Corte costituzionale

Sentenza n. 197/1998

Questione dichiarata infondata · depositata il 03/06/1998 · relatore Cesare Ruperto

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 29 della legge

13 giugno 1942, n. 794 (Norme comuni relative all'applicazione delle

tariffe degli onorari di avvocato e procuratore), come richiamato

dall'art. 11, sesto comma, della legge 8 luglio 1980, n. 319

(Compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e

traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità

giudiziaria), promosso con ordinanza emessa il 10 ottobre 1995 dalla

Corte di cassazione, sul ricorso proposto da Torre Angelo contro

Giacumbi Paolo ed altro, iscritta al n. 50 del registro ordinanze

1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Repubblica n. 8, prima

serie speciale, dell'anno 1997.

Udito nella camera di consiglio dell'11 febbraio 1998 il giudice

relatore Cesare Ruperto.

Motivazione

Ritenuto in fatto Nel corso di un giudizio di legittimità - proposto da un perito

d'ufficio avverso il provvedimento con cui il tribunale di Salerno

aveva disposto l'archiviazione di un ricorso presentato contro la

liquidazione del compenso per una perizia espletata in un processo

penale - la Corte di cassazione, con ordinanza emessa il 10 ottobre

1995 (pervenuta alla Corte costituzionale il 23 gennaio 1997), ha

sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 29 della

legge 13 giugno 1942, n. 794 (Norme comuni relative all'applicazione

delle tariffe degli onorari di avvocato e procuratore), come

richiamati dall'art. 11, sesto comma, della legge 8 luglio 1980, n.

319 (Compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti

e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità

giudiziaria).

Secondo la Corte, la norma denunciata si porrebbe in contrasto con

gli artt. 3 e 24 Cost., in relazione agli artt. 135 e 136 codice

procedura civile, "nella parte in cui non prevede la comunicazione al

ricorrente del decreto del Presidente del tribunale in calce al

ricorso, con cui viene fissata la comparizione delle parti davanti al

collegio in camera di consiglio ed è determinato il termine per la

notificazione del decreto e del ricorso stesso alla controparte

interessata".

Premesso che proprio a cagione di tale mancata comunicazione il

ricorrente non aveva potuto conoscere il menzionato provvedimento,

con conseguente intervenuta archiviazione del ricorso, rileva la

Corte rimettente che, allorquando si verta in materia di diritti

soggettivi, la decadenza dall'azione e la perdita del diritto possono

verificarsi solo con riguardo a situazioni conosciute dal soggetto.

Pertanto - secondo la Suprema Corte - rapportare la presunzione di

conoscenza al semplice deposito in cancelleria del decreto in calce

al ricorso, significherebbe onerare l'interessato di un costante

accesso alla cancelleria con modalità del tutto illogica ed

arbitraria, soprattutto quando sia notevole il lasso di tempo

intercorso tra il deposito del ricorso e l'assunzione del decreto.

Richiamata la sentenza n. 156 del 1986 (con la quale questa Corte

ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 739 e 741

codice procedura civile, nella parte in cui, disciplinando il reclamo

verso i decreti del giudice delegato in materia di determinazione dei

compensi ad incaricati per opera prestata nell'interesse della

procedura di amministrazione controllata, facevano decorrere il

termine per il reclamo dal deposito del decreto in cancelleria,

anziché dalla comunicazione), osserva, in particolare, la Corte

rimettente come la non presumibile conoscenza del decreto

presidenziale di fissazione dell'udienza camerale e del termine per

la notificazione alla controparte, se rapportata al semplice deposito

del decreto in cancelleria, porta alla decadenza del diritto di cui

determina l'improcedibilità e la non riproponibilità. Per cui,

ritenuto che detto deposito è inidoneo a fare conoscere

all'interessato il tenore del provvedimento e che l'inutile decorso

del termine fissato dal giudice per la notifica alla controparte

comporta la perdita dell'azione, per il giudice a quo sono identiche

le conseguenze della disciplina normativa sulla tutela dei diritti. Considerato in diritto

1. - La Corte di cassazione dubita della legittimità

costituzionale dell'art. 29 della legge 13 giugno 1942, n. 794, come

richiamato dall'art. 11, sesto comma, della legge 8 luglio 1980, n.

