Corte costituzionale

Ordinanza n. 592/1990

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 28/12/1990 · relatore Aldo Corasaniti

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 del d.P.R. 27

luglio 1988, n. 352 ("Adeguamento dei compensi spettanti ai periti,

consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni

eseguite su disposizione dell'autorità giudiziaria in materia civile

e penale"), promosso con ordinanza emessa il 27 giugno 1990 dal

Tribunale di Lucera sul ricorso proposto dai periti Cardillo Mario ed

altro nel procedimento penale a carico di Perrone Vincenzo ed altri,

iscritta al n. 628 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40, prima Serie Speciale

dell'anno 1990;

Udito nella camera di consiglio del 12 dicembre 1990 il Giudice

relatore Aldo Corasaniti;

Ritenuto che nel corso di un giudizio di opposizione ex art. 11

della legge 8 luglio 1980, n. 319, promosso da Mario Cardillo e

Matteo Mauro Albanese, periti contabili in un giudizio penale,

avverso il decreto di liquidazione dei loro compensi per essere stata

la liquidazione effettuata sulla base del valore di un miliardo

anziché di quello effettivo, il Tribunale di Lucera, con ordinanza

emessa il 27 giugno 1990, ha sollevato questione di legittimità

costituzionale, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 36, primo

comma, della Costituzione, dell'art. 2 del d.P.R. 27 luglio 1988, n.

352, recante "Adeguamento dei compensi spettanti ai periti,

consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni

eseguite su disposizione dell'autorità giudiziaria in materia civile

e penale" (recte: dell'art. 2 delle Tabelle allegate al detto

d.P.R.), nella parte in cui non prevede scaglioni di cifre superiori

a lire un miliardo per determinare l'ammontare dell'onorario per la

perizia o consulenza tecnica in materia amministrativa, contabile e

fiscale;

che, secondo il d.P.R. n. 352 del 1988 (art. 1 delle Tabelle

allegate), per la determinazione degli onorari a percentuale si ha

riguardo, per la perizia, al valore del bene o di altra utilità

oggetto dell'accertamento determinato sulla base di elementi

obiettivi e che, in particolare, per la perizia o la consulenza

tecnica in materia amministrativa, contabile e fiscale (art. 2

Tabelle all.), tale onorario spetta in determinate misure percentuali

calcolate per scaglioni, per l'ultimo dei quali, "da lire 500.000.001

fino e non oltre lire 1.000.000.000" la percentuale va dallo 0,3 allo

0,6;

che ad avviso del giudice a quo la norma denunciata: a) viola il

principio di eguaglianza, in quanto la mancata previsione di una

regola applicabile nel caso di perizie o consulenze su beni o in

controversie di valore superiore al miliardo di lire comporta per

tali attività un trattamento deteriore rispetto a quello assicurato

per le attività svolte su beni o in controversie di valore

inferiore; b) si pone in contrasto con l'art. 36, primo comma, della

Costituzione, in quanto non offre a chi esegue tali prestazioni la

possibilità di veder retribuito il lavoro svolto in relazione alla

sua quantità e qualità;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, che ha concluso

per l'inammissibilità e, in via gradata, per l'infondatezza della

questione;

Considerato che la norma impugnata è contenuta nel d.P.R. 27

luglio 1988, n. 352, vale a dire in un atto che, in difetto dei

presupposti costituzionalmente richiesti, non può essere qualificato

atto avente forza di legge ed è perciò sottratto al sindacato di

questa Corte;

che pertanto la questione va dichiarata manifestamente

inammissibile;

Visti gli artt. 26, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme

integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, primo

comma, e 36, primo comma, della Costituzione, dell'art. 2 del d.P.R.

27 luglio 1988, n. 352 ("Adeguamento dei compensi spettanti ai

periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni

eseguite su disposizione dell'autorità giudiziaria in materia civile

e penale"), sollevata con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1990.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: CORASANITI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 28 dicembre 1990.

Il cancelliere: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1990:592 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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