Art. 196 — Minaccia o ingiuria a un inferiore

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 11 aprile 1985 al 18 dicembre 1985. Leggi il testo vigente →

[1]Il militare, che minaccia un inferiore, in sua presenza, ovvero offende l'onore o il decoro di un inferiore, in sua presenza, e' punito con la reclusione militare fino a sei mesi.

[2]La stessa pena si applica al militare, che commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritti o disegni, diretti all'inferiore.

[3]Si applica la reclusione militare fino a tre anni, se la minaccia e' grave, o se e' commessa in uno dei modi indicati nell'articolo 339 del codice penale. 17

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

17

La Corte Costituzionale con sentenza 2 - 4 aprile 1985, n. 102 (in G.U. 1a s.s. 10/4/1985, n. 85) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 196, terzo comma, c.p.m.p. limitatamente alle parole "la reclusione militare fino a tre anni"".

Testo in vigore dal 11 aprile 1985 al 18 dicembre 1985

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 102/1985

    Ha colpito questo articolo
    4 aprile 1985

    La congruenza tra reati e pene rientra nel potere discrezionale del legislatore, il cui esercizio può essere censurato solo ove non sia rispettato il limite della ragionevolezza, come nel caso che un reato considerato originariamente più lieve finisca, a seguito di modifiche legislative o pronunce di illegittimità costituzionale, per essere punito più rigorosamente di quelli di maggiore gravità. Pertanto, è costituzionalmente illegittimo - per contrasto con l'art. 3 Cost. - l'art. 196, terzo comma, cod. pen. mil. di pace (il quale punisce il reato di minaccia ad un inferiore, se grave o commessa in uno dei modi indicati nell'art. 339 cod. pen., con "la reclusione militare fino a tre anni"), limitatamente alle parole "la reclusione militare fino a tre anni", in quanto, in base ad esso, la minaccia aggravata ad inferiore è punita in maniera più grave, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 103 del 1982 (che ha dichiarato l'illegittimità del sistema sanzionatorio disposto dagli artt. 186 e 189 cod. pen. mil. di pace), di quanto lo sia il più grave reato di minaccia aggravata contro un superiore.

    Art. 191 Codici penali militari di pace e di guerra · Art. 196 Codici penali militari di pace e di guerra · Art. 122 Codici penali militari di pace e di guerra · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 11 aprile 1985

Confronto con la versione in vigore dal 6 maggio 1941 al 11 aprile 1985.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale con sentenza 2 - 4 aprile 1985, n. 102 (in G.U. 1a s.s. 10/4/1985, n. 85) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 196, terzo comma, c.p.m.p. limitatamente alle parole "la reclusione militare fino a tre anni"".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~art196 · fonte del testo

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