319, "nella parte in cui (nel caso di ricorso avverso la liquidazione

del compenso spettante al perito, per le operazioni peritali

espletate a richiesta dell'autorità giudiziaria) non prevede la

comunicazione al ricorrente del decreto del Presidente del tribunale

in calce al ricorso, con cui viene fissata la comparizione delle

parti davanti al collegio in camera di consiglio ed è determinato il

termine per la notificazione del decreto e del ricorso stesso alla

controparte interessata".

Secondo la Corte rimettente, la norma censurata si pone in

contrasto: a) con l'art. 3 Cost., data l'irrazionalità di un

sistema che - in base ad una presunzione di conoscenza del deposito

del decreto - può di fatto portare a conseguenze quali la decadenza

dall'azione e dal relativo diritto; b) con l'art. 24 Cost., poiché

il rapportare la presunzione di conoscenza al semplice deposito in

cancelleria del decreto in calce al ricorso significa onerare

arbitrariamente l'interessato di un costante accesso in cancelleria.

2. - La questione non è fondata, nei sensi appresso indicati.

2.1. - Non si può non riconoscere che i dubbi

d'incostituzionalità prospettati dalla rimettente sarebbero fondati

ove non fosse possibile - attraverso un'interpretazione adeguatrice

della denunciata normativa ai precetti costituzionali - escludere che

l'inutile decorso del termine di notifica indicato nel decreto di

fissazione dell'udienza emesso ai sensi dell'art. 29 della legge n.

794 del 1942 comporti, pur in difetto della comunicazione del decreto

stesso, la decadenza dell'impugnazione già tempestivamente proposta

ai sensi dell'art. 11, quinto comma, della legge n. 319 del 1980.

Infatti, il semplice deposito di un provvedimento nella cancelleria

non offre al soggetto che lo ha richiesto quella ragionevole

possibilità di tempestiva conoscenza, senza oneri eccedenti la

normale diligenza, che - come questa Corte ha più volte affermato e

intende ribadire - è necessaria quando viene in considerazione

l'osservanza d'un termine per l'esercizio del diritto di agire e di

difendersi in giudizio (v. sentenze n. 156 del 1986 e n. 303 del

1985, nonché n. 120 del 1986 e n. 15 del 1977).

Ma ritiene la Corte che l'esame complessivo dell'insieme di dati

ermeneutici (testuali, storici e sistematici) qui di séguito

indicati possa condurre proprio a codesta interpretazione

adeguatrice, la quale sembra non meno plausibile di quella posta

dalla rimettente a base della sollevata questione.

2.2. - La più significativa innovazione apportata dalla legge n.

319 del 1980 alla previgente legge 1 dicembre 1956, n. 1426, è stata

quella di prevedere e regolamentare nell'àmbito di un organico

contesto normativo l'impugnabilità del provvedimento di liquidazione

degli onorari dei periti, consulenti tecnici, interpreti e

traduttori, per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità

giudiziaria.

La possibilità di ricorso non trovava infatti riscontro diretto

nell'abrogata disciplina legislativa, ma solo nella consolidata

costruzione giurisprudenziale di legittimità, che riconduceva il

summenzionato provvedimento (allora pronunciato ai sensi dell'art. 24

disp. att. cod. proc. civ., oppure dell'art. 23 disp. att. cod.

proc. pen. del 1930) tra quelli speciali a carattere monitorio,

emessi dal giudice in via provvisoria e senza preventiva

contestazione della domanda, con ciò assimilandolo - anche

relativamente all'utilizzazione, con gli opportuni adattamenti

procedurali, degli strumenti di opposizione - al decreto ingiuntivo

disciplinato dagli artt. 633 e segg. cod. proc. civ. Donde

l'esclusione, da parte di questa Corte, dell'illegittimità

costituzionale del sistema, proprio in ragione del differimento

dell'attuazione del contraddittorio alla fase processuale di

opposizione (v. sentenza n. 125 del 1972).

Così - anche al fine di ovviare, comunque, alle problematiche cui

dava luogo l'assenza di una coerente disciplina organica - il quinto

comma dell'art. 11 della legge n. 319 del 1980 ha esplicitamente

previsto che "avverso il decreto di liquidazione il perito, il

consulente tecnico, l'interprete, il traduttore, il pubblico

ministero e le parti private possono proporre ricorso entro venti

giorni dall'avvenuta comunicazione davanti al tribunale o alla corte

d'appello alla quale appartiene il giudice o presso cui esercita le

sue funzioni il pubblico ministero ovvero nel cui circondario ha sede

il pretore che ha emesso il decreto". A sua volta, il denunciato

sesto comma dello stesso art. 11 ha stabilito che il relativo

procedimento "è regolato dall'art. 29 della legge 13 giugno 1942,

n. 794", il quale sancisce che "il Presidente del tribunale o della

corte d'appello ordina, con decreto in calce al ricorso, la

comparizione degli interessati davanti al collegio in camera di

consiglio" e che "il decreto è notificato a cura dell'interessato".

