Art. 242 c.p. — Cittadino che porta le armi contro lo Stato italiano

[1]Il cittadino che porta le armi contro lo Stato, o presta servizio nelle forze armate di uno Stato in guerra contro lo Stato italiano, e' punito con l'ergastolo. Se esercita un comando superiore o una funzione direttiva e' punito con la morte. 5

[2]Non e' punibile chi, trovandosi, durante le ostilita', nel territorio dello Stato nemico, ha commesso il fatto per esservi stato costretto da un obbligo impostogli dalle leggi dello Stato medesimo.

[3]Agli effetti delle disposizioni di questo titolo, e' considerato cittadino anche chi ha perduto per qualunque causa la cittadinanza italiana.

[4]Agli effetti della legge penale, sono considerati Stati in guerra contro lo Stato italiano anche gli aggregati politici che, sebbene dallo Stato italiano non riconosciuti come Stati, abbiano tuttavia il trattamento di belligeranti.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224

5

Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224, ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Per i delitti preveduti nel Codice penale e' soppressa la pena di morte. Quando nelle disposizioni del detto Codice e' comminata la pena di morte, in luogo di questa si applica la pena dell'ergastolo".

Testo vigente dal 5 ottobre 1944

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Tra le misure di sicurezza patrimoniali il progetto, nell'articolo 242 (236 del codice), prevedeva anche la chiusura di un pubblico esercizio. Pur nella mancanza di ogni rilievo in proposito, ho considerato che codesta chiusura dopo mesi o anni dal giorno del commesso reato non può più avere alcuna efficacia. D'altra parte ho creduto opportuno lasciare questa materia alle leggi speciali, le quali possono tener conto di esigenze particolari. Alcune di esse provvedono già convenientemente all'uopo, stabilendo tutte, come è razionale, che il provvedimento venga ordinato subito dopo il reato. Ho soppresso perciò questa misura di sicurezza. Ho provveduto inoltre a migliorare la formulazione dell'articolo in esame, relativamente al richiamo delle disposizioni dell'articolo 200, che ho reso più preciso.

    Relazione al Codice penale (1930), n. 115

  • La Commissione parlamentare, in via generale, espresse l'avviso che fossero da escludere dal codice penale comune le disposizioni concernenti reati che possono commettersi solo in tempo di guerra, come, ad esempio, quelli riguardanti il disfattismo, il commercio con sudditi di Stati nemici, ecc. Tali disposizioni, a giudizio della Commissione, o troverebbero miglior collocazione nei nuovi codici penali militari ovvero dovrebbero essere oggetto di leggi speciali, in caso di guerra. E tanto più ritenne inopportuno che il codice penale comune si occupi di tali reati, in quanto essi sono devoluti, in tempo di guerra, alla giurisdizione militare. Dopo aver bene considerate tali proposte, ho però ritenuto miglior partito conservare il sistema del progetto. Le incriminazioni di cui si tratta, quantunque presuppongano il tempo di guerra, sono fatte per tutti, e non per i soli militari, ai quali è invece destinato il codice penale militare. È quindi opportuno che esse siano comprese nel codice penale comune. Tale è pure il sistema del codice penale del 1889 e di parecchi progetti stranieri, nè trovo ragione per modificarlo. D'altra parte, nella sfera del diritto penale, come del diritto in genere, non si è pervenuti ancora, e probabilmente non si perverrà mai, a una netta e precisa distinzione tra diritto di pace e diritto di guerra. Ne è prova tutta la legislazione italiana, non soltanto penale, ma anche civile e amministrativa. In tempo di guerra potranno certamente emanarsi norme speciali, da applicarsi in tutto il territorio dello Stato o in una sua parte; può anche prevedersi che la modificazione e il progresso dei mezzi bellici offrano occasione a nuove incriminazioni; ma queste possibilità non esimono dal provvedere con il codice penale comune a quelle forme delittuose del tempo di guerra, che sono ormai consolidate nella legislazione penale. È poi da tener presente che in ogni tempo (e più probabilmente avverrà ciò nel futuro) lo stato di guerra è preceduto da un periodo, non di rado assai lungo, di tensione internazionale o di preparazione alla guerra, durante il quale lo Stato resterebbe indifeso, se non provvedesse la legge penale comune. E non è esatto che i reati in discorso siano tutti e sempre devoluti alla giurisdizione militare in tempo di guerra. Non tutto il territorio dello Stato può essere dichiarato in stato di guerra, nè i reati di cui si tratta sono perpetrabili soltanto in zona di guerra. Ne segue che la giurisdizione comune potrà esercitarsi anche in relazione a codesti reati. Nell'articolo 249 del progetto (art. 242 del codice) mi era parso opportuno di determinare la nozione di esercito. Ma tale determinazione ormai si è resa superflua perchè di volta in volta, nelle singole disposizioni, ho sostituito alla parola «esercito» la locuzione «forze armate dello Stato».

    Relazione al Codice penale (1930), n. 117

Che cosa è cambiato dal 5 ottobre 1944

Confronto con la versione in vigore dal 26 ottobre 1930 al 5 ottobre 1944.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224

    Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224, ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Per i delitti preveduti nel Codice penale e' soppressa la pena di morte. Quando nelle disposizioni del detto Codice e' comminata la pena di morte, in luogo di questa si applica la pena dell'ergastolo".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art242 · fonte del testo

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