Art. 11 — Liquidazione dei compensi ed opposizione
Articolo abrogato dal d.p.r. 30 maggio 2002, n.115.
Abrogato dal 1 luglio 2002
Articolo abrogato dal d.p.r. 30 maggio 2002, n.115.
Abrogato dal 1 luglio 2002
4 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Manifesta infondatezza della questione, in quanto, posto che la stessa viene prospettata muovendo dalla premessa interpretativa secondo cui ha carattere di autonomia - rispetto alla causa civile in cui si è provveduto alla contestata liquidazione dell'onorario al consulente tecnico d'ufficio - il procedimento di opposizione regolato dall'art. 11, sesto comma, della legge 8 luglio 1980, n. 319 (Compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le opere eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria), nel quale soggetti <<interessati>> a comparire ('ex' art. 29 della legge n. 794 del 1942) sono da ritenersi tutti coloro che dalla liquidazione stessa possano risentire pregiudizio: senza distinzione tra le parti costituite e quelle rimaste contumaci in detta causa civile, alle quali, personalmente, va quindi notificato l'atto di opposizione; limitando la notificazione del ricorso del consulente alle sole parti costituite nella causa in cui è stato liquidato il compenso, si verrebbe immancabilmente a ledere il diritto di difesa degli altri <<interessati>>, sui quali si rifletterebbe direttamente, con riguardo all'entità delle spese giudiziali, una pronuncia resa 'inter alios'. - Cfr., 'ex plurimis', S. nn. 295/1995, 417/1996, 175/1997.
Art. 11 Compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorita' giudiziaria · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 2 Compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorita' giudiziaria
Non è fondata, nei sensi di cui in motivazione, con riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 6, l. 8 luglio 1980, n. 319 (Compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria), "nella parte in cui, [nel caso di ricorso avverso la liquidazione del compenso spettante al perito, per le operazioni peritali espletate a richiesta dell'autorità giudiziaria] non prevede la comunicazione al ricorrente del decreto del presidente del tribunale in calce al ricorso, con cui viene fissata la comparizione delle parti davanti al collegio in camera di consiglio ed è determinato il termine per la notificazione del decreto e del ricorso stesso alla controparte interessata", in quanto - posto che l'art. 29 l. n. 794 del 1942 sancisce che "il presidente del tribunale o della corte d'appello ordina, con decreto in calce al ricorso, la comparizione degli interessati dinanzi al collegio in camera di consiglio" e che "il decreto è notificato a cura dell'interessato"; che tale schema procedurale non include nel suo contenuto precettivo alcun termine di decadenza; che la mancanza di un'espressa previsione dell'obbligo di comunicare il decreto di fissazione dell'udienza e del termine di notificazione del ricorso alla controparte si spiega in quanto trova applicazione il generale principio di cui all'art. 136 cod. proc. civ.; e che il ricorso proposto ai sensi dell'art. 11, commi 5 e 6, l. n. 319 del 1980 è atto impugnatorio della liquidazione, già operata dal giudice o dal p.m. che ha nominato il perito avente diritto al compenso, che costituisce espressione di un diritto attribuito dalla norma col solo onere di osservare il termine di venti giorni "dall'avvenuta comunicazione" (del decreto di liquidazione) - la possibile interpretazione "adeguatrice" della disposizione impugnata induce ad escludere che l'inutile decorso del termine di notifica indicato nel decreto di fissazione dell'udienza emesso ai sensi dell'art. 29 cit. comporti, pur in difetto della comunicazione del decreto stesso, la decadenza dall'impugnazione già tempestivamente proposta ai sensi dell'art. 11, comma 5, l. n. 319 del 1980, tenuto conto che il semplice deposito di un provvedimento nella cancelleria non offre al soggetto che lo ha richiesto quella ragionevole possibilità di tempestiva conoscenza, senza oneri eccedenti la normale diligenza, che è necessaria quando viene in considerazione l'osservanza di un termine per l'esercizio del diritto di agire e di difendersi in giudizio. - S. nn. 125/1972, 22/1973, 238/1976, 15/1977, 303/1985, 120/1986, 156/1986, 358/1996. red.: S. Di Palma
Art. 11 Compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorita' giudiziaria · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 29 Onorari di avvocato e di procuratore per prestazioni giudiziali in materia civile
Qestione già dichiarata infondata, sul rilievo (valido anche per i casi in cui il custode abbia prestato comunque la sua opera in un processo penale) che l'ordinamento appresta strumenti processuali idonei a garantire le pretesa creditoria del custode giudiziario. - O. n. 38/1988.
Art. 11 Compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorita' giudiziaria · Art. 3 cost. · Art. 29 Onorari di avvocato e di procuratore per prestazioni giudiziali in materia civile · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale
In materia processuale e` consentito al legislatore di prevedere procedimenti differenziati e di regolare in modo non rigidamente uniforme i modi della tutela giurisdizionale a condizione che non siano violati i principi fondamentali di garanzia ed effettivita` della tutela giurisdizionale: violazione che non ricorre in ordine al diritto del custode giudiziario al compenso, il quale e` oggetto di tutela diversa ma non deteriore rispetto a quella riservata agli altri ausiliari del giudice. (Manifesta infondatezza - in riferimento all'art. 3 Cost. - della questione di legittimita` costituzionale relativa all'art. 11, comma quinto, L. 8 luglio 1980 n. 319, nella parte in cui non consente al custode giudiziario di avvalersi, avverso il decreto di liquidazione del compenso, del rimedio ivi previsto per gli altri ausiliari del giudice).
Art. 11 Compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorita' giudiziaria · Art. 3 cost. · Art. 29 Onorari di avvocato e di procuratore per prestazioni giudiziali in materia civile · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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2 versioni dal 1980
Confronto con la versione in vigore dal 15 luglio 1980 al 1 luglio 2002. 237 parole tolte, 11 parole aggiunte.
tolto: La liquidazione dei compensi al perito, al consulente tecnico, all'interprete e al traduttore e' fatta con decreto motivato del giudice o del pubblico ministero che lo ha nominato. La liquidazione e' comunicata al perito, al consulente tecnico, all'interprete, al traduttore ed alle parti. Nel procedimento penale la comunicazione avviene mediante avviso di deposito del decreto in cancelleria; il decreto di liquidazione emesso dal pretore e' altresi' trasmesso in copia al procuratore della Repubblica. Nei procedimenti civili il decreto di liquidazione costituisce titolo provvisoriamente esecutivo nei confronti della parte a carico della quale e' posto il pagamento. Avverso il decreto di liquidazione il perito, il consulente tecnico, l'interprete, il traduttore, il pubblico ministero e le parti private interessate possono proporre ricorso entro venti giorni dall'avvenuta comunicazione davanti al tribunale o alla corte d'appello alla quale appartiene il giudice o presso cui esercita le sue funzioni il pubblico ministero ovvero nel cui circondario ha sede il pretore che ha emesso il decreto. il procedimento e' regolato dall'articolo 29 della legge 13 giugno 1942, n. 794. Il tribunale o la corte su istanza dell'opponente, quando ricorrono gravi motivi, puo' con ordinanza non impugnabile sospendere l'esecuzione provvisoria del decreto. Il tribunale o la corte puo' chiedere, al giudice o al pubblico ministero che ha provveduto alla liquidazione o all'ufficio giudiziario ove si trovino, gli atti, i documenti e le informazioni necessari ai fini della decisione, eccettuati quelli coperti dal segreto istruttorio.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N.115
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1980-07-08;319~art11 · fonte del testo
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