Corte costituzionale

Ordinanza n. 391/1988

Questione dichiarata infondata · depositata il 31/03/1988 · relatore Francesco Saja

Norme in gioco

applicata al caso

citata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, secondo

comma, e 2, della legge 8 luglio 1980, n. 319 (compensi spettanti ai

periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le

operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria) e degli

artt. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 11, 13, 14, 15 e 17 del d.P.R. 14 novembre

1983, n. 820 (Approvazione delle tabelle contenenti la misura degli

onorari fissi e di quelli variabili dei periti e dei consulenti

tecnici ecc.), promosso con ordinanza emessa il 7 novembre 1984 dal

Tribunale di Messina, iscritta al n. 355 del registro ordinanze 1985

e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 226- bis

dell'anno 1985;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice

relatore Francesco Saja;

Ritenuto che nel giudizio di opposizione ex art. 11 della legge 8

luglio 1980, n. 319 avverso il decreto del giudice istruttore di

liquidazione dell'onorario al consulente tecnico di ufficio il

Tribunale di Messina ha sollevato d'ufficio questione di legittimità

costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 101 e 104 della

Costituzione, degli artt. 1, secondo comma, e 2 della legge 8 luglio

1980, n. 319, nella parte in cui - disponendo che gli onorari dei

consulenti tecnici sono variabili, fissi o commisurati al tempo e che

la misura di quelli variabili è stabilita con tabelle redatte avendo

riguardo alle tariffe professionali - consentono la determinazione

degli onorari variabili dei consulenti tecnici secondo la percentuale

sul valore della controversia e, conseguentemente, limitano al detto

criterio la determinazione quantitativa delle prestazioni soggette,

senza tenere nella debita considerazione la natura pubblicistica

dell'incarico;

che inoltre il dubbio di legittimità costituzionale è stato

esteso sia all'art. 1 del d.P.R. 14 novembre 1983, n. 820, nella

parte in cui stabilisce che, per la determinazione degli onorari a

percentuale, si abbia riguardo, per la consulenza tecnica, al valore

della controversia, sia agli artt. 2, 3, 4, 6, 8, 11, 13, 14, 15 e 17

del d.P.R. sopracitato che determinano, per i consulenti tecnici, gli

onorari a percentuale per una serie di prestazioni;

che, secondo il giudice rimettente, il criterio del compenso a

percentuale sul valore della controversia viola il principio di

eguaglianza sancito dall'art. 3 Cost., privilegiando ingiustamente i

consulenti tecnici delle cause di valore più elevato rispetto a

quelli delle cause di minor valore, nonostante che a tutti i

consulenti tecnici d'ufficio sia richiesto il massimo impegno

professionale, e determinando, così, una disparità di trattamento,

non sanabile neppure con l'esercizio della facoltà di aumento degli

onorari fino al doppio, prevista dall'art. 5 della citata legge n.

319 del 1980;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

sostenendo, in primo luogo, l'inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale sollevata in ordine al d.P.R. 14 novembre

1983, n. 820 che, in quanto atto amministrativo, sarebbe da

considerare estraneo alle previsioni dell'art. 134 Cost. ed

argomentando, inoltre, per l'infondatezza della questione concernente

gli artt. 1, secondo comma, e 2 della legge 8 luglio 1980, n. 319;

che, secondo l'interveniente, non possono essere considerate

irragionevoli o lesive del principio di eguaglianza le disposizioni

della legge n. 319 del 1980, che prevedono per i consulenti d'ufficio

onorari variabili secondo criteri e misure rimessi ad un successivo

provvedimento amministrativo, in quanto esse consentono di tener

conto, in sede applicativa, di situazioni oggettivamente

diversificate e stabiliscono il principio del contemperamento delle

disposizioni delle tariffe professionali, assunte come parametro di

riferimento, con la natura pubblicistica dell'incarico;

che, ad avviso dell'interveniente, l'ipotesi prospettata

nell'ordinanza di rinvio, secondo cui i consulenti potrebbero essere

indotti ad aumentare artificiosamente i valori stimati allo scopo di

far lievitare i loro compensi, rientra nella patologia e non nella

fisiologia della funzione e non può perciò essere addotta per

sostenere il contrasto della normativa impugnata con gli artt. 101 e

104 Cost., soprattutto in considerazione del fatto che gli

accertamenti dei consulenti restano soggetti al vaglio critico del

giudice, peritus peritorum;

