Art. 10 — Adeguamento periodico degli onorari
Articolo abrogato dal d.p.r. 30 maggio 2002, n.115.
Abrogato dal 1 luglio 2002
Articolo abrogato dal d.p.r. 30 maggio 2002, n.115.
Abrogato dal 1 luglio 2002
2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge 8 luglio 1980, n. 319, denunciato, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che la misura degli onorari da corrispondersi ai consulenti tecnici d'ufficio è automaticamente adeguata ogni tre anni, secondo i criteri previsti dalla stessa norma. Infatti, come già ritenuto, con la sentenza n. 41 del 1996, l'inadeguatezza degli onorari non dipende da un difetto legislativo, bensì dall'inerzia delle autorità deputate a provvedere a siffatto adeguamento (Ministro di grazia e giustizia), inerzia alla quale può ovviarsi non con l'intervento del giudice delle leggi, ma con altri rimedi. M.F.
Art. 10 Compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorita' giudiziaria · Art. 3 cost. · Art. 97 cost. · Art. 2 Compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorita' giudiziaria
Manifesta inammissibilità delle questioni, in quanto, premesso che è stata dichiarata la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, sesto comma, della legge 8 luglio 1980, n. 319 (Compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le opere eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria), che costituisce preliminare di rito rispetto ad esse; solo ove si fosse pervenuti ad una declaratoria di illegittimità costituzionale della predetta norma, si sarebbe potuto evitare - secondo la tesi dello stesso rimettente - l'<<altrimenti imposta pronuncia di estinzione>> del giudizio 'a quò, la quale invece verrà ovviamente a precludere qualsiasi esame del merito e, dunque, l'applicabilità delle ulteriori norme denunciate.
Art. 11 Compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorita' giudiziaria · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 2 Compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorita' giudiziaria
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1980
Confronto con la versione in vigore dal 15 luglio 1980 al 1 luglio 2002. 60 parole tolte, 11 parole aggiunte.
tolto: Ogni tre anni, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, potra' essere adeguata la misura degli onorari di cui agli articoli 2 e 4 in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatisi nel triennio precedente.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N.115
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1980-07-08;319~art10 · fonte del testo
Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.
Per esteso: i cookie di questo sito e che cosa sappiamo di te.