Corte costituzionale

Ordinanza n. 128/2002

Questione dichiarata infondata · depositata il 22/04/2002 · relatore Massimo Vari

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7, terzo comma,

della legge 8 luglio 1980, n. 319 (Compensi spettanti ai periti, ai

consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni

eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria), promosso, con

ordinanza emessa il 28 marzo 2001, dal Tribunale di Velletri, nel

procedimento civile vertente tra Palitti Massimo e l'Istituto

italiano Credito Fondiario ed altri, iscritta al n. 494 del registro

ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 26, 1ª serie speciale, dell'anno 2002.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 30 gennaio 2002 il giudice

relatore Massimo Vari.

Ritenuto che il Tribunale di Velletri, con ordinanza del 28 marzo

2001, ha sollevato, in relazione all'art. 3 della Costituzione ed "al

principio generale di ragionevolezza", questione di legittimità

costituzionale dell'art. 7, terzo comma, della legge 8 luglio 1980,

n. 319 (Compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici,

interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta

dell'autorità giudiziaria), secondo il quale, ove il consulente

tecnico sia stato autorizzato dal giudice ad avvalersi dell'ausilio

di altri prestatori d'opera per attività strumentale rispetto ai

quesiti posti per l'incarico, "la relativa spesa è determinata

gradatamente, secondo i criteri stabiliti nella presente legge alla

stregua delle tariffe vigenti o degli usi locali";

che il rimettente - premesso di essere stato adito, ex

art. 11 della legge n. 319 del 1980, in sede di impugnazione del

provvedimento giudiziale di liquidazione al consulente del compenso

per l'incarico svolto nel corso di una procedura esecutiva, a causa

del mancato riconoscimento delle spese relative all'attività svolta

da un ausiliario della cui opera lo stesso era stato autorizzato ad

avvalersi - osserva che, secondo la interpretazione accolta dalla

dottrina e dalla giurisprudenza e sulla base, altresì, dei lavori

preparatori della legge, la disposizione denunciata andrebbe letta

nel senso che troverebbero applicazione le disposizioni di cui alla

predetta legge n. 319 del 1980 (ed oggi di cui al d.P.R. 27 luglio

1988, n. 352), mentre le tariffe vigenti (da intendere come tariffe

professionali) e, in subordine, gli usi, troverebbero applicazione

solo in via residuale;

che, peraltro, sulla scorta di tale interpretazione, non

esistendo prestazione d'opera che non possa essere valutata alla

stregua del criterio di cui all'art. 4 della legge n. 319 del 1980

(per vacazioni), le tariffe non giudiziarie e gli usi non potrebbero

mai essere applicati quali criteri di liquidazione del compenso;

che il rilevato elemento di contraddittorietà della

disposizione permarrebbe, secondo il rimettente, anche se la stessa

dovesse interpretarsi nel senso che il legislatore, con l'espressione

"tariffe vigenti", abbia inteso fare riferimento proprio alle tariffe

giudiziarie, atteso che, in tal caso, non troverebbero mai

applicazione gli usi locali;

che l'impossibilità di attribuire alla disposizione "un

senso compiuto e razionale" induce a dubitare, ad avviso del giudice

a quo della sua legittimità costituzionale, segnatamente per

contrasto con il "principio di intrinseca ragionevolezza come

riconosciuto dalla Corte costituzionale";

che, sempre sotto il profilo della ragionevolezza, la

disposizione in questione suscita, secondo il rimettente, dubbi di

costituzionalità anche perché considera il compenso spettante

all'ausiliario del consulente come una spesa del consulente stesso,

consentendone, tuttavia, il rimborso solo nei limiti delle tariffe

giudiziarie, le quali non si applicano al rapporto, di natura

privatistica, tra consulente e ausiliario, che "non è ausiliario del

giudice", e non costituiscono neppure un parametro di congruità

della spesa affrontata, la quale dipende dai valori di mercato della

prestazione;

che, secondo il giudice a quo la disposizione censurata

violerebbe, altresì, il principio di uguaglianza, in quanto non vi

sarebbe alcun ragionevole motivo per il quale il consulente, che

affronti spese non consistenti nell'opera personale di terzi, ha

diritto all'intera rifusione delle stesse, purché sostenute e

necessarie, mentre il consulente che si avvale dell'opera di terzi

deve in parte accollarsi le spese relative al compenso del

prestatore, non essendo a quest'ultimo opponibili le tariffe

giudiziarie;