Considerato che il d.P.R. 14 novembre 1983 n. 820, che approva le

tabelle contenenti la misura degli onorari fissi e di quelli

variabili dei periti e dei consulenti tecnici, per le operazioni

eseguite su disposizione dell'autorità giudiziaria in materia civile

e penale, non può essere qualificato atto avente forza di legge ed

è perciò sottratto al sindacato di questa Corte;

che pertanto va dichiarata manifestamente inammissibile la

questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4, 6,

8, 11, 13, 14, 15 e 17 del citato d.P.R.;

che le disposizioni contenute negli artt. 1, secondo comma, e 2

della legge 8 luglio 1980, n. 319 - alle quali va limitato il

riscontro di legittimità costituzionale - non appaiono in contrasto

con l'art. 3 Cost., perché la previsione, per i consulenti tecnici

d'ufficio, di onorari variabili, "con tabelle redatte con riferimento

alle tariffe professionali... concernenti materie analoghe,

contemperate dalla natura pubblicistica dell'incarico", consente, da

un lato, di adeguare gli onorari stessi a situazioni diverse e di

ancorare, con la necessaria elasticità, i compensi dei consulenti

d'ufficio a quelli degli altri professionisti; essa permette,

dall'altro lato, di tenere nel debito conto sia la specifica

posizione dei consulenti tecnici d'ufficio (che agiscono come

ausiliari del giudice e non sono perciò assimilabili ai soggetti che

lavorano in regime di lavoro autonomo) sia l'esigenza di mantenere

entro limiti ragionevoli le spese giudiziali grazie ad opportuni

correttivi;

che in particolare la normativa censurata non è di per sé

idonea a dar vita alle ingiustificate disparità di trattamento

denunciate nell'ordinanza di rinvio, soprattutto se si considera che

il giudice è chiamato a determinare gli onorari variabili tenendo

conto delle difficoltà dell'indagine, della completezza e del pregio

della prestazione fornita (art. 2, secondo comma, legge n. 319 del

1980) ed ha facoltà di aumentare fino al doppio gli onorari per le

prestazioni di eccezionale importanza, complessità e difficoltà

(art. 5 legge cit.);

che, in un siffatto contesto normativo, l'esistenza di una

correlazione (come si è visto non assoluta e non automatica) tra il

valore economico della controversia e la misura degli onorari dei

consulenti tecnici d'ufficio è tutt'altro che irrazionale, giacché

essa riflette il grado, normalmente differente, di complessità delle

indagini e delle attività strumentali svolte dal consulente in

controversie di differente valore economico ed è, inoltre, da

considerare collegata alla misura delle responsabilità assunte dal

consulente stesso per gli eventuali danni che egli abbia a cagionare

alle parti;

che infine - come è stato giustamente osservato nell'atto di

intervento della Presidenza del Consiglio dei ministri - le censure

di illegittimità costituzionale formulate con riferimento al rischio

di parzialità del consulente tecnico d'ufficio, che sarebbe

interessato ad un artificioso aumento dei valori stimati per

aumentare la misura del proprio onorario, si appuntano esclusivamente

sulla patologia della funzione, ignorando, tra l'altro, che al

giudice spetta il controllo sull'utilità e necessità degli

accertamenti posti in essere dai consulenti;

che per le ragioni sopraesposte la questione di legittimità

costituzionale degli artt. 1, secondo comma, e 2 della legge n. 319

del 1980 va dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26 legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme

integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 11, 13, 14,

15 e 17 del d.P.R. 14 novembre 1983, n. 820 sollevata, in riferimento

agli artt. 3, 101 e 104 Cost., con l'ordinanza indicata in epigrafe;

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale degli artt. 1, secondo comma, e 2 della legge 8 luglio

1980, n. 319, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 101 e 104

Cost., con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 marzo 1988.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: SAJA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 31 marzo 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:391 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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