decoro del grado, ovvero per mala condotta abituale;
- d)Eliminazione dai ruoli:
[8]1° per persistenza nelle cause che motivarono la sospensione dall'impiego; oppure per nuove cause che diano ragione alla sospensione dall'impiego oltre l'anno;
[9]2° per negligenza abituale, ovvero per mancanza grave in servizio o contro la disciplina.
Testo in vigore dal 20 agosto 1912 al 16 dicembre 2009