che, inoltre, ad avviso del rimettente, la disposizione

censurata, con il pretendere che il consulente debba subire un danno

patrimoniale, pari alla differenza tra il costo effettivo della

prestazione dell'ausiliario ed il corrispettivo, come determinato

dalle tariffe giudiziarie, darebbe luogo ad una ingiustificata

disparità di trattamento sia all'interno "dei rapporti d'opera

professionale pubblicistici", sia all'interno del mondo del lavoro in

senso ampio;

che, infine, secondo il giudice a quo la razionalità e

l'equità della disciplina posta dalla disposizione denunciata non

possono "essere difese sulla base di ragioni di equo contenimento

delle spese giudiziali";

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale

ha concluso per l'infondatezza della questione, evidenziando, tra

l'altro, la disomogeneità delle fattispecie poste a confronto.

Considerato che la disposizione denunciata - nell'interpretazione

fatta propria dal rimettente, nel senso che il criterio delle tariffe

vigenti e degli usi locali svolge un ruolo residuale, valido ove

manchi un parametro nelle tabelle giudiziarie - non può certamente

reputarsi incostituzionale solo per il dubbio espresso dal rimettente

stesso e cioè che i criteri previsti come residuali possano, di

fatto, non trovare mai applicazione;

che, quanto alle altre censure, deve osservarsi che la

disposizione in esame ha inteso innovare profondamente la previgente

disciplina, la quale, mentre prevedeva che il compenso agli ausiliari

dei consulenti fosse "valutato alla stregua delle tariffe vigenti o,

in mancanza, degli usi locali" (art. 6, ultimo comma, della legge 1

dicembre 1956, n. 1426, recante disposizioni in materia di "Compensi

spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per

le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria"),

stabiliva come regola generale, per i consulenti tecnici, il criterio

del compenso "a vacazioni" (artt. 3 e 4);

che tale sistema di remunerazione determinava, come

evidenziato da più parti, una palese discriminazione tra consulenti

del giudice e ausiliari degli stessi;

che la legge n. 319 del 1980, optando per un sistema che non

riproponesse la sperequazione della precedente normativa, ha

mantenuto solo in via residuale il criterio della commisurazione a

tempo per la liquidazione degli onorari del consulente (art. 4) e

stabilito, altresì, per gli ausiliari della cui opera quest'ultimo

si sia avvalso, che il relativo compenso debba essere determinato, in

via principale, sulla base delle tariffe giudiziarie previste dalla

legge (art. 7, terzo comma);

che il rimettente muove dall'erroneo presupposto che le

tariffe giudiziarie non siano opponibili all'ausiliario, senza

avvertire che il sistema introdotto dal legislatore, in luogo di

quello precedente, ha voluto assumere dette tariffe come criterio di

valutazione della prestazione resa dall'ausiliario stesso; e ciò,

anche, in virtù della natura di munus publicum che caratterizza

l'incarico assegnato al consulente, del quale l'ausiliario non può

ignorare l'esistenza, e che, inevitabilmente, finisce per riflettersi

anche sul rapporto tra l'ausiliario e il consulente;

che, alla luce di quanto detto, vanno considerati infondati i

dubbi sollevati dal rimettente, con la proposizione dell'incidente di

costituzionalità, in vista della reintroduzione di quel sistema di

remunerazione degli ausiliari dei consulenti, già previsto dalla

legge n. 1426 del 1956, che il legislatore, con la disposizione

denunciata, ha inteso, per le motivazioni dianzi esposte, del tutto

ragionevolmente superare;

che, pertanto, la questione deve reputarsi manifestamente

infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 7, terzo comma, della legge

8 luglio 1980, n. 319 (Compensi spettanti ai periti, ai consulenti

tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a

richiesta dell'autorità giudiziaria), sollevata, in relazione

all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Velletri, con

l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 aprile 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Vari

Il cancelliere:Di Paola

Depositata in cancelleria il 22 aprile 2002.

Il direttore della cancelleria:Di Paola

ECLI:IT:COST:2002:128 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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