Corte costituzionale

Ordinanza n. 38/1988

Questione dichiarata infondata · depositata il 19/01/1988 · relatore Francesco Paolo Casavola

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11, quinto

comma, della legge 8 luglio 1980, n. 319 ("Compensi spettanti ai

periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le

operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria"),

promosso con ordinanza emessa l'8 marzo 1985 dal Tribunale di

Palermo, iscritta al n. 304 del registro ordinanze 1985 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 220- bis dell'anno 1985;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice

relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto che il Tribunale di Palermo, adito con ricorso da

Giuseppe Marsala Fanara, il quale lamentava l'esiguità del compenso

liquidatogli dal Tribunale di Palermo per l'attività di custode

giudiziario di beni sequestrati, ha sollevato, con ordinanza emessa

l'8 marzo 1985, questione di legittimità costituzionale dell'art.

11, quinto comma, della legge 8 luglio 1980, n. 319 ("Compensi

spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori

per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria"),

in riferimento all'art. 3 della Costituzione;

che, ad avviso del giudice a quo, la disposizione censurata si

porrebbe in contrasto con il principio di eguaglianza, in quanto

riserverebbe solo ai "periti, consulenti tecnici, interpreti e

traduttori" la facoltà di proporre opposizione, avverso i decreti di

liquidazione dei loro compensi, dinanzi al Tribunale o alla Corte

d'appello alla quale appartiene il giudice o presso cui esercita la

sua funzione il pubblico ministero o nel cui circondario ha sede il

pretore che ha emesso il decreto, al fine di ottenere il riesame del

provvedimento (attraverso il procedimento regolato dall'art. 29 della

legge 13 giugno 1942, n. 794) escludendo invece tale rimedio per i

custodi giudiziari, ai quali, per contestare la liquidazione del

compenso, non rimarrebbe altro mezzo che il ricorso allo stesso

giudice che li ha nominati senza la garanzia del contraddittorio;

che è intervenuta l'Avvocatura dello Stato, in rappresentanza

del Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che la

questione, ove ritenuta ammissibile, sia dichiarata infondata;

Considerato che in materia processuale è consentito al

legislatore di prevedere procedimenti differenziati e di regolare in

modo non rigidamente uniforme i modi della tutela giurisdizionale a

condizione che non siano vulnerati i principi fondamentali di

garanzia ed effettività della tutela giurisdizionale;

che il decreto che liquida il compenso al custode giudiziario

può essere ricondotto fra i provvedimenti speciali a carattere

monitorio emessi dal giudice in via provvisoria, con la conseguenza

che avverso il decreto stesso è esperibile un mezzo di impugnazione

idoneo ad introdurre un giudizio ordinario di cognizione anche sul

merito della domanda creditoria, con l'osservanza della regola del

contraddittorio;

che il diritto del custode giudiziario al compenso è perciò

oggetto di tutela giudiziaria diversa ma non deteriore rispetto a

quella riservata ai diritti degli altri ausiliari del giudice;

che per le suddette ragioni la questione va dichiarata

manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 11, quinto comma, della legge 8 luglio 1980,

n. 319 ("Compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici,

interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta

dell'autorità giudiziaria"), sollevata, in riferimento all'art. 3

della Costituzione, dal Tribunale di Palermo con l'ordinanza di cui

in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 19 gennaio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:38 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari