Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1912
Confronto con la versione in vigore dal 20 agosto 1912 al 16 dicembre 2009. 294 parole tolte, 20 parole aggiunte in 13 capoversi.
tolto: L'ufficiale non puo' perdere il grado se non per rinunzia accettata con decreto Reale, o per una delle cause seguenti:
tolto: a) perdita della cittadinanza;
tolto: b) condanna:
tolto: 1° per delitto, ad una pena restrittiva della liberta' personale per un tempo maggiore di tre anni, eccettuato il caso indicato negli articoli 239 e 242 del Codice penale comune;
tolto: 2° per alcuno dei delitti preveduti negli articoli 168, 335, 345, 346, 402, 403, 404, 413, 415 e 418 del Codice penale comune, e negli articoli dall'856 all'861 del Codice di commercio;
tolto: 3° per qualsiasi delitto, ad una pena restrittiva della liberta' personale di qualunque durata, quando siavi congiunta, come pena o effetto penale, la interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici, ovvero siavi aggiunta, per sanzione di legge o per disposizione del giudice, la sottoposizione del condannato alla vigilanza speciale dell'autorita' di pubblica sicurezza;
tolto: 4° alla degradazione, destituzione o dimissione, come pena o effetto penale, per un reato preveduto nella legge penale militare;
tolto: c) Rimozione:
tolto: 1° per offesa alla Sacra persona del Re, a una delle persone della Famiglia Reale o al reggente durante la reggenza; per manifestazione pubblica di una opinione ostile alle istituzioni fondamentali dello Stato; per eccitamento alla disobbedienza alle leggi dello Stato e all'odio fra le varie classi sociali; per partecipazione ad un'associazione diretta a scopi ostili alle istituzioni fondamentali dello Stato o in qualsiasi modo in evidente contrasto col giuramento prestato come ufficiale;
tolto: 2° per mancanza contro l'onore o per mancanza grave contro il decoro del grado, ovvero per mala condotta abituale;
tolto: d) Eliminazione dai ruoli:
tolto: 1° per persistenza nelle cause che motivarono la sospensione dall'impiego; oppure per nuove cause che diano ragione alla sospensione dall'impiego oltre l'anno;
tolto: 2° per negligenza abituale, ovvero per mancanza grave in servizio o contro la disciplina.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1912-07-18;806~art2 · fonte del testo
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