2.3. - Lo schema procedurale disciplinato da tale ultima norma con

riferimento al giudizio di liquidazione degli onorari di avvocato e

procuratore, non include nel suo contenuto precettivo alcun termine

di decadenza. La norma infatti si limita a stabilire, in modo

assolutamente neutro, una mera sequenza ordinatoria di adempimenti

necessari per la regolare instaurazione del contraddittorio. La

mancanza di un'espressa previsione dell'obbligo di comunicare il

decreto di fissazione dell'udienza e del termine di notificazione del

ricorso alla controparte, si spiega in quanto trova applicazione il

generale principio di cui all'art. 136 cod. proc. civ., in

conformità ad altri numerosi moduli procedimentali regolati

nell'àmbito dello stesso codice.

Ma il rito camerale disciplinato dall'art. 29 della legge n. 794

del 1942 si correla ontologicamente ad uno specifico giudizio

contenzioso finalizzato soltanto alla sollecita liquidazione degli

onorari di avvocato e procuratore (cfr. sentenze n. 238 del 1976 e n.

22 del 1973), che il professionista chiede col ricorso previsto dal

precedente art. 28, avente natura di semplice domanda, sempre

rinnovabile ove non dovesse essere notificato dalla parte istante il

decreto emesso per la comparizione davanti al collegio in camera di

consiglio. Mentre, viceversa, il ricorso proposto ai sensi dell'art.

11, quinto e sesto comma, della legge n. 319 del 1980 è atto

impugnatorio della liquidazione già operata dal giudice o dal

pubblico ministero che ha nominato il perito avente diritto al

compenso. Atto, che costituisce espressione d'un diritto attribuito

dalla norma col solo onere di osservare il termine di venti giorni

"dall'avvenuta comunicazione".

Osservato tale termine, una decadenza dalla già proposta

impugnazione potrebbe ricollegarsi alla mera inattività

relativamente ad adempimenti successivi, solo in quanto il ricorrente

sia stato posto in condizione di conoscere il momento iniziale del

termine entro cui provvedere agli adempimenti stessi: il che non può

ragionevolmente ritenersi verificato a séguito del semplice deposito

del decreto previsto nell'art. 29, primo comma, della legge n. 794

del 1942.

Da un lato infatti è da rilevare che nessuna decadenza per codesta

inattività viene espressamente prevista nell'art. 11 della legge n.

319 del 1980, mentre, dall'altro, in mancanza di dati che suffraghino

l'avviso contrario, è da ritenersi che esula dal rinvio all'art. 29

della legge n. 794 del 1942 l'intentio legislativa di pervenire a

codesto risultato, il quale contrasterebbe con i princi'pi generali

del sistema delle impugnazioni, più volte affermati da questa Corte.

A tal proposito giova in particolare richiamare la già citata

sentenza n. 15 del 1977, che ha dichiarato l'illegittimità

costituzionale dell'art. 435, secondo comma, cod. proc. civ., nella

parte in cui non disponeva che l'avvenuto deposito del decreto

presidenziale di fissazione dell'udienza di discussione fosse

comunicato all'appellante, decorrendo da codesta comunicazione il

termine per la notificazione all'appellato. Sentenza, codesta, che

enuncia in generale criterio interpretativo (cfr. sentenza n. 358 del

1996) relativamente a tutte le norme riguardanti giudizi di

impugnazione, le quali prevedano termini di decadenza.

2.4. - Il risultato ermeneutico così conseguito - da preferire

proprio perché rispettoso dei valori costituzionali che la

rimettente pone in evidenza nel sollevare la questione di

costituzionalità - rende la denunciata normativa immune dai vizi

prospettati muovendo da diversa premessa interpretativa.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione

di legittimità costituzionale dell'art. 11, sesto comma, della legge

8 luglio 1980, n. 319 (Compensi spettanti ai periti, ai consulenti

tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a

richiesta dell'autorità giudiziaria), sollevata, in riferimento agli

artt. 3 e 24 della Costituzione, dalla Corte di cassazione con

l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 20 maggio 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Ruperto

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 3 giugno 1998.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1998:197 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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